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Buongiorno, la zia di mia moglie deceduta da circa 8 mesi era l’ultima erede sulla la tomba di famiglia lasciata dalla sorella del marito,la zia in vita ha richiesto al Comune protocollando un istanza in bollo di richiesta di voltura concessione cimiteriale in favore di mia moglie, il Comune è Catania non mi ha mai risposto la richiesta fatta nel mese di febbraio 2019, cosa mi consiglia fare per acquisire tale concessione in favore di mia moglie, si tratta di una tomba a terra di mq.6 la concessione è stata fatta nel 1922 quindi è una tomba perpetua? una volta passata a mia moglie si deve pagare una nuova concessione? o è un semplice passaggio? e quindi decorreranno da quella data gli anni concessivi al rinnovo, dato che non hanno risposto come mi devo comportare secondo lei, naturalmente mia moglie, Grazie e buona giornata
X Francesco,
Il Comune furbescamente – forse – non Vi ha risposto, ma il motivo è semplice: nelle volture cimiteriali sono vietati gli atti di disposizione per atto tra vivi, tutti gli atti inter-privatistici per mutare l’intestazione di un sepolcro sono nulli di diritto, perchè formati ed adottati in palese violazione di legge (Art. 823 e 824 comma 2 Cod. Civile).
Se il Comune acconsente all’istituto del subentro, prevedendolo, con formula piena, nel proprio regolamento di polizia mortuaria, sua moglie si avvicenderà unicamente mortis causa nella titolarità della consessione.
Se la tomba, come presumo io, solo dal dato temporale di rilascio della concessione, è perpetua non occorre alcun rinnovo, essa procede nel suo infinito percorso di eternità (??? – fittizia?-). La voltura è a titolo onoroso, generalmente, ma nell’importo non dovrebbe certo corrispondere all’esborso monetario necessario per una novazione del rapporto concessorio.
Salve,
vorrei una delucidazione in merito alla riduzione del periodo di osservazione tramite ecg. x 20 minuti come la legge 285/90 prevede. (art.8)
Una volta avuto il certificato necroscopico dal quale si evince che è stato ridotto il periodo di osservazione perché non si potrebbe poi cremare la salma prima delle 24 ore???
grazie
X Francesco,
indubbiamente questo possibile “bug”di sistema nasce dalla ordinarietà del tempo della sepoltura più tradizionale (inumazione o tumulazione). Poi nel D.P.R. n. 285/1990 e nel D.P.R. n. 396/2000 (Reg. di Stato Civile con rimando al regolamento nazionale di polizia mortuaria), all’ufficiale di stato civile compete solo la formazione ed il rilascio dell’autorizzazione, distintamente, all’inumazione o alla tumulazione, poichè quella per la cremazione spetterebbbe, invece, alla figura del dirigente di settore (art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, con un timing diverso ed in un caso più strutturato ed articolato su maggiori filtri di legittimazione (l’incinerazione del defunto) che per la sua intrinceca irreversibilità è sottoposto ad una procedura aggravata (manifestazione della volontà, esclusione del sospetto di morte violenta o cagionata da fatto criminoso, se la salma è “sotto Procura…)
Più razionalmente e, de iure condendo, l’autorizzazione dell’ufficiale di Stato Civile, dovrebbe essere sostituita da un Nulla Osta alle successive forme di “sepoltura”, indipendentemente dal fatto che esse siano inumazione, tumulazione o cremazione. E poi dovrebbe esserci una vera e propria autorizzazione alla inumazione, alla cremazione, alla tumulazione, se del caso, in base ai titoli di sepoltura acquisiti.
La ringrazio per la risposta tecnica ma io da ignorante in materia non ho capito se si puo o non si puo !!
Se dopo i venti minuti continui di ecg si puo dichiarare la morte sicura di una persona e quindi poter procedere alla inumazione o tumulazione subito, perche poi non si potrebbe procedere per la cremazione??
grazie
X Francesco,
le tre pratiche funerarie ammesse dalla Legge Italiana, (cremazione, inumazione e tumulazione) scontano, purtroppo, seplicemente tempistiche procedurali diversificate e diverse tra loro. Le ultime due, quelle più tradizionali sono molto semplici, quasi immediate, la cremazione, invece, implicando più passaggi amministrativi richiede un’istruttoria più approfondita che assorbe più tempo e risorse.
Inumare, tumulare o cremare un feretro, quando la sepoltura ovviamente sia stata AUTORIZZATA, sono operazioni poste su un livello di pari legittimazione ed ordinazione, sotto il profilo della polizia mortuaria.
Quindi: normalmente si può! (se non rilevano ragioni ostative: esempio: salma sotto procura giudiziaraia).
Salve, sono l’editore di un portale d’informazione locale http://www.termolionline.it e vorrei chiedere se è possibile pubblicare sul nostro sito e quindi rendere pubblico il servizio di ricerca dell’ubicazione delle tombe dei defunti, partendo dal nome, all’interno del cimitero di Termoli. Ci sono problemi legati alla legge sulla Privacy? Grazie per la risposta che vorrete darmi.
X Nicola,
non mi sembra tanto un problema di privacy (il nuovo regolamento europeo si applica solo ai vivi!) e poi, i cimiteri sono beni demaniali…insomma il loro proprietario è il Comune e si tratta così di impianti eminentemente pubblici. Il vero problema di sostanza è che titolare dell’anagrafe mortuaria e catasto cimiteriale, dunque luogo esatto di sepoltura di un defunto, e ricognizione sul patrimonio edilizio cimiteriale è titolarità…sempre del Comune, e così, la vostra nobile iniziativa rischierebbe di diventare un’usurpazione di pubbliche funzioni, estremizzando il concetto.
Per Nicola Montuori:
Veda anche questo documento del Garante privacy https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1176184
E’ possibile che vi siano anche altri provvedimenti o prese di posizione del Garante, tra cui si cita la più rilevante, anche se indiretta:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9084520
Dati dei defunti: in Italia continuano a essere tutelati
La scelta del legislatore dopo il Regolamento Ue
Le persone decedute continuano a godere delle tutele previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali anche dopo l’applicazione del Gdpr.
Il principio è stato affermato dal Garante privacy nel parere reso ad una Azienda sanitaria nell’ambito del riesame di un provvedimento di rigetto, riguardante un accesso civico ai dati sanitari di un paziente deceduto. La richiesta, relativa ad un caso di presunta malasanità, era stata rivolta all’azienda sanitaria da una persona che attraverso il cosiddetto “Foia” intendeva avere accesso agli atti di audit clinico e agli approfondimenti condotti dal risk manager. Una documentazione contenente informazioni particolarmente riservate (ricovero, sintomi, anamnesi, diagnosi, esami effettuati, alcuni particolarmente invasivi, terapia, farmaci somministrati, credo professato).
Prima di entrare nel merito della vicenda, il Garante ha rilevato che il Regolamento europeo sulla protezione dati, pur escludendo l’applicazione della normativa ai dati delle persone decedute, stabilisce, con una “clausola di salvaguardia”, la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme che riguardano il trattamento dei dati personali delle persone decedute. Facoltà di cui si è avvalso il legislatore italiano con il d. lgs. n.101/2018, sancendo che i diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Da tale riconoscimento deriva quindi la logica conseguenza che ai dati delle persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati.
