510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. X Filippo,

    Bisogna sempre distinguere tra la mera titolarità della concessione che comunque non assurge mai a vero diritto di proprietà, in senso pieno del vocabolo giuridico, se non per gli aspetti materiali del sepolcro, con annessi i diritti di gestione sulla tomba, ed i diritti di disposizione sulle spoglie mortali (traslazione, cremazione, estumulazione, riduzione in cassetta ossario dei resti ossei…..), in quanto queste due legittimazioni possono, in certi casi, pure divergere, ed anche pesantemente.

    I diritti di disposizione del post mortem sono personalissimi ed imprescrittibili, per tanto non si estinguono con il non esercizio (temporaneo?) e di essi ci si può avvalere anche dopo un primo periodo di diversa sepoltura, pur soggiacendo essi al principio altrettanto fondamentale, nel Nostro Ordinamento, di stabilità delle sepolture.

    L’estumulazione finalizzata al trasferimento del feretro in altra sede, come ogni altra opzione sulla destinazione dei defunti, segue SOLO ed ESCLUSIVAMENTE, la regola dello Jus Sangiunis su cui, a sua volta, prevale lo Jus Coniugii.

    Si tratta, insomma di applicare quel “maledetto” principio di “poziorità” (in cui si coniugano potestà decisionale con la preminenza) enunciato in materia di cremazione dall’Art. 79 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, ma estensibile, per analogia, a tutte le altre pratiche funebri o operazioni di polizia mortuaria che implichino una componente di scelta, PERSONALISSIMA ed intrasmissibile, se non jure sanguinis o jure coniugii

    Dunque prevale “SEMPRE” il volere del coniuge superstite e poi, a scalare, “giù per li rami” (come direbbe Dante) quello dei famigliari di primo grado (ascendenti e discendenti secondo una lettura molto formale della norma) sino al sesto grado di parentela, cioè l’ultimo considerato dal Cod. Civile (Art. 74 e segg.).

    Il legislatore, in modo lungimirante, è perfettamente conscio dei potenziali e dilaceranti conflitti che potrebbero scatenarsi in tema di diritti di disposizione sulle spoglie mortali, quando alto è il tasso di litigiosità tra parenti, anche per ragioni squisitamente ideali, ecco allora la regola generale, tratta da un comune orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel tempo, e cristallizzata, finalmente, in norma positiva nel lontano, ormai, 1990, quando cioè entrò il vigore il DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Ogni livello sovraordinato esclude automaticamente quello successivo (altrimenti sarebbe la babele!), con ciò venendosi a creare una sorta di naturale graduatoria istituita sui legami di sangue o matrimonio su cui è fondato, per la Costituzione della Repubblica Italiana, ogni nucleo famigliare.

    Per capirci: la sorella, seppure concessionaria del loculo, non può, in quanto sine titulo di legittimazione, negare l’atto di disposizione al coniuge superstite, nè opporsi a quest’ultimo, ameno di intentare una rischiosa causa civile in cui si dovrebbe arditamente provare come la volontà del de cuius fosse proprio quella di esser deposto in quel particolare e determinato sepolcro, inibendo così l’eventuale traslazione…ma siamo nella fantascienza giuridica!

    Con lo Jus Eligendi Sepulchrum, cioè il diritto a determinare modalità e forma della sepoltura, non si scherza, e nel silenzio del de cuius sovrana è la volontà del coniuge superstite, addirittura anche se in stato di separazione, poichè per la legge italiana è il vincolo coniugale ad imporsi sugli altri legami di consanguineità

    Per effettuare lo spostamento occorre presentare ex Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285, apposita istanza soggetta sin da origine ad imposta di bollo, al competente ufficio comunale del comune, naturalmente, nel cui distretto amministrativo insiste il cimitero di prima sepoltura, il prefato Comune investito della questione, rilascerà, allora, le relative autorizzazioni di polizia mortuaria per l’estumulazione e l’eventuale trasporto fuori del camposanto.

    Tutti gli oneri saranno a carico del richiedente, anche per le necessarie operazioni cimiteriali di apertura del loculo e trasferimento della bara.

