510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. Buongiorno, la zia di mia moglie deceduta da circa 8 mesi era l’ultima erede sulla la tomba di famiglia lasciata dalla sorella del marito,la zia in vita ha richiesto al Comune protocollando un istanza in bollo di richiesta di voltura concessione cimiteriale in favore di mia moglie, il Comune è Catania non mi ha mai risposto la richiesta fatta nel mese di febbraio 2019, cosa mi consiglia fare per acquisire tale concessione in favore di mia moglie, si tratta di una tomba a terra di mq.6 la concessione è stata fatta nel 1922 quindi è una tomba perpetua? una volta passata a mia moglie si deve pagare una nuova concessione? o è un semplice passaggio? e quindi decorreranno da quella data gli anni concessivi al rinnovo, dato che non hanno risposto come mi devo comportare secondo lei, naturalmente mia moglie, Grazie e buona giornata

    1. X Francesco,

      Il Comune furbescamente – forse – non Vi ha risposto, ma il motivo è semplice: nelle volture cimiteriali sono vietati gli atti di disposizione per atto tra vivi, tutti gli atti inter-privatistici per mutare l’intestazione di un sepolcro sono nulli di diritto, perchè formati ed adottati in palese violazione di legge (Art. 823 e 824 comma 2 Cod. Civile).
      Se il Comune acconsente all’istituto del subentro, prevedendolo, con formula piena, nel proprio regolamento di polizia mortuaria, sua moglie si avvicenderà unicamente mortis causa nella titolarità della consessione.
      Se la tomba, come presumo io, solo dal dato temporale di rilascio della concessione, è perpetua non occorre alcun rinnovo, essa procede nel suo infinito percorso di eternità (??? – fittizia?-). La voltura è a titolo onoroso, generalmente, ma nell’importo non dovrebbe certo corrispondere all’esborso monetario necessario per una novazione del rapporto concessorio.

  2. Salve,
    vorrei una delucidazione in merito alla riduzione del periodo di osservazione tramite ecg. x 20 minuti come la legge 285/90 prevede. (art.8)
    Una volta avuto il certificato necroscopico dal quale si evince che è stato ridotto il periodo di osservazione perché non si potrebbe poi cremare la salma prima delle 24 ore???
    grazie

    1. X Francesco,

      indubbiamente questo possibile “bug”di sistema nasce dalla ordinarietà del tempo della sepoltura più tradizionale (inumazione o tumulazione). Poi nel D.P.R. n. 285/1990 e nel D.P.R. n. 396/2000 (Reg. di Stato Civile con rimando al regolamento nazionale di polizia mortuaria), all’ufficiale di stato civile compete solo la formazione ed il rilascio dell’autorizzazione, distintamente, all’inumazione o alla tumulazione, poichè quella per la cremazione spetterebbbe, invece, alla figura del dirigente di settore (art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, con un timing diverso ed in un caso più strutturato ed articolato su maggiori filtri di legittimazione (l’incinerazione del defunto) che per la sua intrinceca irreversibilità è sottoposto ad una procedura aggravata (manifestazione della volontà, esclusione del sospetto di morte violenta o cagionata da fatto criminoso, se la salma è “sotto Procura…)

      Più razionalmente e, de iure condendo, l’autorizzazione dell’ufficiale di Stato Civile, dovrebbe essere sostituita da un Nulla Osta alle successive forme di “sepoltura”, indipendentemente dal fatto che esse siano inumazione, tumulazione o cremazione. E poi dovrebbe esserci una vera e propria autorizzazione alla inumazione, alla cremazione, alla tumulazione, se del caso, in base ai titoli di sepoltura acquisiti.

