Buone pratiche per estumulazione straordinaria

Domanda

Capita spesso che ci venga richiesta l’estumulazione straordinaria di un cadavere per portarlo a cremazione (prima dei 20 anni dalla tumulazione prescritti dal Reg. reg.le lombardo 6/2004 e smi).
Pertanto chiediamo:
a) se sia possibile aprire il cofano, riponendo i resti/cadavere in contenitore idoneo al trasporto ed alla cremazione
. Il regolamento regionale all’art. 20, comma 6, nulla dice in merito alle modalità (ad es. se con o senza zinco);
b) se risulti indispensabile procedere alla cremazione del feretro integro, senza aprirlo, obbligando i parenti a rivolgersi ad un forno crematorio in grado di cremare anche lo zinco contenuto nel cofano.

Risposta

In primo luogo bisogna esaminare la situazione in base alla legislazione statale.
L’art. 88 del D.P.R. 285/1990, contempla il caso del trasferimento in altra sede di feretro tumulato.
Inoltre l’art. 86, comma 1 dello stesso regolamento statale prevede che il sindaco regoli le esumazioni e le estumulazioni con specifica ordinanza.
Il trasferimento al crematorio per la cremazione è da considerarsi “trasferimento in altra sede” ai fini di cremazione.
Ciò, se nulla è previsto nel regolamento comunale in materia del luogo di partenza o di arrivo, o in alternativa nella ordinanza sindacale del luogo di partenza.
Gli unici riferimenti di legge sono quelli dell'art. 88 del D.P.R. 285/1990.
Inoltre, vanno considerate le norme previste dalla norma statale sulle caratteristiche che devono possedere i feretri destinati a cremazione (Circolari Min. Sanità 24/1993 e 10/1998).
Se, invece, vi fosse un'esplicita previsione di confezionamento del luogo di arrivo (Comune del crematorio), vale la più restrittiva tra la previsione di partenza e quella di arrivo.
Di norma vi è l’obbligo di cassa di zinco unicamente nei casi previsti (malattia infettivo-diffusiva, trasporto funebre oltre un certo chilometraggio).
Cassa di zinco che può essere sostituita (per trasporti funebri di lunga distanza destinati a inumazione o cremazione) da materiali e tecniche di confezionamento autorizzate.
Ad esempio, per semplicità: uso di involucro di plastica biodegradabile.
Di consueto, per procedere a cremazione, nella gran parte dei crematori italiani (65 su 75) non è consentita la introduzione di parti metalliche del feretro.
Nei casi richiamati, a parere dello scrivente, non vi è obbligo di destinazione del feretro ad un crematorio che possa cremare anche feretri con zinco, ma questa è una opzione possibile.
È altrettanto possibile destinarlo ad altro crematorio che non accetti la controcassa di zinco, previa “idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento”.
Cioè portando il feretro in camera mortuaria del cimitero, aprendolo e togliendo lo zinco per garantire l’impermeabilità del fondo della bara come previsto.
Poi avrà luogo la successiva collocazione del cadavere dentro il cofano e infine la chiusura dello stesso.
Si consiglia che la procedura venga esplicitamente indicata nella ordinanza sindacale che regola le esumazioni ed estumulazioni.
Tanto più che in Lombardia non vi è più l’obbligo (presente secondo la legislazione statale) di presenza del coordinatore sanitario (o figura sanitaria da questi delegata).
In altri termini occorre che sia individuato chi ha il compito di verificare la “idonea sistemazione del feretro”.
In assenza di diversa indicazione, è colui che ha il compito di “custodia cimiteriale” ai sensi di legge.
La circolare 24/1993 Ministero della sanità definisce tale anche il personale di polizia mortuaria o chi nell'organizzazione sia preposto a tale compito, come il capo squadra degli operatori cimiteriali.
Ove una norma regionale non abbia specificatamente modificato la norma statale vigente, vale ancora quest’ultima, con opportuna integrazione e coordinamento sistematico con la norma regionale.
Ora, la regione Lombardia prevede all’art. 20, comma 7 del reg. reg.le 6/2004 e smi che possa essere chiesto personale dell’ASL se è necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali.
E, inoltre, prevede che sia il Comune a regolare le esumazioni e le estumulazioni, specificando pure la procedura da seguire al comma 13:
“secondo criteri su cui esprime il proprio parere l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s’intende favorevole.”
Concludendo, si consiglia di seguire la procedura di cui al comma 13 del citato regolamento regionale, dotandosi di apposita ordinanza sindacale per regolare la materia.
Se vi fosse urgenza di provvedere, nel frattempo, si adotterà la soluzione prospettata (eliminazione dello zinco in camera mortuaria di cimitero).
Se si ravvisa la necessità di adozione di particolari misure precauzionali, va richiesto al Comune di interessare l’ASL.
Questa potrà poi presenziare con proprio personale alle operazioni che si svolgono in camera mortuaria cimiteriale (in Lombardia detto deposito mortuario).
Il feretro deve essere conforme a quanto stabilito dalla regione Lombardia per la cremazione entro i suoi confini.
Conseguentemente, nel caso in cui la cremazione avvenga fuori dei suoi confini, subentra il rispetto della normativa statale (che funge da esperanto tra le regioni, ai fini di polizia mortuaria).

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