La visita necroscopica potrebbe non essere sempre effettuata?

Per quanti abbiano una data formazione, la fattispecie del reato di falso ideologico è ben diversa da quella del falso materiale, consistendo nell’attestare, in un documento che non sia stato materialmente falsificato, un contenuto non corrispondente alla realtà.
Sotto questo profilo, attestare di avere compiuto una qualche “attività” senza effettivamente averla effettuata costituisce, appunto, un falso ideologico.
La Corte di Cassazione, Sez. V Pen., 7 giugno 2022, n. 22089 (che è possibile, per gli Abbonati PREMIUM, reperire alla Sezione SENTENZE) è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso per legittimità avverso ad una condanna, dichiarata dal tribunale e, quindi, confermata dalla Corte d’appello, da parte di un medico necroscopo che, sembrerebbe dalla pronuncia, rilasciasse la certificazione prevista dall’art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché dall’art. 74, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., sulla base, spesso, di documenti, anche di provenienza medicale, ma senza provvedere nel concreto ad effettuare la visita al cadavere, con ciò accelerando i tempi dei procedimenti, anche autorizzatori, “a valle” di essa.
Nel riconfermare la precedente decisione della Corte d’appello, la Suprema Corte non ha mancato di addentrarsi anche sulla differenza, ritenuta sostanziale, tra eventuali certificazioni mediche indicanti l’avvenuto decesso, e il certificato necroscopico, inteso come “certificato attestante l’avvenuta visita necroscopica e le sue risultanze”.
Secondo il medico necroscopo ricorrente, presupponendo il falso ideologico una discordanza tra realtà oggettiva e contenuto dell’atto, i certificati non potevano essere ritenuti falsi, atteso che essi erano stati comunque redatti sulla base di altre certificazioni che erano state messe a sua disposizione dagli impresari delle pompe funebri, ma tale circostanza non escludeva che le visite fossero state effettuate.
Aderendo all’impostazione già seguita dalla corte d’appello, la Suprema Corte di Cassazione, in sede penale, ha considerato che, con la distinzione tra le diverse certificazioni, anche mediche, e la certificazione necroscopica, la certificazione demandata al medico necroscopo ha una funzione diversa dalla certificazione del decesso stilata dal medico curante; mentre quest’ultimo può limitarsi a constatare l’avvenuto decesso, il medico necroscopo deve verificare se la morte possa dipendere dalla commissione di un reato o da una causa violenta, ipotesi queste che osterebbero al successivo rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura.
È allora evidente che, poiché la visita deve essere diretta ad accertare la esistenza di simili ipotesi ostative alla sepoltura, non è sufficiente per la redazione del certificato del medico necroscopo la mera certificazione della morte redatta, ad altri fini, dal medico curante o una visita che avvenga, come affermato dalla Corte di appello, mediante una «veloce visione della salma da tempo vestita e posta nella cassa».
Occorre una vera e propria visita idonea ad escludere la ricorrenza di dette ipotesi e nel caso di specie la Corte di appello ha negato che, in relazione agli episodi contestati, essa sia avvenuta.
Non sono conclusioni da trarre, stante la linearità, si potrebbe dire scontatezza, della pronuncia.

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Sereno Scolaro

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