Concessioni cimiteriali e modifiche regolamentari successivamente intervenute

Dalla pronuncia del TAR Liguria, Sez. I, 28 aprile 2022, n. 324, per gli Abbonati PREMIUM accessibile alla Sezione SENTENZE, si può enucleare una massima: “Una volta costituito il rapporto concessorio, l’Amministrazione mantiene sempre il potere di regolamentare le concrete modalità di esercizio dello ius sepulchri, mentre nessun legittimo affidamento del concessionario potrebbe rendere il rapporto insensibile alla disciplina normativa eventualmente sopravvenuta in materia“.
In altre parole, l’atto di concessione cimiteriale non è in sé immodificabile, ma segue, se lo si voglia: può seguire le modificazioni normative che intervengano successivamente alla costituzione del rapporto giuridico di concessione cimiteriale.
Non è un assunto innovativo, ma anzi confermativo di una abbastanza ampia serie di pronunce già avutesi in materia.
Del resto, se così non fosse le modifiche normative risulterebbero fortemente irrigidite, andando a contrastare con le esigenze per cui le norme devono costituire soluzioni e non ostacoli al prospettarsi di cambiamenti che intervengono nella società in funzione di rispondere adeguatamente ai bisogni delle comunità di riferimento.
Per altro, tale pronuncia appare esporsi ad una critica per il modo in cui affronta, o non affronta, la portata dell’art. 92 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.: di tanto in tanto viene sollevata la questione attorno al fatto che il suo comma 2 presenta la formulazione: “… concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente …, cosicché alcuni traggono conseguenza che non vi si comprendano le concessioni in perpetuo, questione che a volte è affrontata con logiche di estensione analogica o – più frequentemente – fingendo il giudice amministrativo di non cogliere questa problematica, sottraendosi dal decidere in un senso od in altro.
Nel caso qui a riferimento, non si affronta la questione, ma si fa richiamo ad alcune condizioni, oltretutto neppure ponendosi la questione di quale sia il contenuto sostanziale della “grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune, né della condizione che a questa segue.
Tornando alla questione qui precedentemente posta, si potrebbe ipotizzare che la formula utilizzata (che, come noto, risale all’art. 93, comma 2 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) origini dalla formulazione del comma 1 del testè citato art. 93), per cui in via interpretativa può farsi ragionevolmente ricorso all’estensione analogica anche a concessioni in perpetuo sorte prima della entrata in vigore della norma regolamentare, dato che queste formulazioni, reciprocamente condizionantesi, hanno in presupposto a volte sottovalutato: (comma 1) “rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento” o (comma 2) “rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento“, dato la possibilità di sostenere che l’entrata in vigore dello stesso regolamento costituisca (ormai, abbia costituito) un punto di svolta.

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Sereno Scolaro

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