CoVid-19: forse, nulla sarà come prima.

L’anno 2020 è iniziato con l’epidemia, poi assurta ala rango di pandemia, denominata CoVid-19m causata dal SARS-CoV-2, che ha visto i primi focolai in Cina, per poi, molto velocemente, raggiungere gli altri Paesi, molti dei quali l’hanno affrontata in modo tra loro non uniforme, non uniformità favorita dal fatto che, trattandosi di un virus “nuovo”, mancavano tutte le informazioni che avrebbero potuto suggerire un comportamento o l’altro. Come noto, l’Italia è stata uno dei primi paesi ad intervenire sui viaggi da/per la Cina, poi ha adottato, con un crescendo di provvedimenti, una serie di restrizioni (inclusi i divieti di esequie e la chiusura dei cimiteri). Queste ultime hanno generato un certo numero di contenziosi anche davanti al TAR (in alcuni casi, giungendo al Consiglio di Stato essendo stata impugnata la decisione del TAR).
In alcuni casi, sono state impugnate ordinanze sindacali limitatrici della libertà di movimento delle persone, in altre ordinanze del Presidente della Giunta regionale di analogo contenuto, in altri casi aggiudicazioni di dispositivi medici e simili, affermandosi che anche in fase di emergenza non possono derogarsi dalle procedure pubblicistiche che regolano i contratti, spesso decidendo su richieste di misure cautelari, valutando che si trattasse di questioni che richiedevano essere affrontate in sede di merito.
Si è trattato di una fase in cui, come è stato fatto cenno, si sono adottati, ai diversi livelli, provvedimenti di vario ordine, spesso molto ravvicinati nel tempo, ma anche di varia natura: ad es. i numerosi D.-L., che hanno registrato tempi di conversione in legge rapidissimi, forse i più rapidi dal 1948 (vigenza della Costituzione).
Ma vi sono state anche ordinanze di protezione civile, che essendo per loro natura “emergenziali” consentivano di incidere su norme positive. Vi sono stati anche atti quali le delibere del Consiglio dei Ministri e i d.P.C.M., atti che a rigore non avrebbero natura normativa, ma l’hanno esplicata di fatto. Ne è conseguita una alterazione nelle fonti del diritto e nella loro gerarchia, che ha introdotto elementi di novità, che non si sa se verranno riportati nel loro alveo naturale.
Per non dire delle criticità che si sono registrate nelle attività funebri, cimiteriali e di cremazione, non tanto per limiti loro, quanto per il fatto che le concentrazioni, nel tempo e nello spazio, sono state tali da non poter essere fronteggiate come sarebbe stato auspicabile, dal momento che nessuna attività può essere tarata sull’eccezionalità, quantitativa e qualitativa.
Per questo è presumibile, per certi versi auspicabile, che, cessata la fase strettamente emergenziale, si possa trarre la conseguenza della necessità di assumere una visione complessivamente diversa, meno rivolta a tutelare, a volte introdurre, interessi particolari (non senza tentativi di sconfinare in ambiti non propri), ma avente un orizzonte di “servizio” in cui i diversi attori giochino ciascuno il proprio ruolo, cosa che porterebbe ad una valorizzazione delle diverse posizioni.
Non è detto che ciò avvenga, anzi se ne dubita, anche se “dopo” nulla sarà più come prima (si faccia, solo a titolo di esempio, uno dei tanti, mente locale al fatto che il DEF, approvato il 24 aprile, stima un PIL 2020 del -8% (sul 2019), il PIL 2021 del ì 4.7% (sul 2020) per cui quello 2021 sul 2019 è agevolmente calcolabile … ed in negativo), cosa che porterebbe a dover realisticamente ri-pensare a nuovi scenari, il ché richiede visioni non preconcette, né pregiudiziali e, soprattutto, non miopi, considerando come, in questi tempi, di miopie se ne sono viste e sentite molte, anche di bassa lega.

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Sereno Scolaro

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