Modalità disbrigo pratiche funebri

Domanda

Presso gli uffici del Comune operano alcune imprese in possesso di licenza di P.S., come agenzie di disbrigo pratiche amministrative per i funerali.
Si verifica sovente che alcune di dette imprese (delegate dai cittadini):
1) si avvalgano a loro volta di altre imprese in possesso di identica licenza di P.S.;
2) commissionino lo svolgimento dei funerali (fornitura di cassa, addobbo, trasporto feretro, trasporto dolenti e tutte le altre prestazioni accessorie al funerale), ad altre imprese munite di licenza di P.S. come onoranze funebri.
Si richiede se ciò sia legittimo.
E se nel secondo caso l’agenzia di disbrigo pratiche debba esporre nei locali in cui svolge l’attività anche le tariffe relative a forniture e servizi offerti.

Risposta

Si precisa che la licenza di pubblica sicurezza non ha contenuto generico all’intermediazione degli affari, ma deve indicare l’oggetto degli affari richiesti.
Il rientro, nelle attività oggetto della licenza, dell’intermediazione o commissione di servizi funebri ad altre imprese idonee, si può accertare in modo semplice.
La competenza in materia è conferita ai comuni per effetto dell’art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e relativi provvedimenti di attuazione.
Da ciò deriva che il Comune abbia ai propri atti quanto necessario per una verifica di quanto richiesto quale oggetto dell’autorizzazione.
E ciò vale, a maggior ragione, laddove il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza sia in capo al Comune stesso.
Frequentemente, l’autorizzazione di pubblica sicurezza ha come oggetto l’intermediazione d’affari tra le persone ed uffici od enti pubblici per il disbrigo delle pratiche amministrative.
Ma non si può escludere che essa riguardi anche l’instaurazione di rapporti commerciali con altri imprenditori.
Qualora questi ultimi rapporti, non rientrino nell’oggetto dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, il comune può adottare misure idonee a normalizzare la situazione.
Se altri operatori commerciali, idonei e commissionati per le prestazioni e forniture richieste, risultano titolari di analoga autorizzazione di pubblica sicurezza, ciò non produce particolari effetti. Infatti il servizio commissionato al titolare dell’autorizzazione stessa è quello che risulta dal mandato che viene, di volta in volta, conferito.
Al più, si può avere la situazione per cui l’azienda commissionata per il servizio non esercita le funzioni di intermediazione, in quanto esercitate da chi riceve il mandato dalla famiglia.
Ciò che conta è che le imprese commissionate abbiano i titoli autorizzatori a consentire lo svolgimento delle attività che direttamente, o a mezzo mandatario, la famiglia richiede.
Il titolare dell’autorizzazione di pubblica sicurezza che riceve il mandato dalla famiglia ha l’obbligo di esporre nei locali in cui eserciti l’attività le tariffe relative.
I prezzi relativi alle prestazioni di altre aziende costituiscono elementi diversi dall’attività di intermediazione di affari.
Per cui devono essere portati preventivamente a conoscenza delle famiglie che conferiscono il mandato (artt. 1708 e 1711 C.C.).
Si fa richiamo alle circolari SEFIT n. 4679/2002, n. 4735/2002 e n. 4759/2002 per maggiori approfondimenti in merito.