Ulteriori pronunce, confirmativa, in materia di diritti fissi

Il diritto fisso costituisce legittima espressione dell’automa potestà impositiva dell’Ente locale e del suo potere discrezionale di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici: lo ha statuito, ancora una volta, il Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 333 (reperibile nella sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM).
La pronuncia, che riformando precedente sentenza del TAR, qualifica legittima l’imposizione del diritto fisso (art. 19, comma 2 D.P.R. 10/9/1990, n. 285), ribadendo una linea interpretativa della norma del tutto consolidata (anche quando non “gradita” da alcuni soggetti).
Merita ulteriormente di richiamarsi altresì: Consiglio di Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 75, con gli approfondimenti attorno all’istituto della “privativa”, che spesso viene confusa col “diritto fisso” e le reciproche connessioni su cui potrebbero citarsi ex plurimis anche: TAR Abruzzo, Sez. I, 30 luglio 2015, n. 608; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 18 novembre 2015, n. 5327; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5746; C.G.A.R.S., Sez. Riun., 14 gennaio 2020, par. 8; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 15 aprile 2020, n. 491; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 maggio 2020, n. 1789.
Sia permesso considerare subito come non si comprende a quale titolo il contenzioso sia stato sollevato da una parrocchia e da una confraternita, dato che il diritto fisso de quo non si applica alle attività di gestione del cimitero, né a quelle di cremazione.
La sola motivazione che potrebbe considerarsi (a prescindere dal suo fondamento) è quella dell’assunto per cui va corrisposto al comune, che va a “sottrarre”, a “comprimere” ad altri possibilità di incrementare i propri margini di entrata, cosa che pone le diverse fasi delle attività considerate in un contesto oggettivamente predatorio (Cfr.: anche: TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 maggio 2020, n. 1789).
La vicenda fa emergere alcune situazioni la cui portata appare, per gli elementi che dalla sentenza si traggono, non chiara, come il significato che abbia localmente la “disponibilità” di una vasta area cimiteriale da parte di una parrocchia e una confraternita, “disponibilità” sussistente su base convenzionale, convenzione relativamente recente (1999): si tratta di un “cimitero particolare”?
Se così fosse, in relazione all’art. 104, 4 D.P.R. 10/9/1990, n. 285) dovrebbe essere anteriore all’entrata in vigore del T.U.LL.SS. Considerando la data della convenzione viene fatto di pensare che vi sia stato un affidamento del servizio, previa procedura di scelta del contraente (e qui i contraenti sembrano essere 2) ad evidenza pubblica. O che altro? La confraternita è un ente ecclesiastico riconosciuto agli effetti civili? Questi soggetti gestiscono un impianto di cremazione “senza scopo di lucro”, per cui non potrebbero applicare tariffe per la cremazione (per altro stabilite, nella misura massima dal comune) superiori ai costi effettivi delle cremazioni, inclusi in questi ultimi anche i costi di manutenzione ed ammodernamento degli impianti.

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Sereno Scolaro

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One thought on “Ulteriori pronunce, confirmativa, in materia di diritti fissi

  1. MAHHHH !!
    BISOGNA PERDERE OGNI SPERANZA ALLORA????
    LE AMMINISTRAZIONI POSSONO STABILIRE TRANQUILLAMENTE LA TASSA SUL MORTO E NUSSUNO Nè PARLA.
    POI CONTINUANO A PARLARE DI RACKET DEL CARO ESTINTO..DA PART DELLE IMPRESE PRIVATE.
    MA FATEMI IL PIACERE ………. CI FOSSE ALMENO UNA TARIFFA PROPORZIONATA .
    POVERI NOI

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