Di recente è stata ammessa la possibilità di ottenimento di certificati bianchi laddove si effettuino riconversioni di impianti di illuminazione elettrico votiva da lampade ad incandescenza a lampade a LED. In materia è stata emanata di recente la Circolare SEFIT Federutility n. 2276 del 23/02/2010 ‘Risparmio energetico relativo alla sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade votive a LED – Deliberazione n. EEN 2/10 del 27 gennaio 2010. Novazione della scheda tecnica n. 24.’ Si segnala, inoltre, la recente sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI- 22 marzo 2010, n. 1635, di cui si riporta la massima.
DIRITTO DELL’ENERGIA – INQUINAMENTO – Certificati bianchi – Nozione – Finalità. I c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico; essi possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo, per superare i limiti di inquinamento imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in ossequio al principio chi inquina paga, il cui rovescio è il principio chi non inquina è pagato, il livello massimo di inquinamento non può comunque essere superato, salvo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno. Questo meccanismo postula che i progetti di riduzione di inquinamento siano effettivi, altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte di mancata riduzione dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale.
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