Merita di segnalarsi la pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. Giurisd., 18 dicembre 2023, n. 846 (reperibile, per gli Abbonati PREMIUM, nella Sezione SENTENZE), per la presenza di più elementi di peculiarità.
La situazione ha riguardo a due comuni, che costituivano un unico comune, successivamente articolatosi (1910) in due, cosa che ha comportato che il cimitero del precedente unico comune venisse a cadere nel territorio di uno dei due.<br>
Per inciso, ma poco rileva, i due comuni erano stati riunificati in un’epoca che aveva visto numerose aggregazioni di comuni e successivamente ulteriormente suddivisi.
All’epoca di questa seconda suddivisione il Prefetto ebbe a dichiarare che il cimitero comunale “resta in proprietà di entrambi i due comuni finché i medesimi non avranno provveduto alla costruzione di un nuovo cimitero per conto proprio.
Durante il periodo di uso comune, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la costruzione di celle e altre opere nuove e accessorie, per custodia e inerenti il servizio relativo, fossero ripartite a carico dei due comuni interessati in proporzione delle rispettive popolazioni, e cioè nella misura del 58% per uno e del 42% per l’altro”.
Ovviamente la situazione non si è risolta ed, in occasione di una più recente ipotesi di realizzazione di ulteriori posti feretro a sistema di tumulazione, difettando un qualche accordo tra i due comuni, vi è stato contenzioso, pervenuto, in secondo grado, all’esame del Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana.
Sia nella pronuncia di 1° grado (TAR Sicilia, Sez. Catania) sia di 2° grado, è stata sollevata la questione della proprietà (iure privatorum del cimitero, ed altresì a un’eventuale diatriba attorno ai reciproci confini dei due comuni, pervenendo, con l’ultimo grado di giudizio, alla soluzione che il cimitero (includendovi i successivi ampliamenti avvenuti o progettati), costituisse (anche) un eclave, cioè un’isola amministrativa.
Per inciso, la questione “confini” porta a dover richiamare il fatto che la Regione siciliana, nel proprio Statuto (R.D.-L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), all’art. 14, lett. o), riconosce appartenere alla legislazione esclusiva della regione anche il “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”, fatto che solleva criticità rispetto al provvedimento (prefettizio) circa una, provvisoria, com-proprietà del cimitero.
Ma vi è anche un ulteriore aspetto, non preso in considerazione, consistente nel fatto che si potrebbe avere considerato altro istituto: in ragione dell’epoca, si cita l’art. 43, comma 3 (ed art. 44, comma 1) R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (la norma corrispondente attuale è l’art. 49, comma 3 – ed art. 51, comma 1 – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
La carenza di questo ultimo approccio ha una qualche sua motivazione, poiché, nella situazione specifica, non si è avuta alcuna costituzione di un consorzio cimiteriale.
Si potrebbe (andando fuori dal seminato) vedere la situazione “al contrario”, nel senso che la separazione in due di un (un tempo) unico comune, con unico cimitero, ha prodotto una situazione che, in presenza di altre condizioni, avrebbe potuto suggerire la costituzione di un “consorzio cimiteriale”.
Ma vi è stata una “convenzione” (2004) per una “gestione associata dei servizi cimiteriali“, cosa che ricolloca la questione nell’alveo, più recente, delle forme associative tra comuni.
Come si vede, le pronunce sulla controversia pongono in luce una pluralità di aspetti (proprietà, confini, consorzio/forme associative), operanti su livelli molto lontani tra loro.
Di qui la meritevolezza di farne cenno.