Nuove famiglie: i problemi odierni per la polizia mortuaria post L. “c.d. Cirinnà n. 76/2016” – Parte 1/2

Rispetto alla possibile estensione della locuzione “familiare avente diritto” al convivente, è necessario procedere preliminarmente all’analisi dei casi nei quali la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale giungano all’equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio, considerando in particolare le argomentazioni poste alla base delle principali pronunce che hanno assimilato le due diverse situazioni giuridiche soggettive.

Con la sentenza n. 404 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 932/1978 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio, sulla base dell’interpretazione della ratio legis sottesa alla disposizione.
Più precisamente, la legge che disciplina la locazione di immobili urbani avrebbe come scopo la tutela del diritto di abitazione non solo del coniuge e dei parenti, ma anche dei conviventi abituali: la lettera dell’art. 6, primo comma, già prima dell’intervento della Corte, infatti, prevedeva che “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.
Sulla possibilità per il convivente more uxorio di esperire l’azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 cod. civ., nel caso di specie la Corte di Cassazione ha, pertanto, riconosciuto che in costanza di abitazione e di convivenza nello stesso immobile il partner non proprietario eserciti un potere di fatto sulla res basato su interesse proprio, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata e da legittimare la tutela possessoria (cfr. Cass., sent. n. 7214/2013 e n. 7/2014).

In particolare, la sentenza de quo sottolinea la rilevanza giuridica e la dignità stessa del rapporto di convivenza ai sensi dell’art. 2 Cost., riconoscendo che esso dà vita ad un “autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali” e che per formazione sociale deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”.
La crescente attenzione nei confronti della famiglia di fatto trova inoltre riscontro nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che estende la tutela aquiliana anche nei confronti del convivente, in quanto la lesione di diritti fondamentali della persona è configurabile anche all’interno di un’unione di fatto che abbia le caratteristiche di stabilità e serietà, dovendosi rilevare l’irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell’art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo (in senso conforme Cass. sent. n. 23725/2008, n. 12278/2011, n. 15481/2013, n. 7128/2013).

Alla luce di tali premesse, recenti pronunce della Suprema Corte hanno statuito che il risarcimento del danno per la morte di un prossimo congiunto spetti non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. “famiglia naturale”, a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo equiparabile al rapporto coniugale (cfr., fra le altre, Cass., sent. n. 13654/2014).
Il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo domestico, pertanto, assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di un terzo o di altro familiare costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, “non potendo chiaramente ritenersi che i diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare” (in tal senso Cass. sent. n. 15481/2013).

Il progressivo affiancamento della posizione giuridica dei conviventi a quella dei coniugi, frutto dell’interpretazione evolutiva della giurisprudenza, si mantiene tuttavia ancorato alle coordinate costituzionali e legislative, non fuoriuscendo dalla logica di sistema.
Dall’esame delle sentenze citate, infatti, risulta che l’equiparazione tra le due diverse situazioni giuridiche soggettive in parola viene operata dalla Corte a condizione che la legge non ponga specifiche restrizioni circa i soggetti legittimati all’esercizio di determinate azioni, come è ben dimostrato dall’azione di reintegro nel possesso e di risarcimento del danno, esperibili da chiunque si trovi nelle condizioni previste dalla legge.

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Carlo Ballotta

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