Il registro cimiteriale costituisce un “atto pubblico” facente fede?

Una pronuncia, in sede penale, della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. V Pen., 22 febbraio 2023, n. 7840, reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, in massima) riprende una questione che era stata affrontata circa mezzo secolo addietro dalla stessa giurisprudenza di legittimità, cioè quella sulla natura del registro cimiteriale di cui, oggi, all’art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., formulazione che merita di essere (semplicemente) trascritta.

Quanto alla natura pubblicistica del registro cimiteriale si è già espressa questa corte affermando il principio — qui pienamente condiviso — secondo cui “Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, stabilisce che ogni cimitero deve avere almeno un custode.
Compiti primari di questo ultimo sono: la ricezione dei cadaveri, accompagnati dalla necessaria documentazione; la determinazione del loro seppellimento, secondo il duplice sistema della inumazione e della tumulazione; la disciplina della esumazione e delle estumulazioni in base ai criteri regolamentari vigenti; e – infine – la documentazione in registri a duplice esemplare (da compiersi personalmente) di ogni operazione relativa ai cadaveri accolti nel cimitero.
Per ciò che attiene a questa ultima mansione, la legge precisa che il custode debba dare atto, nel doppio registro, oltre che delle generalità esatte della persona, cui appartenne in vita il cadavere, di ogni altra circostanza (locale e temporale), idonea a documentare il lungo e spesso complicato iter, cui la spoglia umana sia stata in concreto assoggettata.
Date le specifiche modalità della regolamentazione, risulta chiaro che il legislatore ha inteso attribuire al custode funzioni di carattere pubblicistico (custodia del cimitero, comunale o consorziale), in esse compresa quella di documentare personalmente il movimento dei cadaveri nell’ambito del cimitero, nonché le molteplici vicende subite da ciascuno dei medesimi, per disposizione e per diretta sorveglianza del funzionario a ciò preposto.
L’atto pubblico – previsto dal regolamento – è destinato a rispecchiare, per certificazioni dirette del pubblico ufficiale investito del compito, anche ciò che è stato da lui fatto, onde va attribuita al documento in questione la natura di atto pubblico fide faciente” (Sez. 3, n. 403 del 03/02/1964 Ud. (dep. 10/03/1964), Rv. 099082 – 01, fattispecie di falsificazione dei registri del cimitero da parte del custode).
La circostanza che il regolamento di polizia mortuaria citato nella pronuncia di questa Corte sia stato successivamente abrogato, non toglie attualità al principio in essa affermato, testé indicato, dal momento che costituiscono un dato normativo generalizzato (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e s.m.), e di fatto, che: tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia; il responsabile del servizio di custodia (così ri-definita la tradizionale figura del custode del cimitero), per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé la documentazione che lo accompagna; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione;
b) le generalità delle persone i cui cadaveri vengono tumulati – cremati – con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. I registri debbono, peraltro, in genere, essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo (tra i quali figura innanzitutto il Sindaco). Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all’archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.
La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano infatti al Sindaco, che li esercita avvalendosi di idonee figure professionali, tra le quali il custode del cimitero.
Tutti i cimiteri devono infatti assicurare un servizio di custodia, e il responsabile di tale servizio, per ogni cadavere ricevuto, deve provvedere a una serie di adempimenti tra i quali – come sopra detto – figurano le annotazioni in apposito registro (solitamente vidimato dal sindaco in doppio esemplare).
In altri termini i compiti del custode del cimitero rientrano nell’ambito delle attività inerenti ai servizi cimiteriali di pertinenza della pubblica amministrazione, che sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 ss. del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e succ. mod.), sicché è nell’esercizio di tale pubblica funzione che il custode del cimitero provvede alla tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri ovvero alle relative annotazioni afferenti tutto ciò che riguarda le salme e la loro sistemazione e movimentazione nell’area cimiteriale, con la conseguenza che allorquando egli annota in esso – come nel caso di specie – l’attività espletata nell’esercizio delle sue funzioni ovvero fatti caduti sotto la sua diretta percezione – quale può essere certamente l’ingresso del cadavere nel cimitero – pone in essere un’annotazione avente fede privilegiata.
Ed invero, in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale; e nel caso di specie siffatta potestà documentatrice, per tutto quanto sopra evidenziato in ordine alla peculiarità e rilevanza delle attività che ricadono nella sfera di competenza del custode cimiteriale e alla necessità della loro annotazione in un pubblico registro avente le caratteristiche suindicate, deve ritenersi al medesimo attribuita dal sistema.
Con la conseguenza che ove l’annotazione nel registro, avente ad oggetto un fatto avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, sia – come nel caso di specie – falsa, è integrata l’aggravante del falso in atto fidefaciente.

Si ritiene che non si rendano necessari ulteriori approfondimenti.

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Sereno Scolaro

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