Con il Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte" viene sostituita la disciplina prevista dal D.M. Sanità 22 agosto 1994, n. 582 in tema di accertamento del decesso nei casi di arresto cardiaco, o nei soggetti sottoposti a trattamento rianimatorio o affetti da lesioni encefaliche.
Per l’arresto cardiaco il periodo di osservazione mediante l’elettrocardiogramma non deve essere inferiore a venti minuti primi e le attività devono essere documentate su supporto cartaceo o digitale.
Se il soggetto era affetto da lesioni encefaliche o era stato sottoposto a rianimazione il periodo di osservazione non potrà essere inferiore a sei ore.
Se vi è danno celebrale causato dal ridotto apporto di ossigeno il periodo di osservazione sarà spostato alle 24 ore successive al momento di produzione del danno ma potrà essere anticipato se manca il flusso ematico encefalico.
Il decreto – che entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 giugno 2008 – contiene precise metodologie di accertamento e certificazione della morte, con compiti specifici per medici e necroscopi. È da valutare anche dagli Ufficiali di Stato civile.
Il testo del provvedimento è già disponibile sul sito www.euroact.net, liberamente visibile a tutti gli utenti registrati, all’interno dell’area ‘Leggi’, cliccando su ‘Elenco per settore’ (settore da selezionare: Malattie infettive, riscontri diagnostici, trapianti).
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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