Domanda
Un iscritto a So.Crem, sita in Emilia Romagna, dispone in vita, con testamento olografo depositato presso la So.Crem, la dispersione delle ceneri in natura in:
"appezzamento di terreno posto a est della casa di via ... n. .. attualmente coltivato a noceto e a vigneto".
Il Comune di residenza del defunto accerta che l'area rientra nel centro abitato del Comune, dove è in ogni caso vietata la dispersione.
Il responsabile dei servizi cimiteriali comunali ritiene che non sia possibile autorizzare la dispersione, anche in altro luogo.
Ciò in quanto non rispondente alla volontà testamentaria del defunto che, depositata presso la So.Crem. è inequivocabile.
Ritiene pertanto che si debba procedere al seppellimento nel cimitero del Comune di ultima residenza, secondo le forme scelte dai famigliari.
Ma sorge il dubbio che la volontà prevalente del defunto riguardasse l'atto della dispersione e, in subordine, il luogo ove essa dovesse trovare esecuzione.
Risposta
Nel passato una situazione simile si presentava per chi esprimeva con testamento la volontà di dispersione delle ceneri, allora vietata in Italia.L'urna cineraria veniva così sepolta in cimitero secondo il volere dell'avente diritto (coniuge o, in assenza, tutti i parenti di pari grado a scalare.
Restando in attesa che si potesse poi dar luogo alla volontà del de cuius, come permesso con l'attuazione in talune regioni della L. 130/01.
Si consiglia quindi, in attesa di dar corso all'esatta volontà del de cuius (dispersione nel luogo da lui specificato), di seppellire l'urna in cimitero.
Tale soluzione è l'unica che permetta in futuro di dar corso al volere del de cuius, in base al cambio di normativa (eliminazione del divieto di dispersione in centro abitato).
Al termine della durata di concessione della sepoltura individuata dall'avente titolo, si procederà invece alla dispersione in cinerario comune del cimitero.
- del: 2010 su: Ceneri e urne cinerarie per: Emilia-Romagna Tag: Cremazione | Quesiti | dispersione ceneri in: ISF2010/1-b Norma: L. 130/2001