Per quanto riguarda invece la richiesta di accesso alla documentazione sanitaria il Garante ha affermato che questo tipo di informazioni non sono accessibili con il Foia. Il Codice sulla protezione dei dati prevede infatti un espresso “divieto di diffusione” di dati relativi alla salute per cui è impossibile darne “conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
La vicenda esaminata rientra dunque in una delle ipotesi di esclusione dell’accesso civico previste dalla normativa sulla trasparenza, che prevede espressamente come l’accesso civico deve essere escluso nei “casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge”.
Il Garante ha quindi concluso che l’Azienda sanitaria, pur con una motivazione sintetica, ha correttamente respinto l’istanza di accesso.
Salve, scrivo dalla Regione Campania, volevo chiederle in merito alla cremazione di una salma deceduta 2 anni fà. L’ASL nega la cremazione perchè dice che non può effettuare il prelievo in quanto la salma è sigillata e chiusa nel loculo e quindi di conseguenza la cremazione non si può fare. In questi casi come si risolve è possibile fare la cremazione.
Grazie
X Angelo,
non è chiaro il ruolo dell’A.USL, in questa vicenda: l’azienda sanitaria, infatti, con i suoi servizi di vigilanza, si pone sempre come interfaccia tecnico-strumentale, rispetto ai poteri ordinativi ed autorizzativi del Comune.
AD autorizzare l’estumulazione straordinaria, finalizzata alla cremazione, ai sensi dell’ art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è pur sempre la figura di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, nella formazione dell’atto amministrativo essa si avvale del controllo dell’A.USL per gli aspetti igienico-sanitari: sostanzialmente la preventiva verifica sulla perfetta tenuta ermetica del feretro da trasportare.
La procedura per la cremazione, invece, è regolata dall’art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130 (competenza dello Stato Civile del Comune dove insiste il luogo di prima sepoltura in loculo e forme di manifestazione della volontà postuma, rispetto al funerale).
Non vorrei, invece, che l’A.USL avesse vietato la cremazione (con un eccesso oggettivo dalla sua sfera di strette spettanze istituzionali) perchè il feretro da tumulazione è composto dalla doppia cassa di legno e zinco e, oramai, per le sempre più stringenti normative ambientali ed anti-inquinamento, pochi impianti di cremazione sono abilitati ad abbruciare anche il cofano interno di metallo, data l’impossibilità di sostituire l’originaria bara con una più eco-compatibile di sola essenza lignea. Tecnicamente il prelievo di campioni biologici dal cadavere, prima della sua distruzione con il calore, è impossibile, se non per ordine della Magistatura o dell’A.USL stessa (ma debbono ricorrere presupposti molto gravi!) perchè il feretro non può venir manomesso, rimuovendone, anche se temporaneamente, i coperchi. In tutt’onestà si ritiene la raccolta di annessi cutanei e campioni biologici, prevista in modo controverso dalla L. 130/2001, ma formalmente avviata e resa operativa con circ. min. Salute, fattibile solo in sede di visita necroscopica, laddove il medico incaricato di tale compito certifica l’incontrovertibilità del decesso, escludendo anche il sospetto di morte violenta o dovuta a reato.
Buongiorno, mio padre di 93 anni, residente a Como, è ricoverato presso l’ospedale di Scorrano (LE) dove si trovava in vacanza ed è in gravi condizioni (non covid, tampone negativo). Per essere pronti nel caso la situazione volga al peggio vorrei domandare se sia possibile far eseguire la cremazione nel posto più vicino e poi affidare le ceneri ad un figlio, e se poi sia possibile celebrare successivamente il funerale a Como. In alternativa chiedo quali siano le soluzioni ipotizzabili. Ringrazio sentitamente
x Marzio Galetti
Si, la cremazione è possibile.
Il crematorio più vicino al luogo di ricovero è a Bari (circa 200 Km.). Più lontano (circa 350 Km.) c’è Foggia o un crematorio della Campania. Le ceneri possono esesre trasportate anche da un familiare con propria auto, munito di autorizzazione la trasporto delle ceneri del comune di decesso.
E’ quindi possibile effettuare la cerimonia funebre a Como.
Attenzione: occorre chiarire che le ceneri possono essere consegnate per poi essere sepolte, disperse o affidate a familiare.
L’affidamento a familiare non significa prenderle in consegna, ma proprio mantenerle in genere nella propria residenza.
Se prevede la visita di parenti alle ceneri, è consigliabile procedere a sepoltura dell’urna in cimitero nella zona dove abitate, anche il loculo o tomba che sia già nella vostra disponibilità (o di nuova concessione)
Salve, le crivo dalla regione Campania (Av), volevo sapere se in una cappella privata che ha una porta che si chiude a chiavi, come deve essere custodita l’urna con le ceneri, se l’urna deve essere riposta in un loculo o ossario e murata, oppure se si può tenere a vista sopra un altarino. Chiedo perchè il comune dice che assolutamente deve essere murata, non sip può tenere a vista perchè puo essere trafugata. Le chiedo un suo parere Grazie
X Angelo,
sì, ha ragione il Comune (almeno ‘stavolta…) ai sensi dell’art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie, implementato poi dall’art. 80 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, le urne in cimitero debbono esser TUMULATE stabilmente, ovvero deposte e racchiuse in un tumulo ossia un vano sigillato, in grado di garantirne la sicurezzza contro ogni tentativo di sottrazione per scopi illeciti o, peggio ancora, profanazione, atti, per altro, costituenti reato e, quindi, puniti severamente dalla Legge.
Ci sono soluzioni interessanti da vagliare: se si vuole tenere l’urna a vista, perchè non pensare ad una “muratura” impropria con un vetro trasparente sì, ma anche infrangibile e resistente contro eventuali tentativi di effrazione, capace, in tutti i sensi, di vicariare la consueta tamponatura con mattoni o pannello cementizio, invero piuttosto squallida?
Buongiorno, scrivo dal Piemonte (AL) e volevo sapere se ci sono normative che stabiliscono come deve essere trattato il terreno, da parte del Comune, dopo aver effettuato esumazioni. Mi chiedo se c’è già qualcosa a livello nazionale o regionale o non esiste niente? Grazie
X Carmen,
Certo: con il tempo, i campi d’inumazione, se intensamente sfruttati, dopo tanti turni di rotazione, si saturano di sostanze organiche e perdono, progressivamente la loro capacità mineralizzante. L’ideale sarebbe lasciare “ a riposo” la quadra di terra soggetta ad esumazione ordinaria, per un certo periodo, affinché il terreno provveda da solo a bonificarsi, recuperando le proprie originarie caratteristiche, ma l’esigenza continua di spazi cimiteriali spesso impedisce di adottare questa naturalissima soluzione che lascia semplicemente la natura seguire il suo corso.
All’atto dello scavo, quando si esegue l’esumazione ordinaria, ci si troverà di fronte a terreno di due tipi:
a) un strato che normalmente costituisce un franco di circa 1,50 m. dal livello di campagna, che è da trattare senza alcuna precauzione;
b) uno spessore, attorno al feretro per 20 cm. circa (o più a seconda dei terreni) che è bluastro e contenente residui organici della decomposizione dei corpi.
