La definizione di “deposito temporaneo” contenuta nel D.Lgs. 152/2006 “ha riguardo solo alla quantità complessiva di rifiuti esistenti in un dato momento e alla durata complessiva del loro deposito” (sentenza 39544/2006) ed è quindi diventata incontestabile la possibilità di scelta del produttore tra l’accumulare rifiuti fino a 20 m3 (10 se pericolosi) prima di smaltirli o recuperarli, rispettando il termine massimo di 1 anno dalla produzione, oppure accumularne in quantità illimitata e smaltirli, o recuperarli, ogni 3 mesi (2 se pericolosi).
Pertanto il produttore di rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale.
Cambia così l’interpretazione “rigorista” del deposito temporaneo che, fatta propria dalla Corte in alcune decisioni ex Dlgs 22/1997 (ora sostituito dal Dlgs 152/2006), dove si negava la possibilità di accumulare nell’arco dei 2 (o 3) mesi quantitativi superiori a 10 (o 20) m3.