      1. La ringrazio per la risposta tecnica ma io da ignorante in materia non ho capito se si puo o non si puo !!
        Se dopo i venti minuti continui di ecg si puo dichiarare la morte sicura di una persona e quindi poter procedere alla inumazione o tumulazione subito, perche poi non si potrebbe procedere per la cremazione??
        grazie

        1. X Francesco,

          le tre pratiche funerarie ammesse dalla Legge Italiana, (cremazione, inumazione e tumulazione) scontano, purtroppo, seplicemente tempistiche procedurali diversificate e diverse tra loro. Le ultime due, quelle più tradizionali sono molto semplici, quasi immediate, la cremazione, invece, implicando più passaggi amministrativi richiede un’istruttoria più approfondita che assorbe più tempo e risorse.

          Inumare, tumulare o cremare un feretro, quando la sepoltura ovviamente sia stata AUTORIZZATA, sono operazioni poste su un livello di pari legittimazione ed ordinazione, sotto il profilo della polizia mortuaria.

          Quindi: normalmente si può! (se non rilevano ragioni ostative: esempio: salma sotto procura giudiziaraia).

  3. Salve, sono l’editore di un portale d’informazione locale http://www.termolionline.it e vorrei chiedere se è possibile pubblicare sul nostro sito e quindi rendere pubblico il servizio di ricerca dell’ubicazione delle tombe dei defunti, partendo dal nome, all’interno del cimitero di Termoli. Ci sono problemi legati alla legge sulla Privacy? Grazie per la risposta che vorrete darmi.

    1. X Nicola,

      non mi sembra tanto un problema di privacy (il nuovo regolamento europeo si applica solo ai vivi!) e poi, i cimiteri sono beni demaniali…insomma il loro proprietario è il Comune e si tratta così di impianti eminentemente pubblici. Il vero problema di sostanza è che titolare dell’anagrafe mortuaria e catasto cimiteriale, dunque luogo esatto di sepoltura di un defunto, e ricognizione sul patrimonio edilizio cimiteriale è titolarità…sempre del Comune, e così, la vostra nobile iniziativa rischierebbe di diventare un’usurpazione di pubbliche funzioni, estremizzando il concetto.

    2. Per Nicola Montuori:
      Veda anche questo documento del Garante privacy https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1176184

      E’ possibile che vi siano anche altri provvedimenti o prese di posizione del Garante, tra cui si cita la più rilevante, anche se indiretta:
      https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9084520

      Dati dei defunti: in Italia continuano a essere tutelati
      La scelta del legislatore dopo il Regolamento Ue

      Le persone decedute continuano a godere delle tutele previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali anche dopo l’applicazione del Gdpr.

      Il principio è stato affermato dal Garante privacy nel parere reso ad una Azienda sanitaria nell’ambito del riesame di un provvedimento di rigetto, riguardante un accesso civico ai dati sanitari di un paziente deceduto. La richiesta, relativa ad un caso di presunta malasanità, era stata rivolta all’azienda sanitaria da una persona che attraverso il cosiddetto “Foia” intendeva avere accesso agli atti di audit clinico e agli approfondimenti condotti dal risk manager. Una documentazione contenente informazioni particolarmente riservate (ricovero, sintomi, anamnesi, diagnosi, esami effettuati, alcuni particolarmente invasivi, terapia, farmaci somministrati, credo professato).

      Prima di entrare nel merito della vicenda, il Garante ha rilevato che il Regolamento europeo sulla protezione dati, pur escludendo l’applicazione della normativa ai dati delle persone decedute, stabilisce, con una “clausola di salvaguardia”, la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme che riguardano il trattamento dei dati personali delle persone decedute. Facoltà di cui si è avvalso il legislatore italiano con il d. lgs. n.101/2018, sancendo che i diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Da tale riconoscimento deriva quindi la logica conseguenza che ai dati delle persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati.

      Per quanto riguarda invece la richiesta di accesso alla documentazione sanitaria il Garante ha affermato che questo tipo di informazioni non sono accessibili con il Foia. Il Codice sulla protezione dei dati prevede infatti un espresso “divieto di diffusione” di dati relativi alla salute per cui è impossibile darne “conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.

      La vicenda esaminata rientra dunque in una delle ipotesi di esclusione dell’accesso civico previste dalla normativa sulla trasparenza, che prevede espressamente come l’accesso civico deve essere escluso nei “casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge”.