La correzione chimico-fisica del terreno non solo è consentita, ma è addirittura richiesto dal comma 2 dell’art. 82, per ottenere le condizioni previste dall’art. 57 (in particolare dal comma 6), del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
È quindi del tutto legittima la realizzazione di riporti di altri terreni (con o senza addizione di sostanze capaci di migliorarne la struttura, tra cui ovviamente le sostanze biodegradanti).
In realtà, il Legislatore ha già previsto un rimedio, invero abbastanza facile ed intuitivo, si veda, per maggior precisione, l’art. 71 del regolamento nazionale di polizia mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – secondo cui, quando si prepara la fossa, le zolle provenienti dalla profondità dello scasso dovrebbero servire a colmare la buca, una volta calato sul fondo il feretro, mentre quelle più in superficie ricche di microrganismi dal potere mineralizzante dovrebbero circondare la bara, ottenendo così un ricircolo della terra.
Gent.ma Redazione
I miei genitori, quando erano ancora in vita, hanno fatto costruire una cappella per 10 “posti” presso il cimitero del Comune di residenza (Foggia). Adesso non ci sono più e, tenendo presente che siamo tre fratelli, vorrei sapere quali sono esattamente i diritti di ciascuno di noi tre. Cerco di essere più preciso: degli 8 posti rimasti liberi, ognuno di noi tre può disporre di 2 posti, da essere utilizzati, spero il più tardi possibile, per sé stessi e per eventualmente le proprie mogli o compagne, o per altri soggetti da individuare? C’è bisogno del consenso degli altri fratelli? Se, per esempio, io volessi destinare uno di questi posti a persona estranea alla famiglia, potrei farlo? Devo inviare una comunicazione scritta ai miei fratelli? E degli altri due posti che rimangono (2 occupati dai genitori e 2 a disposizione di ciascun figlio) chi può disporne? Il cimitero presso cui si trova la cappella è nella regione Puglia, a Foggia. Grazie infinite. Armando
X Armando,
la disciplina interna sul diritto d’uso dei posti feretro è regolamentata, innanzi tutto dalla lex sepulchri, solennemente sancita al momento della stipula dell’atto concessorio tra le parti contraenti, cioè Comune e concessionario primo, detto altrimenti fondatore del sepolcro.
La lex sepulchri stabilisce la destinazione impressa al sepolcro (se familiare/gentilizio o ereditario) assieme alle persone portatrici in vita dello jus sepulchri, diritto sui generis e composito che se da vivi rimane una legittima aspettativa, si esercita concretamente in proiezione dell’oscuro post mortem. Questi soggetti possono o meno anche esser nominativamente indicati, oppure individuati genericamente come famigliari o eredi, lasciando determinare dalla cronologia degli eventi luttuosi l’ordine di entrata dei rispettivi feretri nelle singole celle mortuarie ricavate nell’edificio funerario. I beneficiari del diritto di sepolcro sono tendenzialmente un numerus clausus, invero, però, esso potrebbe pure dilatarsi, per effetto di ripetute volture, sino, comunque, al raggiungimento della naturale saturazione dei loculi ancora disponibili nella cappella privata, difatti, una volta raggiunta la massima capacità fisica della tomba (= non c’è più posto!) lo jus sepulchri spira ex se, e non può più esser fatto valere.
Nulla osta a che la concessione sia intestata anche a più soggetti, fermo restando la comunione forzosa ed indivisibile che s’instaura tra i co-titolari, privati cittadini, del rapporto concessorio. La concessione, pertanto è una sola, anche quando per subentro mortis causa si sia addivenuto ad un frazionamento del diritto di sepolcro in quote eguali tra i discendenti del concessionario primitivo.
E’tradizione vi sia una ripartizione equanime dei posti feretro, ma non è elemento di diritto, in caso di controversia, infatti, l’Autorità Amministrativa rimane estranea alla vertenza, limitandosi a garantire lo status quo, sino a quando la querelle non si sia ricomposta o bonariamente o con la decisione di un giudice, passata in giudicato.
I co-titolari potrebbero approvare anche un regolamento su cosa comune, in senso civilistico, per meglio gestire lo spazio sepolcrale (esempio: opere di manutenzione e relativa imputazione dei costi a tutti i co-obbligati in solido).
Da questa lunga premessa si evince come estranei (al nucleo famigliare o all’asse ereditario) non possano vantare nessun diritto di sepolcro (e questo per evitare il mercimonio ignobile ed occulto delle tombe). L’unica eccezione presente nel nostro ordinamento funerario, entrata in vigore il 27 ottobre 1990, è rappresentata dall’istituto delle benemerenze.
Entrando in medias res, le benemerenze, come straordinaria deroga alle norme prima scrutinate, comportano quattro pre-condizioni:
riserva di regolamento comunale (è, allora il Comune, nella sua funzione di titolare ultimo del cimitero, ad implementare, con apposita normazione di dettaglio e di merito, l’applicazione effettuale di quest’istituto, relativamente ancora recente)
L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. n.285/1990), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro)
L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità)
L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/1990, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.
Buongiorno volevo porre un quesito ed avere istruzioni in merito a come comportarsi per lo spostamento temporaneo di un urna cineraria, il quesito è: se si va in vacanza come bisogna comportarsi per spostare o spedire in altro posto l’urna in un luogo di custodia momentaneo, ove a custodirla sia una persona diversa. Il caso specifico è: l’urna si trova nelle Marche, quando i familiari si spostano per motivi ovvi di affetto non vogliono lasciare l’urna a casa, ma vorrebbero spedirla o portarla dai genitori del defunto che si trovano in Basilicata, per poi riprenderla a casa al momento del ritorno.
X Antonio,
lo spostamento temporaneo dell’urna, per una sua momentanea domiciliazione, in luogo diverso rispetto a quello originariamente eletto, all’atto del primo affido, implicherebbe una norma ad hoc denominata “affido a rotazione” pratica del tutto illogica ed esiziale per ogni ufficio della polizia mortuaria, per gli ovvi problemi di gestione, senza, poi, considerare come il transito delle ceneri in posto diverso per la loro custodia famigliare o personale comporterebbe, pur sempre, il rilascio di plurimi atto di affido ed autorizzazioni al trasporto, per ogli trasferimento intermedio = molta burocrazia!
In seconda battuta, ai sensi dell’art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi SAnitarie le ceneri, anche se con destinazione extra-cimiteriale; debbono avere stabile e certa sistemazione in un tumulo (a questo punto anche domestico) con determinate caratteristiche tecniche e costruttive da garantire, nel tempo, le orne contro ogni possibile sottrazione o profanazione. Perchè, quindi, tanti speciosi giri di walzer?
buongiorno, sono il segretario della sezione Berica dell’Ass.Naz. Paracadutisti d’italia,
chiedo informazione sui diritti dei loculi o tombe per i caduti in servizio militare (i caduti della strage della Meloria del 1971) il caduto c.le par Luciano dal Lago sepolto a Villabalzana di Arcugnano ora il comune chiede ai famigliari di pagare il rinnovo della concessione oppure traslare la salma. vi è una regola o legge che dia diritto alla salma di sepoltura perenne? grazie e saluti
X Giuseppe,
il corpus normativo di riferimento è composto dagli artt. 265 e ss. del T.U. Ordinamento Militare di cui al D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66.
