Dopo l’approvazione in Senato il DDL C. 2655 sulla semplificazione è ora alla Camera: novità pe ril settore funerario

Cremazione e dispersione delle ceneri: il DDL C. 2655 in prima lettura alla Camera ridefinisce il servizio e introduce novità sostanziali per la cremazione

Il disegno di legge n. C. 2655 (originariamente S. 1184), intitolato «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», già approvato in prima lettura al Senato, è giunto alla Camera dei Deputati per la prima lettura, assegnato il 14 ottobre 2025 alla Iª Commissione (Affari Costituzionali).

All’interno dell’articolato spicca l’articolo 36, che interviene sulla disciplina della cremazione, ridefinendo in chiave normativa il servizio pubblico locale, aggiornando ruoli, sistema di applicazione tariffaria e modalità operative.

1. Ambito e finalità normative

Il riferimento normativo principale resta la legge n. 130 del 30 marzo 2001 («Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»), ma il DDL semplificazioni nel suo articolo 36 al comma 1 chiarisce subito che: “Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono
abrogate.”.

Il nuovo articolo 36 del DDL propone poi un’ampia revisione del sistema: in particolare, colloca la cremazione quale «servizio pubblico locale di interesse generale», con implicazioni operative, tariffarie e gestionali per enti locali, operatori funebri, gestori crematori e aventi diritto.

2. Le novità principali attese

  • Qualificazione della cremazione come servizio pubblico locale: ciò comporta che l’affidamento della gestione dei crematori può avvenire tramite procedure previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 sui servizi pubblici locali, con più trasparenza e controllo da parte dei Comuni.
  • Divieto di sconti e agevolazioni tariffarie per la cremazione: le tariffe per la cremazione sono fisse e sono quelle approvate dal Comune e non potranno essere oggetto di scontistiche offerte da soggetti gestori, allo scopo di evitare concorrenza sleale o prestazioni “mercificate”.
  • Trasporto dei cadaveri verso i crematori: si prevede che il trasporto sia effettuato esclusivamente da imprese funebri abilitate e che l’ordinario trasporto funebre possa essere svolto per feretro singolo o cumulativamente per non più di 4 feretri in uno stesso mezzo.
    Eccezioni sono consentite in caso di calamità o specifiche disposizioni sanitarie/giudiziarie.
    Il trasporto di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi da esumazione od estumulazione segue regole proprie e quindi può essere svolto anche in numero maggiore su uno stesso mezzo e da chi è in possesso della autorizzazione al singolo trasporto.
  • Gestione affidata al Comune e tariffazione approvata annualmente: il Comune – quale ente titolare del servizio – può affidare la gestione del crematorio (in house o tramite gara) e l’affidamento è basato su contratto che segue le linee guida stabilite in sede ministeriale, sulla base del piano economico-finanziario del gestore vincitore di gara (o cui è stato affidata la gestione in house). Le tariffe sono fisse e stabilite annualmente dal Comune, non superiori al tetto fissato con decreto interministeriale.
    Essendo servizio di rilevanza economica non a rete, il Comune può svolgerlo anche in economia o con azienda speciale.
  • Volontà di cremazione in formato digitale: è prevista la possibilità che la dichiarazione di volontà del defunto per la cremazione e dispersione delle ceneri venga resa anche in formato digitale (ai sensi del DPR 445/2000), facilitando l’accesso e la conservazione delle manifestazioni di volontà.
  • Cremazione d’ufficio dei resti mortali: qualora gli aventi titolo non comunichino entro i termini previsti la nuova destinazione dei resti mortali derivanti da esumazioni/estumulazioni, il Comune potrà disporre la cremazione d’ufficio, con oneri a carico degli aventi titolo.

3. Impatti per operatori e amministrazioni

Da un lato, per i Comuni e gli enti gestori serve maggiore responsabilità nella programmazione, affidamento e tariffazione, delle procedure e della rendicontazione. Le imprese funebri dovranno evidenziare in fattura per il cliente l’esatta tariffa di cremazione stabilita per il crematorio di destinazione. Inoltre dovranno chiedere al Comune se intende effettuare il trasporto funebre singolo o cumulativo, con tempi e modalità diverse e quindi tariffa diversa. Infine il decreto di autorizzazione del trasporto funebre dovrà indicare con esattezza l’incaricato unico del trasporto, il mezzo e il crematorio di destinazione.

In particolare:

  • Occorrerà che i Comuni verifichino la coerenza della gestione con il regime dei servizi pubblici locali (trasparenza, partecipazione, piano economico-finanziario);
  • Le imprese funebri dovranno aggiornare i propri processi di trasporto, prevedendo i limiti e le deroghe previste (numero feretri, specificità dell’autorizzazione);
  • La digitalizzazione della volontà amplia l’ambito di responsabilità in tema di archiviazione digitale, accesso e interoperabilità tra Comune, impresa funebre e gestione crematori;
  • I regolamenti comunali di polizia mortuaria e quelli dei cimiteri, le carte dei servizi dei crematori, dovranno essere aggiornati nella parte tariffaria, nella destinazione dei servizi e nelle modalità operative.

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