[fun.news.649] Il Ministero dell’Interno elenca i servizi pubblici a domanda individuale dei Comuni

Il Ministro dell’Interno Pisanu, con DM 23 dicembre 2003 (in GU n. 9 del 13 gennaio 2004) ha approvato il certificato per la copertura dei servizi pubblici a domanda individuale, da presentare da parte dei Comuni entro il 31 marzo 2004 (per i dati 2003). Gli stessi modelli servono per i dati 2004 e 2005. La voce 18, nel quadro 2.2, relativo ai servizi pubblici a domanda individuale riporta “Trasporti funebri, pompe funebri,ecc.”. Viene così definitivamente confermato con il decreto ministeriale citato che non corrisponde a verità quanto asserito sia da Feniof, che da Federcofit in loro comunicazioni agli associati e pubblicato su organi di informazione a loro vicini, circa la presunta eliminazione delle pompe funebri dal novero dei servizi pubblici a domanda individuale dei Comuni. Per inquadrare il problema è utile ricordare che alcune imprese funebri (supportate dalla Feniof) impugnarono avanti al TAR Lazio il DM 1/7/2002 Il TAR Lazio si espresse cassando il comma 4 dell’art. 2 del DM 1/7/2002, affermando che non era stata seguita la procedura prevista dalla legge per modificare la elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale (decreto dei Ministeri dell’Interno e della Salute anziché decreto dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia). Il risultato è che viene mantenuta in vigore la precedente elencazione stabilita con il DM 31/12/1983, che appunto prevede “Trasporti, illuminazione votiva e pompe funebri”. Ma le associazioni dell’imprenditoria funebre privata avevano diffuso la notizia che l’esito del loro ricorso era stato la eliminazione della possibilità da parte del Comune di gestire i trasporti e pompe funebri in economia e il blocco di presunte manovre di “poteri forti” capaci di reinserire la privativa nel trasporto funebre. Il decreto del Ministro dell’Interno (reperibile per gli interessati sul sito www.euroact.net nell’area informazione, come anche la sentenza del TAR Lazio) ripristina la corretta interpretazione. I Comuni, se vogliono, continuano a gestire i servizi funebri e cimiteriali e le entrate e le uscite corrispondenti, concorrono (nel coacervo) alla determinazione dell’aliquota di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale. Il decreto 31/12/1983 continua semplicemente a classificare la natura delle entrate comunali.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.