Procedendo, ora, con ordine logico:
1) I cimiteri di guerra appartengono al patrimonio dello Stato e non al demanio comunale, come accade per i normali campisanti (art. 824 comma 2 Cod. Civile)
2) Il titolo di accoglimento in un cimitero di guerra, da soppesare attentamente ai sensi dell’art. 102 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – è esteso anche ai militari deceduti in missione di pace (Art. 267 comma 2 lett. i) D.Lgs n.66/2010).
3) Le sepolture in un cimitero di guerra, salvo la rarefatta ipotesi di soppressione dello stesso, sono e restano perpetue.
.
4) La Legge vieta l’esumazione ordinaria (non l’estumulazione) dai campi di terra dei caduti in guerra, o in altre operazioni belliche, anche se queste quadre speciali fossero ricavate in un camposanto comunale.
5) Le spoglie mortali dei caduti, non sono di proprietà pubblica, dunque possono sempre esser conferite ai famigliari per una sepoltura privata e dedicata (quali sono le tumulazioni tutte), in questo caso, però, il rapporto concessorio che s’instaura tra Comune e congiunti del de cuius è soggetto alla scadenza prevista dal regolamento comunale di polizia mortuaria, ed, in subordine, dallo stesso, regolare atto di concessione del loculo.
Quindi è legittimo, alla naturale scadenza del rapporto concessorio formatosi tra i privati e l’Ente Locale, esautorando, così, di fatto, l’Autorità Militare, esigere il rinnovo, a titolo oneroso, della concessione.
Buongiorno avrei bisogno di sapere se posso portare in Italia le ceneri di mia suocera che è deceduta in Germania ed è di nazionalità tedesca. Io sono di nazionalità italiana e ho residenza in Germania mentre mia moglie è di nazionalità tedesca ma ha anche là nazionalità italiana come mio figlio nato in Italia e con doppia nazionalità. Se fosse possibile il trasferimento, desidererei sapere come e cosa fare. Grazie per l’aiuto.
X Gualtiero,
Italia e, ovviamente anche Germania, aderiscono alla convenzione internazionale di Berlino.
Tuttavia, La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà l’autorità amministrativa locale, territorialmente competente, dello Stato di partenza a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
Secondo le volontà di nostro padre, deceduto a Jesi (Ancona), vorremmo disperdere le sue ceneri funerarie sulle Dolomiti, dove ha combattuto come alpino. Quale procedura bisogna seguire?
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X Susanna,
Sulle dolomiti…ma dove, di preciso?
Il Comune dolomitico competente per territorio, comunque, secondo la propria Legge Regionale accoglierà la volontà dispersionista (che deve esser certa ed inequivocabilmente SOVRANA) e formerà, tramite L’Ufficiale dello Stato Civile l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, nel proprio distretto geogarfico. Solo dopo Jesi rilascerà il decret o di trasporto verso la località prescelta per la dispersione delle ceneri.
Buongiorno, mio fratello, morto nel 1997 e sepolto in terra, e’ stato esumato il 16 dicembre scorso. Con sua moglie non abbiamo mai avuto rapporti rosei, peggiorati con la malattia di mio fratello e in modo particolare negli ultimi suoi tre mesi di vita durante i quali ci e’ stato vietato di vederlo e dargli in po’ di umano affetto. E’ morto da solo, chiuso in camera perche’ “disturbava”. Non ci ha mai permesso di mettere un fiore e se mi trovava sulla sua tomba mi scansava malamente. Non conosciamo il motivo di tanto astio.
La vedova, dopo un primo pensiero di mettere le spoglie in un celletta ossario, ha disposto all’ultimo momento, di mettere la cassettina di zinco nell’ossario comune. Io non vorrei che mio fratello restasse li.
Il funzionario dell’ufficio cimiteriale al quale mi sono rivolta subito, quando ancora la vedova non dava alcuna disposizione e il personale del cimitero avrebbe destinato le spoglie all’ossario comune, mi ha detto che e’ la moglie la parente piu’ prossima che ha il diritto di decisione. L’ho ricontattato ancora dopo, quando all’insaputa di noi fratelli, la vedova le ha fatte depositare in quella botola, e la sua risposta e’ stata uguale. Anche se stavolta mi ha calorosamente detto di fare il possibile per togliere le spoglie da quel posto.
Tramite un legale abbiamo chiesto alla vedova di dare una collocazione più’ cristiana ai resti di mio fratello e se la scelta era dettata da problemi economici l’avremmo aiutata. Ci ha risposto che l’ha fatto nel rispetto dei desideri di mio fratello e che non avrebbe mai dato il consenso ad ulteriori spostamenti.
Abbiamo allora messo una foto in bronzo e ceramica ai piedi di una statua posta nell’area dell’ossario comune (non sopra la botola) dove ci sono altre foto di defunti posti lì sotto. La vedova ha chiesto all’ufficio cimiteriale di rimuoverla perché a lei non fa piacere che la foto del marito venga esposta. E c’è l’hanno tolta.
Abbiamo consultato nuovamente il legale il quale la invita a lasciare la foto (che non ci hanno più restituito) in quanto è posta su un luogo comune e non su tomba privata, e che il comune non dovrebbe fare discriminazioni.
La vedova allora ha chiesto la rimozione anche di tutte le altre foto poste in quel luogo. E l’ufficio cimiteriale ancora una volta le ha fatte togliere ed ora vuole una richiesta scritta per deporre una foto ricordo.
Una cosa non mi è chiara: perché il comune ha accolto telefonicamente la richiesta di rimozione delle foto ma vuole una richiesta scritta per posizionarle?
Pero’ la mia domanda alla vostra redazione e’ questa: considerando che la vedova ha scelto di porre le spoglie nell’ossario comune, noi sorelle cosa possiamo fare per farle uscire da li e farle mettere nel colombaro con nostro padre o in una celletta ossario? Abbiamo qualche possibilità, senza che la vedova si metta di traverso? Nel regolamento c’è qualcosa che ci venga incontro? Non vorremmo fare nessuna causa, ma solo di avere la possibilità di dare una sepoltura più umana ai resti di nostro fratello.
Il cimitero e’ nel comune di Treviglio (Bg), Lombardia.
Ringrazio di cuore per una eventuale risposta.
X Luisella,
l’ossario comune è una destinazione ultima e definitiva: anonima, massiva promiscua ed indistinta, nonchè – soprattutto – irreversibile.
Le ossa, infatti, vanno sversate in ossario comune senza cassetta di zinco; al contrario, l’ossame, ben identificato o identificabile, potrebbe sostare un congruo tempo in camera mortuaria affinchè gli aventi diritto a deciderne la sistemazione possano esprimere compiutamente la loro scelta. La Legge (art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, unica fonte del diritto applicabile alla fattispecie, quando si ragioni di diritti assoluti della personalità, come appunto, gli atti di disposizione sulle spoglie mortali) è volutamente ambigua, nel senso che parla in termini di soggetti “interessati” e non solo legittimati a deliberare sulla raccolta delle ossa o sul loro smaltimento in ossario comune, quasi a contemplare implicitamente un atto di disposizione adottato per liberalità, e non solo secondo la graduatoria rigida per cui prevarrebbe pur sempre il coniuge, seguito, poi, da ascendenti e discendenti dello stesso grado posti su un livello di pari ordinazione.
Questa è una tesi ardita, è innegabile, il Suo Comune di certo la rigetterà, ma potrebbe pure esser accolta da un giudice in sede di contenzioso legale, con tutta l’alea ed i tempi dilatati all’infinito che un giudizio civile, in Italia, pur sempre comporta.