  2. Buonasera, vorrei sottoporvi un paio di domande.
    Nel caso in cui un uomo, dopo essere deceduto, venisse sepolto in un fornetto di proprietà della sorella, potrebbe essere trasferito altrove dopo qualche anno su richiesta della propria moglie-vedova (con il parere contrario della sorella del defunto)? Nel caso in cui la moglie-vedova avesse il diritto di spostare il defunto marito, quale autorizzazione necessita per farlo spostare dal fornetto di proprietà della sorella di lui (contraria allo spostamento)?
    Spero essermi spiegato.
    Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.

  3. sono trascorsi sei anni dalla morte di mio figlio.Vorrei sapere se è possibile cremare i resti e come procedere per farlo
    distinti saluti

    1. X Romolo,

      non mi addentro nei panneggi normativi di dettaglio poiché essi variano troppo tra le regioni che applicano in toto la Legge n. 130/2001 e quelle che invece seguono il vecchio dettato del regolamento nazionali di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/1990 (ed io non so da quale Regione Lei mi scriva) tuttavia mi preme sottolineare questi principi procedimentali di fondo:

      se sono passati solo 6 anni dal decesso di Suo figlio la spoglia mortale in questione è ancora considerata cadavere, sia essa stata tumulata o inumata, quindi sia la Legge n. 130/2001 sia il DPR n. 285/1990 prevedono una procedura AGGRAVATA, con particolari filtri di legittimità volti ad appurare che:

      1) il de cuius non avesse, in vita, espresso contrarietà alla pratica cremazionista e tale volontà deve esser tutelata, sempre!
      2) sia definitivamente escluso anche solo il sospetto di morte violenta o peggio ancora dovuta a reato, in questo caso (pare un caso di scuola, ma a volte è proprio così) se fossero state aperte indagini da parte della magistratura in occasione dell’exitus di Suo figlio, non ancora concluse, occorrerà uno specifico nulla osta da parte della Procura della Repubblica.

      Accantonate queste questioni preliminari, ma pure sostanziali i passaggi amministrativi da implementare sono i seguenti:

      Nel silenzio del de cuius e di un suo preciso volere per il proprio post mortem in tal senso, occorre un atto di disposizione orientato all’ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione da parte dei più stretti congiunti del defunto da formalizzare al comune nel cui cimitero si trova il feretro,: in primis il coniuge superstite se presente, poi a scalare progressivamente di ascendenti e discendenti di pari grado (come potrebbero, appunto essere eventuali figli o i genitori) sino all’ultimo livello di parentela riconosciuto dalla Legge (il sesto!). Ogni grado sovrastante esclude automaticamente quelli subordinati.

      Ottenuta l’autorizzazione alla cremazione, producendo agli atti i titoli formali si presenterà sempre al comune di prima sepoltura istanza, soggetta sin da origine ad imposta di bollo, di disseppellimento del feretro. Le due domande, in sé consequenziali (l’una legittima l’altra!) possono per praticità esser contestuali. Detto comune rilascerà, di conseguenza 3 autorizzazioni:

      1) al disseppellimento (esumazione o estumulazione)
      2) al trasporto del feretro presso un impianto di cremazione
      3) alla cremazione vera e propria.

      Per la destinazione finale delle ceneri (dispersione, tumulazione, interro laddove ammesso, affido famigliare o addirittura personale ci si dovrà basare sulla locale legislazione in tema di servizi funebri, necroscopici e cimiteriali.

  4. sono l’unico rimasto della mia famiglia ancora vivente (classe 1928). Mio papà è morto nel 1931, mia mamma è morta nel 1977. Sono stati sepolti e poi esumati nel cimitero milanese di Musocco. ora, i resti (ossa ) giacciono nel grande ossario posto al centro del suddetto cimitero.
    Io e mia moglie risediamo dal 1977 ad Avio (TN). Ambedue siamo iscritti da molti anni alla Società per la cremazione di Trento. Data la nostra età e la mancanza di parenti a Milano Vi chiedo se è possibile spostare i contenitori dei loro resti ad Avio (TN) dove sarebbero posizionati nell’ Ossario locale. potremmo eventualmente utilizzare l’Azienda funebre locale per provvedere all’incenerimento e la posa in loculi vicini a quelli a noi destinati (speriamo fra molto tempo. E’ possibile e quali procedure devo seguire per questa operazione?
    Grazie anticipate per la Vostra risposta e distinti saluti

    1. X Augusto,

      ma le ossa di cui Lei mi parla sono ancora conservate in cassetta ossario e deposte in apposita celletta ossario, e quindi identificabili e, di conseguenza, traslabili in altro cimitero, oppure, come temo io sono già state DISPERSE in ossario comune?