      Il Garante ha quindi concluso che l’Azienda sanitaria, pur con una motivazione sintetica, ha correttamente respinto l’istanza di accesso.

  4. Salve, scrivo dalla Regione Campania, volevo chiederle in merito alla cremazione di una salma deceduta 2 anni fà. L’ASL nega la cremazione perchè dice che non può effettuare il prelievo in quanto la salma è sigillata e chiusa nel loculo e quindi di conseguenza la cremazione non si può fare. In questi casi come si risolve è possibile fare la cremazione.
    Grazie

    1. X Angelo,

      non è chiaro il ruolo dell’A.USL, in questa vicenda: l’azienda sanitaria, infatti, con i suoi servizi di vigilanza, si pone sempre come interfaccia tecnico-strumentale, rispetto ai poteri ordinativi ed autorizzativi del Comune.

      AD autorizzare l’estumulazione straordinaria, finalizzata alla cremazione, ai sensi dell’ art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è pur sempre la figura di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, nella formazione dell’atto amministrativo essa si avvale del controllo dell’A.USL per gli aspetti igienico-sanitari: sostanzialmente la preventiva verifica sulla perfetta tenuta ermetica del feretro da trasportare.
      La procedura per la cremazione, invece, è regolata dall’art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130 (competenza dello Stato Civile del Comune dove insiste il luogo di prima sepoltura in loculo e forme di manifestazione della volontà postuma, rispetto al funerale).

      Non vorrei, invece, che l’A.USL avesse vietato la cremazione (con un eccesso oggettivo dalla sua sfera di strette spettanze istituzionali) perchè il feretro da tumulazione è composto dalla doppia cassa di legno e zinco e, oramai, per le sempre più stringenti normative ambientali ed anti-inquinamento, pochi impianti di cremazione sono abilitati ad abbruciare anche il cofano interno di metallo, data l’impossibilità di sostituire l’originaria bara con una più eco-compatibile di sola essenza lignea. Tecnicamente il prelievo di campioni biologici dal cadavere, prima della sua distruzione con il calore, è impossibile, se non per ordine della Magistatura o dell’A.USL stessa (ma debbono ricorrere presupposti molto gravi!) perchè il feretro non può venir manomesso, rimuovendone, anche se temporaneamente, i coperchi. In tutt’onestà si ritiene la raccolta di annessi cutanei e campioni biologici, prevista in modo controverso dalla L. 130/2001, ma formalmente avviata e resa operativa con circ. min. Salute, fattibile solo in sede di visita necroscopica, laddove il medico incaricato di tale compito certifica l’incontrovertibilità del decesso, escludendo anche il sospetto di morte violenta o dovuta a reato.

  5. Buongiorno, mio padre di 93 anni, residente a Como, è ricoverato presso l’ospedale di Scorrano (LE) dove si trovava in vacanza ed è in gravi condizioni (non covid, tampone negativo). Per essere pronti nel caso la situazione volga al peggio vorrei domandare se sia possibile far eseguire la cremazione nel posto più vicino e poi affidare le ceneri ad un figlio, e se poi sia possibile celebrare successivamente il funerale a Como. In alternativa chiedo quali siano le soluzioni ipotizzabili. Ringrazio sentitamente

    1. x Marzio Galetti
      Si, la cremazione è possibile.
      Il crematorio più vicino al luogo di ricovero è a Bari (circa 200 Km.). Più lontano (circa 350 Km.) c’è Foggia o un crematorio della Campania. Le ceneri possono esesre trasportate anche da un familiare con propria auto, munito di autorizzazione la trasporto delle ceneri del comune di decesso.
      E’ quindi possibile effettuare la cerimonia funebre a Como.
      Attenzione: occorre chiarire che le ceneri possono essere consegnate per poi essere sepolte, disperse o affidate a familiare.
      L’affidamento a familiare non significa prenderle in consegna, ma proprio mantenerle in genere nella propria residenza.
      Se prevede la visita di parenti alle ceneri, è consigliabile procedere a sepoltura dell’urna in cimitero nella zona dove abitate, anche il loculo o tomba che sia già nella vostra disponibilità (o di nuova concessione)