L’assunto ruota tutto attorno a questa asserzione di principio: se intrinseco in ogni atto di disposizione nel post mortem c’è sempre un sentimento di pìetas e cordoglio, mentre la dispersione equivale ad una forma di disinteresse, dopo tutto l’Ordinamento dovrebbe innanzi tutto tutelare gli affetti struggenti e la memoria verso il de cuius di chi, con oneri a proprio carico, voglia assicurargli una collocazione privata e dedicata, contro l’oblio costituito dall’ossario comune.
L’applicazione di qualsiasi foto-ritratto, accessorio, arredo funebre o semplice epigrafe è sempre soggetta ad autorizzazione comunale, e tale istanza sconta sin dall’origine l’imposta di bollo.
Buonasera, la ringrazio per la preziosa risposta. Vorrei precisare che le foto poste ai piedi della statua dell’Angelo della Morte erano tutte solo appoggiate ad un piccolo gradino, non erano applicate sul muro e l’impresa funebre alla quale ci siamo rivolte per far realizzare la ceramica ci aveva detto che non serviva alcuna autorizzazione comunale (tutte le foto degli altri defunti erano state tolte dalla sepoltura originaria e deposte li, da molti anni).
Le chiedo scusa ma vorrei chiederle ancora una cosa: se inoltro al Comune la richiesta di poter togliere dall’ossario comune le spoglie di mio fratello per dare una collocazione privata, il Comune deve chiedere il consenso alla vedova? O considerando la scelta che questa ha fatto, di mettere I resti mortali nell’ossario comune, le ha in qualche modo fatto perdere ogni diritto su di loro?
E’ una richiesta che posso inoltrare da sola oppure e’ meglio tramite un legale?
La ringrazio infinitamente per l’eventuale risposta.
X Luisella,
due, sostanzialmente sono i problemi da Lei affacciati, in questa replica.
1) l’ossario comune è una destinazione ultima ed IRREVERSIBILE, non si possono, infatti, più distinguere le ossa ivi sversate, di centinaia di defunti, nel corso dei decenni.
Con l’avvio dei resti ossei in ossario comune (operazione di default, se i famigliari non intervengono autonomamente e di proprio impulso, entro un congruo tempo) si estingue ogni diritto di disposizione, per una sepoltura privata e dedicata.
2) vi sono amministrazioni cimiteriali, spesso nei plessi più piccoli e, dunque, più facilmente gestibili, che affinchè non sia smarrito il senso comunitario della morte, consentono di appoggiare foto, fiori, dediche in prossimità dell’ossario comune, il quale non è spazio privato, bensì struttura di ricevimento obbligatoria per ogni cimitero. Si tratta di mera prassi, non certo di elemento di diritto.
Buongiorno, sono passati molti mesi da queste mie precedenti richieste di informazioni e anche se mi sono mossa per recuperare i resti di mio fratello dall’ossario comune (ancora custoditi in una cassetta di zinco) non sono riuscita ad ottenere niente. Il legale al quale mi ero rivolta per ‘fare qualcosa’ si è rifiutato di portare avanti alcunché richiesta ai giudici, perché, secondo lui, invece di fare la guerra alla moglie, dovrei lasciar riposare in pace mio fratello.
Allora, il giorno 1 febbraio 2021 ho inoltrato al Sindaco di Treviglio una mail con la richiesta di poter dare una degna sepoltura ai resti di mio fratello. A tutt’oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta…
Non ho domande da porvi, volevo solo esprimere il mio rammarico. Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente. Luisella
Gentilissima redazione,
vorrei sapere se i ritardi nella cremazione devono essere comunicati alle onoranze funebri o ai familiari tramite canali ufficiali.
Esempio: se sul documento rilasciato dall’ufficiale del servizio cimiteriale indicante la data di cremazione e del successivo ritiro vi e’ scritto che la cremazione avverrà il giorno “x” ed invece questa avviene giorni dopo, ma entro comunque il giorno di ritiro, è obbligatoria una comunicazione?
quali sono le disposizioni per roma?
Grazie
X Marzia,
Una comunicazione in tal senso sarebbe pur sempre consentanea, se non altro come gesto di cortesia istituzionale, tuttavia l’essenziale è che siano rispettati i tempi di consegna delle ceneri, attraverso l’apposita verbalizzazione, resa in triplice copia, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
X Marzia – bis
Prima sono stato un po’troppo facilone e brutale, pertanto in questo post sarò più tecnico e cattedratico.
Le legge di bilancio per il 2008 ( L. n. 244/2007) per i servizi pubblici ed i loro gestori già imponeva l’adozione di una carta dei servizi, in cui specificare le prestazioni offerte e le forniture (oltre a quelle minime contemplate in forza di specifica norma: D.M. 1 luglio 2002)
La Carta dei Servizi è stata introdotta come strumento di tutela dei cittadini nel gennaio del 1994 con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dir.P.C.M. 27 gen. 1994), ha avuto un ruolo di rilievo nella riforma della pubblica amministrazione (legge n.59/1997 art.17) e ha trovato una ulteriore conferma in materia di servizi sociali nella Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n.328/2000 art.13).
Ancora: con la D.G.R. 8/4642 del 4 maggio 2007 “Attività funebri e cimiteriali: documento ‘Gli impianti di cremazione in Lombardia’ ai sensi del reg.reg. n. 6/2007”, la regione Lombardia ha approvato il documento concernente gli impianti di cremazione, prevedendo altresì che entro il 31 dicembre 2008 (per gli impianti di cremazione esistenti nel territorio regionale) sia assunta dai soggetti gestori la Carta dei Servizi.
Prima sono stato avventato, forse, ma sul piano procedurale nulla quaestio, si fa proprio così!
Piuttosto, ma è un ipotesi molto spericolata e quasi folle, valuti CON PRUDENZA SOMMA se vi sia stata qualche violazione alla carta dei servizi del crematorio de quo (Es. obbligo di comunicazione agli interessati di qualunque variazione nella tempistica della cremazione del feretro, vincolo di informare gli aventi diritto sull’urna in merito al suo avvenuto confezionamento, disponibilità di idonei spazi del commiato, per un breve ricordo dell’estinto, prima del conferimento delle ceneri…)
Mio papà è morto il 15/11/2019 le sue ceneri le abbiamo in casa,perché aspettavamo i cenerario,quando lo compro devo metterlo dentro subito grazie aspetto vostra risposta io sono della regione Lombardia il paese Cornaredo (Mi)
Sì, in termini civilistici, le clausole dell’atto di concessione, per la nicchia cineraria, possono configurarsi come una sorta di obbligazione di risultato: dunque si fa concessione affinchè dal primo momento utile il concessionario possa tumulare l’urna cineraria.
Si rammenta che il *NON USO* prolungato ed ingiustificato può produrre decadenza del rapporto concessorio, per estinzione patologica dei suoi stessi fini, a causa di un inadempimento unilaterale da parte del concessionario.