      Nella prima ipotesi, infatti, basterà richiedere al comune di prima sepoltura l’estumulazione con relativo decreto di trasporto preso la nuova destinazione, solo una volta acquisito il titolo di accoglimento in un differente sepolcro (si tratta, insomma, di stipulare un contratto di concessione per colombario atto a deporvi le ossa) nel cimitero di sua scelta. Poi, per carità, l’ossame potrà anche esser cremato per un avvicinamento (rectius: ricongiungimento famigliare) in un’unica tomba dove racchiudere più urne cinerarie, anzi sarebbe pure una richiesta lungimirante ed intelligente.

      Nel secondo caso, purtroppo per Lei, se le ossa, in forma massiva, promiscua ed indistinta, sono già state sversate nell’ossario comune non sono né saranno più recuperabili per una sepoltura privata e dedicata, quale è, appunto, la tumulazione.

      In effetti, come sarebbe possibile rinvenire nella marea di crani, tibie, femori….depositati per sempre in ossario comune in maniera caotica e senza un dispositivo di riconoscimento, proprio le ossa dei suoi genitori? Queste ossa sono da considerarsi, sostanzialmente perdute, seppur esser siano, pur sempre, custodite entro il sacro recinto cimiteriale, al riparo, allora, da ogni profanazione.

  5. X Cristiana,

    molto dipende dalla legislazione regionale in materia, comunque, in linea di massima, se la normativa locale non frappone ostacoli il crematorio per animali d’affezione, a differenza di quello per spoglie umane, può esser realizzato e gestito da privati e per il possibile si applicano le regole tecniche, sanitarie ed ambientali soprattutto, previste per impianti termici a rilevanza igienico-sanitaria, quali sono appunto gli inceneritori, ma di bassa potenzialità.

  6. La realizzazione di un crematorio per animali da compagnia è comunque un’opera pubblica disciplinata dalle stesse norme previste per la realizzazione di un crematorio per salme di persone o l’iter che segue è differente?
    Cristiana

    1. Da Napoli sono emigrato a Gaeta, sono trascorsi 21 anni ed un mio germano chiede la somma di alcuni lavori fatti in una cappella gentilizia in concessione paterna.
      Inoltre il de cuius costruttore tramite autorizzazione comunale , era nullatenente e morente non ha lasciato testamento.
      Io ho espresso giuridicamente la mia volontà di essere sepolto nel mio attuale comune di residenza (che trovasi nella regione Lazio).
      Sono tenuto a pagare questo tributo richiestomi da un mio germano?

  7. X Gianpaolo,

    In caso di co-titolarità sul sepolcro (= comunione indivisa e solidale), con la conseguenza dello Jus Sepulchri “spacchettato” in più frazioni chi rinuncia alla propria parte produce, indirettamente, solo un accrescimento dello Jus Sepulchri stesso in capo ai restanti co-intestatari. E’, infatti, vietato, il cortocircuito tra privato e privato per un eventuale cambio di titolarità sulla tomba, potendo, la concessione, esser solo retrocessa in toto al Comune, quale ente concedente.

    I diritti perfetti ed acquisti, però, rimangono intangibili, non possono quindi esser aggrediti o intaccati dall’eventuale rinuncia , che ha riflessi solo sul rinunciante ed i suoi discendenti/aventi causa, e lo Jus Sepulchri, essendo forse l’unico diritto da esercitarsi nel post mortem, continuerà a produrre tutti i propri effetti (= obbligo di mantenimento nel sepolcro di quei determinati feretri) per tutta la durata della concessione.

    In parole semplici il nuovo concessionario non può “sfrattare”, anche se gentilmente, i morti tumulati nella tomba a lui ora intestata, richiedendone la rimozione dai rispettivi loculi.