  6. Salve, le crivo dalla regione Campania (Av), volevo sapere se in una cappella privata che ha una porta che si chiude a chiavi, come deve essere custodita l’urna con le ceneri, se l’urna deve essere riposta in un loculo o ossario e murata, oppure se si può tenere a vista sopra un altarino. Chiedo perchè il comune dice che assolutamente deve essere murata, non sip può tenere a vista perchè puo essere trafugata. Le chiedo un suo parere Grazie

    1. X Angelo,
      sì, ha ragione il Comune (almeno ‘stavolta…) ai sensi dell’art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie, implementato poi dall’art. 80 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, le urne in cimitero debbono esser TUMULATE stabilmente, ovvero deposte e racchiuse in un tumulo ossia un vano sigillato, in grado di garantirne la sicurezzza contro ogni tentativo di sottrazione per scopi illeciti o, peggio ancora, profanazione, atti, per altro, costituenti reato e, quindi, puniti severamente dalla Legge.
      Ci sono soluzioni interessanti da vagliare: se si vuole tenere l’urna a vista, perchè non pensare ad una “muratura” impropria con un vetro trasparente sì, ma anche infrangibile e resistente contro eventuali tentativi di effrazione, capace, in tutti i sensi, di vicariare la consueta tamponatura con mattoni o pannello cementizio, invero piuttosto squallida?

  7. Buongiorno, scrivo dal Piemonte (AL) e volevo sapere se ci sono normative che stabiliscono come deve essere trattato il terreno, da parte del Comune, dopo aver effettuato esumazioni. Mi chiedo se c’è già qualcosa a livello nazionale o regionale o non esiste niente? Grazie

    1. X Carmen,

      Certo: con il tempo, i campi d’inumazione, se intensamente sfruttati, dopo tanti turni di rotazione, si saturano di sostanze organiche e perdono, progressivamente la loro capacità mineralizzante. L’ideale sarebbe lasciare “ a riposo” la quadra di terra soggetta ad esumazione ordinaria, per un certo periodo, affinché il terreno provveda da solo a bonificarsi, recuperando le proprie originarie caratteristiche, ma l’esigenza continua di spazi cimiteriali spesso impedisce di adottare questa naturalissima soluzione che lascia semplicemente la natura seguire il suo corso.

      All’atto dello scavo, quando si esegue l’esumazione ordinaria, ci si troverà di fronte a terreno di due tipi:

      a) un strato che normalmente costituisce un franco di circa 1,50 m. dal livello di campagna, che è da trattare senza alcuna precauzione;

      b) uno spessore, attorno al feretro per 20 cm. circa (o più a seconda dei terreni) che è bluastro e contenente residui organici della decomposizione dei corpi.

      La correzione chimico-fisica del terreno non solo è consentita, ma è addirittura richiesto dal comma 2 dell’art. 82, per ottenere le condizioni previste dall’art. 57 (in particolare dal comma 6), del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

      È quindi del tutto legittima la realizzazione di riporti di altri terreni (con o senza addizione di sostanze capaci di migliorarne la struttura, tra cui ovviamente le sostanze biodegradanti).

      In realtà, il Legislatore ha già previsto un rimedio, invero abbastanza facile ed intuitivo, si veda, per maggior precisione, l’art. 71 del regolamento nazionale di polizia mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – secondo cui, quando si prepara la fossa, le zolle provenienti dalla profondità dello scasso dovrebbero servire a colmare la buca, una volta calato sul fondo il feretro, mentre quelle più in superficie ricche di microrganismi dal potere mineralizzante dovrebbero circondare la bara, ottenendo così un ricircolo della terra.