Gentili Signori, a breve scadrà la concessione di un loculo nel cimitero comunale ove si trova mio padre (sito in Roma). Premetto che a seguito della morte di mio padre, ci sono stati dissidi familiari tra noi fratelli eredi. Uno dei miei 2 fratelli, pur avendo a suo tempo ricevuto la propria parte di eredità e pur avendo partecipato in passato alle spese funerarie, oggi si rifiuta di pagare la propria quota per il rinnovo. A tal proposito, mio fratello è obbligato al pagamento? se non paga, posso ricorrere ad un procedimento legale? Lede qualche mio diritto?
Grazie.
X Fulvio,
il rinnovo è una facoltà e non un obbligo, da leggersi in un duplice significato; il Comune *può* e non *deve* accettarlo, mentre i concessionari in scadenza non sono obbligati ad aderirvi.
Se Suo fratello si defilila ha tutto il diritto a comportarsi così, i famigliari interessati provvederanno autonomamente alla costituzione del nuovo rapporto concessorio, causa rinnovo, ed estometteranno il fratello refrattario a pagare dallo jus sepulchri che origina dalla stipula del atto concessorio, avente per oggetto fisico la stessa tomba, provocando, così, indirettamente un accrescimento, in senso civilistico, delle quote di diritto di sepolcro in capo a che parteciperà alle spese, divenendo, a sua volta concessionario. Ma su quest’ultimo aspetto si rinvia al regolamento municipale di polizia mortuaria.
Sempre sull’argomento imposta di bollo chiedevo anche se le richieste di attivazione/disdetta/ voltura di luce votiva siano soggette all’imposta di bollo. Si specifica che non viene stipulato contratto di luce votiva ma viene solamente erogato il servizio a seguito delle richieste suddette. Grazie
Imposta di Bollo e diritti di segreteria scritturazione e originale concessioni loculi cimiteriali; al fine di effettuare la concessione cimiteriale attraverso scrittura privata non autenticata ovvero non rogata dal Segretario Comunale, viene usata la seguente prassi, consolidata nel tempo. Non viene fatta fare istanza scritta ma viene richiesto di recarsi presso l’ufficio cimiteriale per la riscossione dei proventi. Viene fatto firmare un originale in bollo, che viene tenuto agli atti e al concessionario viene consegnata una copia non originale e quindi non in bollo. Si chiede se tale prassi sia corretta ?; si chiede anche se siano dovuti i diritti di scritturazione e originale nel caso di scrittura privata non autenticata ? grazie
X AlexRe,
1) la prammatica è appunto, prassi, spesso potrebbe anche confliggere cxon il diritto formale.
2) l’istanza, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, preliminare alla stipula del regolare atto concessorio, è appunto un problema di…marche da bollo da applicare o meno, e non inficia la validità della procedura di costituzione del rapporto concessorio.
3) Un Titolo di sepolcro è… un Titolo da cui origina lo jus sepulchri, quindi due copie originali dell’atto con una marca da bollo su entrambe.
4) diritti d’istruttoria e spese contrattuali (meglio se specificato nel regolamento municipale di polizia mortuaria) sono sempre a carico del richiedente e futuro concessionario.
Son impiegata presso l’ufficio Servizi Cimiteriali, da parte di una persona mi è stato chiesto se, alla scadenza della concessione trentennale della nicchia, poteva avere l’affido dell’urna contenuta, presentando un atto sostitutivo di dichiarazione di notorietà, lo stesso che viene presentato dai parenti del deceduto in concomitanza con la cremazione. Poiché la destinazione delle ceneri si presume sia quella dettata dalla volontà del defunto, è impossibile, a mio avviso, che dopo trenta anni, questa volontà sia mutata.
X Abigail,
si potrebbe, pur sempre, rinvenire postuma, una disposizione scritta, in tal senso, del de cuius, oppure il famigliare, sotto propria responsabilità penale (Art. 76 D.P.R. n. 445/2000) potrebbe anche dichiarare che la reale volontà del de cuius sarebbe, in realtà, stata in favore dell’affido delle proprie ceneri, anche quando la legge non avrebbe ancora legittimato e recepito questo istituto, relativamente recente (La L. 30 marzo 2001 n. 130 è di *solo* 19 anni fa.)
Mi dibatto e divincolo tra due ipotesi, entrambe verosimili e plausibili: se l’eventuale legge regionale, o il regolamento comunale di polizia mortuaria ammettono questa fattispecie, ossia l’affido di ceneri, precedentemente tumulate in cimitero, nulla quaestio e si proceda pure, altrimente occorrerebbe, pur sempre, il rinvenimento di una precisa ed inequivocabile volontà del de cuius, a suo gtempo contra legem, ed oggi, finalmente, possibile.
Buongiorno,
avrei una domanda. Mio padre ed io siamo italiani ma residenti in uk. causa una lunga malattia, di recente mio padre e’ deceduto e successivamente cremato in uk. sto preparando le carte per il rimpatrio delle ceneri che sono sigillate in una urna di legno. l’agenia funebre mi ha detto che tutto cio’ che mi occorre per riportare le ceneri alla nostra casa in italia sono: 1) certificato di morte; 2) certificato della cremazione; 3) copia del dottore che attesta le cause della morte. Le sarei molto grato se potesse confermarmi la normativa e se mi occorrono altri documenti o dichiarazioni da fare alle autorita’ competenti locali (uk) e in italia. E’ stato deciso che l’urna con le ceneri sara’ lasciata nella casa in italia. grazie cordiali saluti
X Fabio,
le ceneri debbono esser deposte entro urna sigillata, resistente agli agenti atmosferici, ed infrangibile, almeno per la legge italiana. Il solo contenitore di legno, se non provvisto di sistema interno di raccolta ceneri, con le caratteristiche tecniche di cui sopra potrebbe anche non risultare idoneo per il rimpatrio.
Per l’ingresso dell’urna in Italia è richieso il nulla osta consolare, in quella sede si dovrà dimostrare il titolo di accoglimento nel territorio della Repubblica Italiana: vale a dire: dove le ceneri avranno legittimazione ad esser deposte, con stabile e sicura destinazione?
Salve, a ottobre 2019 mio padre è deceduto. Lei era fiscalmente a carico di mio padre. La prima pensione le è arrivata a febbraio 2020, comprensiva degli arretrati. La fattura del funerale ed il pagamento è stato effettuato da lei. Come può detrarre le spese funerarie visto che a nome suo non risultano redditi nel 2019?
Questi soldi vanno persi?
Non c’è detraibilita’ se non c’è capienza fiscale. Ora niente da fare. Detraibilità persa. Ma stiamo parlando di poco: circa 300 euro, cioé il 19% di 1550 euro.
Jennifer,
se lo smottamento è avvenuto entro il perimetro dell’area in concessione su cui, poi, la Sua famiglia ha edificato la tomba per Suo nonno, la manutenzione straordinaria, cioè, in questo caso, il ripristino del terreno compete a voi certamente, altrimenti se la voragine si è aperta su generico suolo cimiteriale non dato in concessione, spetterà al Comune.
Buongiorno,
avrei una domanda…
La tomba di mio nonno (deceduto nel 2018) dopo le recenti abbondanti piogge ha ceduto, praticamente il terreno dietro la tomba è “franato” e si è creato come un buco (la tomba è intatta, è proprio franato il terreno alle sue spalle)
La sistemazione di questo buco spetta a noi parenti del defunto oppure è di competenza de comune?
Abbiamo chiamato in comune ma non ne sono certi e ci faranno sapere domani.
Grazie.
