Con sentenza 43/2004 la Corte Costituzionale ha bocciato le obiezioni del Governo su una legge del Veneto. La Corte ha stabilito che spetta anche alle regioni, e non solo al governo, il potere di sostituirsi agli organi degli enti locali in caso di inerzia. L’art. 120 della costituzione, comma 2, non preclude in linea di principio la possibilità che la legge regionale, nelle materie di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, preveda poteri sostitutivi per sopperire all’inadempimento degli enti locali. In caso contrario, sempre secondo la Suprema Corte, prevedere un necessario intervento del legislatore statale, determinerebbe una conseguenza sproporzionata e contraria ai principi di sussidiarietà.
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