  8. Gent.ma Redazione
    I miei genitori, quando erano ancora in vita, hanno fatto costruire una cappella per 10 “posti” presso il cimitero del Comune di residenza (Foggia). Adesso non ci sono più e, tenendo presente che siamo tre fratelli, vorrei sapere quali sono esattamente i diritti di ciascuno di noi tre. Cerco di essere più preciso: degli 8 posti rimasti liberi, ognuno di noi tre può disporre di 2 posti, da essere utilizzati, spero il più tardi possibile, per sé stessi e per eventualmente le proprie mogli o compagne, o per altri soggetti da individuare? C’è bisogno del consenso degli altri fratelli? Se, per esempio, io volessi destinare uno di questi posti a persona estranea alla famiglia, potrei farlo? Devo inviare una comunicazione scritta ai miei fratelli? E degli altri due posti che rimangono (2 occupati dai genitori e 2 a disposizione di ciascun figlio) chi può disporne? Il cimitero presso cui si trova la cappella è nella regione Puglia, a Foggia. Grazie infinite. Armando

    1. X Armando,

      la disciplina interna sul diritto d’uso dei posti feretro è regolamentata, innanzi tutto dalla lex sepulchri, solennemente sancita al momento della stipula dell’atto concessorio tra le parti contraenti, cioè Comune e concessionario primo, detto altrimenti fondatore del sepolcro.
      La lex sepulchri stabilisce la destinazione impressa al sepolcro (se familiare/gentilizio o ereditario) assieme alle persone portatrici in vita dello jus sepulchri, diritto sui generis e composito che se da vivi rimane una legittima aspettativa, si esercita concretamente in proiezione dell’oscuro post mortem. Questi soggetti possono o meno anche esser nominativamente indicati, oppure individuati genericamente come famigliari o eredi, lasciando determinare dalla cronologia degli eventi luttuosi l’ordine di entrata dei rispettivi feretri nelle singole celle mortuarie ricavate nell’edificio funerario. I beneficiari del diritto di sepolcro sono tendenzialmente un numerus clausus, invero, però, esso potrebbe pure dilatarsi, per effetto di ripetute volture, sino, comunque, al raggiungimento della naturale saturazione dei loculi ancora disponibili nella cappella privata, difatti, una volta raggiunta la massima capacità fisica della tomba (= non c’è più posto!) lo jus sepulchri spira ex se, e non può più esser fatto valere.
      Nulla osta a che la concessione sia intestata anche a più soggetti, fermo restando la comunione forzosa ed indivisibile che s’instaura tra i co-titolari, privati cittadini, del rapporto concessorio. La concessione, pertanto è una sola, anche quando per subentro mortis causa si sia addivenuto ad un frazionamento del diritto di sepolcro in quote eguali tra i discendenti del concessionario primitivo.
      E’tradizione vi sia una ripartizione equanime dei posti feretro, ma non è elemento di diritto, in caso di controversia, infatti, l’Autorità Amministrativa rimane estranea alla vertenza, limitandosi a garantire lo status quo, sino a quando la querelle non si sia ricomposta o bonariamente o con la decisione di un giudice, passata in giudicato.
      I co-titolari potrebbero approvare anche un regolamento su cosa comune, in senso civilistico, per meglio gestire lo spazio sepolcrale (esempio: opere di manutenzione e relativa imputazione dei costi a tutti i co-obbligati in solido).
      Da questa lunga premessa si evince come estranei (al nucleo famigliare o all’asse ereditario) non possano vantare nessun diritto di sepolcro (e questo per evitare il mercimonio ignobile ed occulto delle tombe). L’unica eccezione presente nel nostro ordinamento funerario, entrata in vigore il 27 ottobre 1990, è rappresentata dall’istituto delle benemerenze.
      Entrando in medias res, le benemerenze, come straordinaria deroga alle norme prima scrutinate, comportano quattro pre-condizioni:

      riserva di regolamento comunale (è, allora il Comune, nella sua funzione di titolare ultimo del cimitero, ad implementare, con apposita normazione di dettaglio e di merito, l’applicazione effettuale di quest’istituto, relativamente ancora recente)
      L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. n.285/1990), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro)
      L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità)
      L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/1990, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.