Buonasera. Io ho una domanda molto difficile ma per me molto importante. Praticamente, quando uno dei coniugi muore fare la cremazione e poi mettere le ceneri nell’urna e conservarli, mentre dopo quando mure anche l’altro (o se anche muorono insieme, non escludiamo), se e possibile disperderle insieme. Perche queste persone erano veramente molto legate e c’era questo maolto legate e c’era questo amore vero tra loro. E che questo fosse la loro volonta.
X Akini,
centrali, in questa breve disamina, sono i disposti della L. 30 marzo 2001 n. 130, anche se spesso mal declinati nelle eterogenee esperienze regionali.
Orbene la dispersione delle ceneri presenta profili di natura penale (art. 411 Cod. Penale) e deve pertanto esser AUTORIZZATA, su specifica e certa volontà della persona deceduta.
Se il de cuius ha optato per lo sversamento in natura delle proprie ceneri, e tale volontà è stata formalizzata, la dispersione DEVE avvenire con il modus stabilito dal de cuius.
Appare, così, incongruente richiedere una temporanea autorizazione all’affido o alla tumulazione in cimitero, quando il desiderio del defunto sarebbe stato ben altro.
Sotto il profilo amministrativo si rischia di dichiarare il falso, e la mendacia è punita severamente della legge.
Quindi: nulla osta alla dispersione di più ceneri nello stesso luogo, anche se in tempi diversi.
Buongiorno, volevo cortesemente sapere se il tempio crematorio deve trattenere l’originale dell’autorizzazione alla cremazione? In tal caso, stando alla normativa toscana, tenuto conto che il provvedimento di autorizzazione alla cremazione indica anche gli eventuali affidatari dell’urna cineraria (art. 2, c. 2, Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29) occorrerà rilasciare due originali di tal che l’uno sia destinato al crematorio e l’altro all’affidatario? Ed in caso di tumulazione dell’urna o di sversamento delle ceneri, invece?
Grazie
X Daniele,
qui, nella fattispecie multipla e poliedrica, si intersecano diverse norme, per livello gerarchico, cronologia e specialità e bisogna, comunque, addivenire ad una sintesi dinamica, per evitare pericolose discrasie sul piano procedurale.
Muoviamo dal quesito più semplice, cioè il secondo: se l’urna va tumulata, inumata o dispersa, purchè sempre, in cimitero vale ancora il caro e vecchio verbale di consegna di cui all’art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Quanto alla prima domanda è giusta e sensata la Sua interpretazione del testo normativo toscano: una copia dell’atto finisce in archivio dell’impianto di cremazione, l’altro esemplare accompagna le ceneri nel loro ultimo viaggio extra moenia coemiterialia e rimane in consegna a chi deterrà le ceneri o a chi le disperderà in natura. In quest’ultima ipotesi la funzione del titolo di viaggio si esaurisce al momento stesso dello sversamento delle ceneri in ambiente esterno.
Salve, è possibile lo spostamento da una regione in cui si è residenti all’altra per decesso della madre per assistere ai funerali (senza dunque il vincolo della quarantena di 15 giorni successivi allo spostamento) Avete riferimenti normativi? Grazie mille
X fabio dipende da quel che è scritto nella ordinanza regionale sia di partenza che di arrivo. La motivazione è del tutto legittima trattandosi di partecipare a cerimonia funebre di congiunto. In un esempio già valutasti per venuta dall’estero in Italia circa due settimane fa era stato chiesta la quarantena sia in entrata che in uscita x lo stato estero
Grazie! Sarebbe dal Lazio alla Calabria. Non ho trovato nulla in proposito nelle rispettaive ordinanze regionali. Soprattutto l’obbligatorieta’ della quarantena di 15 giorni non consentirebbe la partecipazione ai funerali 🙁
x Fabio
consigliamo di rivolgersi alla Prefettura del luogo di partenza spiegando la situazione e facendosi dare risposta scritta, da esibire eventualmente necessiti
Buongiorno Carlo, nell’ambito della manifestazione di volontà finalizzata alla dispersione delle ceneri, come si inquadrano, secondo lei, al di là delle varie normative regionali, casi in cui il de cuius fosse legalmente incapace (minori, interdetti)?
Grazie
X Daniele,
La dispersione delle ceneri, derivanti dalla cremazione delle salme, è ammessa dall’ordinamento giuridico in virtù della legge 30 marzo 2001, n. 130.
Detta normativa ha rimediato ad una lacuna, poiché permette alle persone di scegliere la destinazione delle proprie ceneri in modo diverso ed atipico rispetto la sepoltura tradizionale.
La liceità di tale pratica deriva dal fatto che l’art. 2 ha modificato l’art. 411 del codice penale (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere), aggiungendovi il terzo e quarto comma, dai quali emerge chiaramente l’esigenza di proteggere la volontà del soggetto in ordine alle modalità di disposizione del proprio corpo nell’oscuro post mortem.
La volontà dell’estinto costituisce, pertanto, elemento sostanziale ai fini dellospargimento delle ceneri, detta operazione rimane fattispecie di reato quando non vi sia l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, che deve essere appunto rilasciata previo accertamento dell’elemento volitivo, oppure quando viene effettuato con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.
Come si può immediatamente notare, la Legge non specifica la forma nella quale debba essere espressa la volontà della persona deceduta. Sussiste quindi il dubbio che essa possa essere manifestata anche in forma verbale e non solo scritta, ossia riferita a voce al coniuge o ad un familiare.
Il tema va inserito nel dibattito, esistente in dottrina, volto ad individuare la forma necessaria per dettare disposizioni relative alle modalità della propria sepoltura.
Quest’aspra discussione la quale vede contrapporsi la tesi che richiede il rigore formale del negozio testamentario, capace di assicurare alla volontà del disponente il sufficiente grado di certezza, all’ipotesi che privilegia l’applicazione del principio di liberà delle forme in base al quale, in assenza di una forma rigidamente prevista dalla legge, la volontà può essere manifestata in ogni modo.
Il diritto di disperdere le proprie ceneri va, infatti, inquadrato tra i diritti della personalità quale manifestazione dello jus eligendi sepulchrum, costituendo un modo d’essere (in senso lato) della sepoltura.
Ne consegue, in applicazione ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” (appena citato) e di “salvaguardia della volontà irripetibile del de cuius” sul quale poggia la materia testamentaria, che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi “attestata” con propria dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile.
Inoltre va tenuto conto che la disciplina sulla cremazione, dettata peraltro dalla stessa legge n. 130/2001, consente espressamente che la relativa sceltasia comunicata all’ufficiale dello stato civile dai familiari dell’interessato e “non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri”.
La formulazione de citato art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130, si presta ad una duplice interpretazione, ossia se, ai fini dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, debba considerarsi unicamente la volontà del defunto oppure se in sua mancanza, come ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione delle salme, possa sussistere una legittimazione in questo senso anche da parte dei familiari.
Sul punto si ricorda che parte della dottrina è incline a negare ai familiari una tale possibilità, giacché la dispersione delle ceneri non è retta dal medesimo principio che disciplina la cremazione. Si tenga conto, poi, che non appare conforme allo spirito della legge surrogare la volontà mancante del defunto con una scelta che non costituisce la forma ordinaria di sepoltura.