    E’ questa la più grande “fregatura” giuridica in cui, anche
    se in buona fede, incappa spesso il comune cittadino, molte volte a digiuno di questi concetti un po’ misteriosi.

    La polizia mortuaria è, infatti, materia oscura e poco praticata, anche dagli stessi addetti a lavori.

    Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni del titolare del sepolcro
    rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali.

    La mera proprietà del sepolcro, con annessi oneri manutentivi, segue il regime patrimoniale
    del bene, secondo le norme civilistiche, fatto salvo il vincolo di
    destinazione esclusivamente sepolcrale impresso all’opera: per intenderci:
    data la funzione precipua del sepolcro (= luogo chiuso e confinato in cui
    tumulare cadaveri umani) non posso adibirlo volutamente ad un rifugio per
    gatti randagi o ad un ritrovo per darkettoni impenitenti che sognano un
    revivial metallaro entro il recinto del camposanto!

    I diritti di disposizione, in quanto diritti della persona, non successibili secondo le regole che governano il trapasso del patrimonio, sono
    riconosciuti solo al coniuge o, in difetto, ai parenti secondo il grado di
    prossimità e, quando i titolati siano più di uno, occorre necessariamente il consenso di tutti.

    Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento
    comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo
    a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della
    personalita’, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro
    (come manufatto) che sono ontologicamente strumentali all’esercizio del
    diritto (personale) di sepoltura, sia attivo, sia passivo.

    La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tutte le tumulazioni) in quanto appartenente alla famiglia del concessionario non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari più
    stretti.

    Anzi, dirò di più: l’istituto del sepolcro privato e gentilizio, nasce appunto come famigliare sibi familiaeque suae come ci insegna il diritto romano, ossia per il fondatore dello stesso e per la sua famiglia, e poche, invero, sono le deroghe ammesse a quest’intima caratteristica (cioè: io nella mia tomba non posso accogliere le salme di chicchessia, perchè, magari, da vivo, mi stava pure simpatico, ma solo quelle dei miei famigliari, così come statuito nell’atto di concessione) e la sepoltura sine titulo di un feretro “estraneo” al novero delle persone riservatarie dello jus sepulchri, riuscirebbe come un abuso vero e proprio sanzionabile con la pronuncia di decadenza della stessa, intera, concessione.

    P.Q.M.

    La voltura della concessione non ha riflesso sui rapporti jure sanguinis e, di conseguenza, jure sepulchri già posti in eccere e perfezionati nel tempo, ossia il nuovo concessionario non può “sfrattare” dalla tomba i defunti già da decenni ivi sepolti per il principio di stabilità delle sepolture, e per la regola generale del tempus regit actum.
    Chi è stato sepolto legittimamente in un dato sacello, contimua a godere di tale diritto anche se titolarità della tomba sia eventualmente variata in seguito a successione mortis causa.
    I diritti acquisiti, in quanto tali, non sono suscettibili di atti ablativi,
    ma continuano a produrre nel tempo i propri effetti giuridici, così il nuovo
    concessionario potrà disporre del sepolcro limitatamente allo spazio ancora libero al fine di assicurare la tomba per sè e la propria famiglia.

  8. X Gianpaolo,

    In caso di co-titolarità sul sepolcro (= comunione indivisa e solidale), con la conseguenza dello Jus Sepulchri “spacchettato” in più frazioni chi rinuncia alla propria parte produce, indirettamente, solo un accrescimento dello Jus Sepulchri stesso in capo ai restanti co-intestatari. E’, infatti, vietato, il cortocircuito tra privato e privato per un eventuale cambio di titolarità sulla tomba, potendo, la concessione, esser solo retrocessa in toto al Comune, quale ente concedente.

    I diritti perfetti ed acquisti, però, rimangono intangibili, non possono quindi esser aggrediti o intaccati dall’eventuale rinuncia , che ha riflessi solo sul rinunciante ed i suoi discendenti/aventi causa, e lo Jus Sepulchri, essendo forse l’unico diritto da esercitarsi nel post mortem, continuerà a produrre tutti i propri effetti (= obbligo di mantenimento nel sepolcro di quei determinati feretri) per tutta la durata della concessione.