  9. Buongiorno volevo porre un quesito ed avere istruzioni in merito a come comportarsi per lo spostamento temporaneo di un urna cineraria, il quesito è: se si va in vacanza come bisogna comportarsi per spostare o spedire in altro posto l’urna in un luogo di custodia momentaneo, ove a custodirla sia una persona diversa. Il caso specifico è: l’urna si trova nelle Marche, quando i familiari si spostano per motivi ovvi di affetto non vogliono lasciare l’urna a casa, ma vorrebbero spedirla o portarla dai genitori del defunto che si trovano in Basilicata, per poi riprenderla a casa al momento del ritorno.

    1. X Antonio,

      lo spostamento temporaneo dell’urna, per una sua momentanea domiciliazione, in luogo diverso rispetto a quello originariamente eletto, all’atto del primo affido, implicherebbe una norma ad hoc denominata “affido a rotazione” pratica del tutto illogica ed esiziale per ogni ufficio della polizia mortuaria, per gli ovvi problemi di gestione, senza, poi, considerare come il transito delle ceneri in posto diverso per la loro custodia famigliare o personale comporterebbe, pur sempre, il rilascio di plurimi atto di affido ed autorizzazioni al trasporto, per ogli trasferimento intermedio = molta burocrazia!

      In seconda battuta, ai sensi dell’art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi SAnitarie le ceneri, anche se con destinazione extra-cimiteriale; debbono avere stabile e certa sistemazione in un tumulo (a questo punto anche domestico) con determinate caratteristiche tecniche e costruttive da garantire, nel tempo, le orne contro ogni possibile sottrazione o profanazione. Perchè, quindi, tanti speciosi giri di walzer?

  10. buongiorno, sono il segretario della sezione Berica dell’Ass.Naz. Paracadutisti d’italia,
    chiedo informazione sui diritti dei loculi o tombe per i caduti in servizio militare (i caduti della strage della Meloria del 1971) il caduto c.le par Luciano dal Lago sepolto a Villabalzana di Arcugnano ora il comune chiede ai famigliari di pagare il rinnovo della concessione oppure traslare la salma. vi è una regola o legge che dia diritto alla salma di sepoltura perenne? grazie e saluti

    1. X Giuseppe,

      il corpus normativo di riferimento è composto dagli artt. 265 e ss. del T.U. Ordinamento Militare di cui al D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66.
      Procedendo, ora, con ordine logico:

      1) I cimiteri di guerra appartengono al patrimonio dello Stato e non al demanio comunale, come accade per i normali campisanti (art. 824 comma 2 Cod. Civile)

      2) Il titolo di accoglimento in un cimitero di guerra, da soppesare attentamente ai sensi dell’art. 102 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – è esteso anche ai militari deceduti in missione di pace (Art. 267 comma 2 lett. i) D.Lgs n.66/2010).

      3) Le sepolture in un cimitero di guerra, salvo la rarefatta ipotesi di soppressione dello stesso, sono e restano perpetue.

      .
      4) La Legge vieta l’esumazione ordinaria (non l’estumulazione) dai campi di terra dei caduti in guerra, o in altre operazioni belliche, anche se queste quadre speciali fossero ricavate in un camposanto comunale.

      5) Le spoglie mortali dei caduti, non sono di proprietà pubblica, dunque possono sempre esser conferite ai famigliari per una sepoltura privata e dedicata (quali sono le tumulazioni tutte), in questo caso, però, il rapporto concessorio che s’instaura tra Comune e congiunti del de cuius è soggetto alla scadenza prevista dal regolamento comunale di polizia mortuaria, ed, in subordine, dallo stesso, regolare atto di concessione del loculo.

      Quindi è legittimo, alla naturale scadenza del rapporto concessorio formatosi tra i privati e l’Ente Locale, esautorando, così, di fatto, l’Autorità Militare, esigere il rinnovo, a titolo oneroso, della concessione.

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