Definitivamente in soffitta la possibilità di esercitare la privativa nel trasporto funebre. Difatti, con sentenza n. 11726 del 6/6/2005 la Sez. I della Corte di Cassazione, si è espressa in modo inequivocabile sulla abrogazione dell’art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, là dove demanda l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell’autorità amministrativa. La sentenza ribadisce ancora una volta (dopo diversi TAR e il Consiglio di Stato) la incompatibilità della precedente disciplina con quella nuova dettata dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la quale, prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano “stabiliti dalla legge” e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla libertà di concorrenza. Pertanto, deve essere disapplicato il regolamento comunale che contrasta (e che attua la privativa). Di conseguenza sono annullabili perché illegittime le ordinanze-ingiunzione che, siano adottate per l’avvenuta violazione del regolamento comunale e in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l’autorizzazione dell’ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa. Il provvedimento della Cassazione è disponibile nell’area ‘Sentenze, Quesiti, Circolari’.
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