La mancanza di un termine espresso di efficacia non può viziare l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco tesa alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, perché già il Dlgs 152/2006 stabilisce la durata massima. Lo ha stabilito il Tar Umbria (sentenza 360/2010) precisando ulteriormente quanto a suo tempo aveva sentenziato il Consiglio di Stato che nel 2007 aveva detto che "le ordinanze con tingibili e urgenti sprovviste di un termine finale di durata o efficacia, non per questo sono automaticamente illegittime" (sentenza 4448/2007). Il Tar ricorda ora l’attuale versione dell’articolo 191 del Dlgs 152/2006 – introdotta dal Dl 90/2008 – stabilisce che le ordinanze sindacali a tutela della salute e dell’ambiente possano essere "reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti" (il testo dell’articolo 191 vigente fino 22 maggio 2008 non prevedeva invece alcun termine finale massimo di durata, ma il solo divieto di reiterazione del provvedimento "per più di due volte").
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