La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha profondamente modificato l’istituto dell’incapacità delineato con il nuovo art. 414 Cod. Civile, tuttavia Dobbiamo dunque affermare che gli atti personalissimi come la electio sepulchri,non possono essere compiuti, neanche attraverso un rappresentante, quindi sono del tutto preclusi al tutore.
Grazie per l’esauriente risposta. Una sola precisazione le richiedo: ma la stessa preclusione, secondo lei, vale anche per i genitori del minore?
X Daniele,
X Daniele,
ex art. 591 Cod. Civile, il minore, nemmeno se emancipato, può far testamento, cioè esprimere una volontà giuridicamente rilevante, anche se a valore non patrimoniale, per il proprio post mortem. Pertanto se la electio sepulchri (pure nella sua forma più atipica ed estrema, come, appunto, accade per le dispersione delle ceneri, dati i profili penali che comporta tutt’oggi, è di sola eleggibilità del de cuius, propenderei per una risposta negativa, mantenendo rigorosamente distinti i separati percorsi amministrativi dai quali sono disciplinate le pratiche funebri della cremazione e dello sversamento delle ceneri in natura, altrimenti ci troveremmo al di fuori di ogni prospettiva ordinamentale.
Si rammenta, infine, come l’istituto della dispersione in cinerario comune, ex art. 80 comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, seppur residuale ed in qualche modo inerziale sia sempre ammesso dalla Legge.
Chiarissimo. Mi chiedo a questo punto quale percorso argomentativo sia sotteso a disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria di alcuni grandi comuni che espressamente prevedono come, in caso la dispersione riguardi le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetti ai genitori o, in mancanza, al tutore e se si tratti di soggetto interdetto, questa spetti al tutore.
X Daniele,
Il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in una immaginaria ed immaginifica struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni, (viviamo, infatti, ormai in un sistema giuridico pluri-legislativo, come acutamente rilevato dal Dr. Sereno Scolaro proprio su questo blog), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria.
Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile).
Per fortuna il Comune NON ha potestà legislativa, ma solo regolamentare, ed il controllo (o procedura integrativa di efficacia) di legittimità denominato “omologazione” ex art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie – R.D. n. 1265/1934) seppur formalmente in vigore, viene, nei fatti, disapplicato, in forza di una semplice circ. min. Salute.
L’ordinamento civile e la garanzia dei diritti sociali e civili sarebbero, a rigor di legge (art. 117 Cost.) di esclusiva competenza statale, eppure c’è chi emana norme a sproposito, non solo travalicando la gerarchia tra le fonti del diritto, ma anche avocando a sè titolarità a porre diritto, non proprie.
E’ l’eterno caos della polizia mortuaria declinata su base regionale e disarticolata su disomogenei livelli di governo, tali da comportare forti discrasie nel tessuto normativo.
Grazie Carlo, sono d’accordo ed è sempre un piacere leggerti.
Alla prossima.
salve, avevo scritto giorni fa perche’ non si avevano notizie della cremazione di una mia parente….vorrei far sapere che interessandoci direttamente, e’ uscito fuori che l’agenzia funebre incaricata per tutto ha mollato la salma li senza piu’ presentarsi a pagare e fingendo con noi adducendo scuse sull’invio della fattura del pagamento della cremazione, inventando che era tutto fatto… scoperto l’imbroglio abbiamo subito pagato di tasca nostra ( quindi due volte!! ) al cimitero: non solo…la nostra parente rischiava di essere messa sotto terra per scadenza termini ( quasi un mese )… sulla pratica presentata dall’agenzia non era indicato nemmeno un nostro recapito! Di certo questa ditta non la passera’ liscia, rendiamoci conto di chi mettiamo in mano i nostri cari… e’ una vergogna!
Accompagnare il proprio padre defunto dalla Lombardia alla Calabria in questi tempi è giusta causa per poter andare.
X Ferrari,
ritengo di sì, purchè siano vietati gli assembramenti di persone.
Nel modulo ufficiale di autocertificazione da compilare, sino all’entrata in vigore delle nuove norme prevista per il 4 di maggio, dovrà anche attestare di conoscere tutte le disposizioni emanate dalla Regione di partenza sino a quella di destinazione ultima.
Buonasera,
Scrivo dal LAZIO per sapere le modalita’ e tempi di CREMAZIONE. Mia nonna e’ morta il 4 aprile, in casa, ( non per Covid… almeno non lo hanno ritenuta la causa o concausa ). Gia’ sapendo le sue volonta’ gli zii che la accudivano hanno affidato il tutto all’agenzia funebre. Dopo varie richieste di informazioni par che la cremazione dovesse avvenire il 24….ad oggi nonostante le varie telefonate di richiesta all’agenzia, non ci mandano nessuna attestazione.. e con quello che sta succedendo in giro, cominciamo a pensar male….mia zia mi ha parlato di una matricola assegnata alla bara, e’ cosi? Noi non sappiamo nulla, non abbiamo copie di presa in carico della salma e dopo 20 gg ancora non si e’ capito cosa succede!! Chi devo chiamare? Solo col nome di mia nonna sapranno darmi info al cimitero?
X Francesca. Chiami ama Roma cimiteri capitolini
Buongiorno,
Scrivo dalla Sardegna.
A seguito della cremazione le ceneri sono state affidate ad un familiare a seguito di autorizzazione del Comune di residenza, dietro dichiarazione dei fratelli e sorelle di volontà del defunto in tal senso.
Adesso, a distanza di qualche settimana, gli stessi familiari vorrebbero disperdere le ceneri in natura, sostenendo che era volontà del defunto essere disperso un una sua campagna.
La cosa è possibile? Non c’è un conflitto tra quanto dichiarato la prima volta e quanto dichiarato in un secondo momento? I familiari sostengono che non erano a conoscenza della possibilità di dispersione in natura ma che l’effettiva volontà del defunto era quella.
Un altro aspetto: il defunto ha due figli da tempo non più conviventi e non presenti in Sardegna. È legittimo che la manifestazione della volontà possa essere rappresentata dai fratelli, con cui il defunto era invece in costante contatto?
Grazie mille
Bobbore
X Bobbore,
Certamente si potrebbe ricevere , mediante processo verbale, la dichiarazione dei più stretti congiunti, atta a riferire la volontà espressa in vita dal defunto.
Il problema piuttosto è un altro, tutto di sostanza e sfasamento temporale.
Se prima si è dichiarato che la volontà del defunto era quella di affidare le proprie ceneri ad un famigliare, come si può oggi asserire che invece la volontà de cuius sarebbe stata a favore dello spargimento in natura delle sue ceneri?
O si dichiarato il falso allora, oppure lo dichiara ora, la dispersione, per altro presenta profili di natura penale, E le dichiarazioni mendaci o forzose sono punite penalmente. Non credo ne valga la pena.
Opinione personalissima e, quindi, opinabilissima: se non si rinviene una disposizione scritta del de cuius in tal senso v’è l’improcedibilità/inammissibilità per la relativa istanza, per mancanza di presupposti.
Peccato per l’impresa funebre che non ha saputo educare i dolenti nella scelta della pratica funebre prescelta e, forse, solo dopo accantonata.
Nella scala gerarchica dei soggetti (famigliari) legittimati a porre in essere atti di disposizione per il post mortem della persona deceduta i figli, come discendenti diretti, prevalgono sui fratelli, in quanto collaterali. A nulla rilevano lontananza affettiva o geografica.