    In parole semplici il nuovo concessionario non può “sfrattare”, anche se gentilmente, i morti tumulati nella tomba a lui ora intestata, richiedendone la rimozione dai rispettivi loculi.

    E’ questa la più grande “fregatura” giuridica in cui, anche
    se in buona fede, incappa spesso il comune cittadino, molte volte a digiuno di questi concetti un po’ misteriosi.

    La polizia mortuaria è, infatti, materia oscura e poco praticata, anche dagli stessi addetti a lavori.

    Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni del titolare del sepolcro
    rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali.

    La mera proprietà del sepolcro, con annessi oneri manutentivi, segue il regime patrimoniale
    del bene, secondo le norme civilistiche, fatto salvo il vincolo di
    destinazione esclusivamente sepolcrale impresso all’opera: per intenderci:
    data la funzione precipua del sepolcro (= luogo chiuso e confinato in cui
    tumulare cadaveri umani) non posso adibirlo volutamente ad un rifugio per
    gatti randagi o ad un ritrovo per darkettoni impenitenti che sognano un
    revivial metallaro entro il recinto del camposanto!

    I diritti di disposizione, in quanto diritti della persona, non successibili secondo le regole che governano il trapasso del patrimonio, sono
    riconosciuti solo al coniuge o, in difetto, ai parenti secondo il grado di
    prossimità e, quando i titolati siano più di uno, occorre necessariamente il consenso di tutti.

    Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento
    comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo
    a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della
    personalita’, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro
    (come manufatto) che sono ontologicamente strumentali all’esercizio del
    diritto (personale) di sepoltura, sia attivo, sia passivo.

    La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tutte le tumulazioni) in quanto appartenente alla famiglia del concessionario non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari più
    stretti.

    Anzi, dirò di più: l’istituto del sepolcro privato e gentilizio, nasce appunto come famigliare sibi familiaeque suae come ci insegna il diritto romano, ossia per il fondatore dello stesso e per la sua famiglia, e poche, invero, sono le deroghe ammesse a quest’intima caratteristica (cioè: io nella mia tomba non posso accogliere le salme di chicchessia, perchè, magari, da vivo, mi stava pure simpatico, ma solo quelle dei miei famigliari, così come statuito nell’atto di concessione) e la sepoltura sine titulo di un feretro “estraneo” al novero delle persone riservatarie dello jus sepulchri, riuscirebbe come un abuso vero e proprio sanzionabile con la pronuncia di decadenza della stessa, intera, concessione.

    P.Q.M.

    La voltura della concessione non ha riflesso sui rapporti jure sanguinis e, di conseguenza, jure sepulchri già posti in eccere e perfezionati nel tempo, ossia il nuovo concessionario non può “sfrattare” dalla tomba i defunti già da decenni ivi sepolti per il principio di stabilità delle sepolture, e per la regola generale del tempus regit actum.
    Chi è stato sepolto legittimamente in un dato sacello, contimua a godere di tale diritto anche se titolarità della tomba sia eventualmente variata in seguito a successione mortis causa.
    I diritti acquisiti, in quanto tali, non sono suscettibili di atti ablativi,
    ma continuano a produrre nel tempo i propri effetti giuridici, così il nuovo
    concessionario potrà disporre del sepolcro limitatamente allo spazio ancora libero al fine di assicurare la tomba per sè e la propria famiglia.

  9. La rinuncia da parte di alcuni discendenti del fondatore del sepolcro ormai morto in favore del subentro di un altro avente diritto in qualità di nuovo concessionario produce effetti su chi è già stato tumulato. In altre parole può il nuovo concessionario sfrattare le salme già tumulate invirtù di un legame di sangue con il concessionario fondatore della tomba?
    n.b. si tratta di una tomba familiare. grazie

  10. La rinuncia da parte di alcuni discendenti del fondatore del sepolcro ormai morto in favore del subentro di un altro avente diritto in qualità di nuovo concessionario produce effetti su chi è già stato tumulato. In altre parole può il nuovo concessionario sfrattare le salme già tumulate invirtù di un legame di sangue con il concessionario fondatore della tomba?
    n.b. si tratta di una tomba familiare. grazie

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