Sui sacrari militari – 2/2

Alcune, importanti, precisazioni
In un certo qual senso, vi sono aspetti relativi ai sacrari militari, alias sepolcreti di guerra, che sono già stati anticipati in precedenza, ma su cui si ritiene di tornare per l’importanza che hanno sotto il profilo degli effetti.

Ci si riferisce in prima istanza alle situazioni (e sono divenute via via più numerose) in cui i Caduti hanno trovato accoglimento in sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per cui sono tali tutte le collocazioni cimiteriali diverse dall’inumazione in c.d. campo comune), il ché spesso è avvenuto su iniziativa di congiunti degli stessi, anche se, in alcuni casi, minori dal punto di vista meramente quantitativo, su iniziativa di altri soggetti, talvolta aventi carattere associativo.

Anche se tali Caduti si trovino in una delle condizioni previste per renderli “destinatari” (per usare un termine cui è stato fatto ricorso in precedenza) delle disposizioni che reggono l’accoglimento nei sacrati di guerra (Art. 267, comma 2 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m. Codice dell’ordinamento militare”, il fatto che vi sia stato l’accoglimento in sepolcro privato nei cimiteri comporta, ex se che vi sia stata quella “restituzione delle salme ai congiunti”, di cui all’art. 272 dello stesso D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m. Codice dell’ordinamento militare”.
E ciò anche nel caso in cui l’accoglimento in sepolcro privato nei cimiteri sia avvenuto in occasione della “prima sepoltura”, quella avutasi nell’immediato “post mortem”.
Anche se questa eventuale situazione abbia trovato motivo in comportamenti di pietas da parte dei congiunti, unitamente alla loro titolarità di un sepolcro privato nei cimiteri e al fatto che il Caduto si trovava nelle condizioni di avere titolo ad essere accolto in un tale sepolcro, tale evenienza ha (leggansi: ha fatto) si che egli (leggansi: la sua salma o, meglio, il feretro in cui è stato all’epoca collocato) sia venuto a trovarsi in una situazione estranea alla previsione del già citato art. 267, comma 2 Codice dell’ordinamento militare.
Questa norma, infatti, è volta a dare adeguata, dignitosa ed onorevole “sepoltura” ai Caduti quando questa non sia altrimenti già approntata dall’appartenenza a famiglia titolare di sepolcro privato nei cimitero, situazione, quest’ultima, che già risponde di per sé stessa alle esigenze di pietas che sottostanno alla prefata disposizione. Se si vuole, la norma opera in via surretizia, rispetto a situazioni che, se o quando sussistenti, già rispondano a queste esigenze.

Ne consegue, anche, che il Caduto così eventualmente accolto in sepolcro privato nei cimiteri, rimane estraneo alle disposizioni in materia stabilite prima dalla L. 9 gennaio 1951, n. 204 e, oggi, dal Codice dell’ordinamento militare.
Merita inoltre sottolinearsi come l’art. 272 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m., più volte citato, prevede, per il caso della “restituzione” (si richiama l’attenzione sul termine) delle salme ai congiunti, che tale istituto si applichi alle salme “definitivamente sistemate a cura del Commissario” (ma merita di richiamarsi l’attenzione anche sull’inciso: “a suo tempo contemplate dall’abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204 ), tale possibilità possa operare “su richiesta e a spese degli interessati.

Come operare quando congiunti del Caduto richiedano la “restituzione” loro della salme di Caduti?
Visto che l’ammissibilità della concessione restituzione della salma ai congiunti, e considerato altresì come la disposizione riguardi le salme già definitivamente sistemate a cura del Commissario e … contemplate dall’abrogata legge (Cfr.: supra, gli interessati possono rivolgersi al Commissario per presentare la relativa richiesta, cosa a cui, in genere (almeno per le esperienze fatte) è dato riscontro con una certa sollecitudine, non comune ad altre amministrazioni pubbliche.
Nulla osta che la richiesta possa essere inoltrata al Commissario anche per il tramite delle autorità comunali, specie quando ricorrano le condizioni che si vedranno di seguito.
Ovviamente, gli oneri che conseguano (es.: esumazione, fornitura e collocamento in feretro adeguato, eventuale trasporto, oneri di concessione e quanto altro collegato e pertinente) ad una tale “restituzione” sono a carico delle persone (congiunti) che richiedono la restituzione della salma.
Come si può notare la norma di riferimento non interviene minimamente nel qualificare chi siano i “congiunti” del Caduto a cui la salma possa essere “restituita”, carenza che appare oltremodo opportuna solo se si consideri come il tempo decorso dalla “definitiva sistemazione a cura del Commissario” (e, sempre, in relazione alle previsioni della legge abrogata …) sia tale da non lasciar sempre prevedere che si tratti di “congiunti” particolarmente prossimi nei gradi di parentela, od affinità, mentre può essere comprensibile che i richiedenti abbiano relazioni familiari anche abbastanza relativamente lontane.
Ciò consente al Commissario una valutazione del caso per caso, ricordando che la discrezionalità amministrativa non è, né può essere, arbitrarietà.

Circa le condizioni che potrebbero legittimare un ruolo dei comuni (in precedenza oggetto di rinvio), se ne enunciano alcune (senza alcuna volontà di essere esaustivi), come il caso del Caduto sepolto nei campi ad inumazione di cui all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (e, all’epoca, delle norme anteriori corrispondenti), dove – probabilmente, l’inumazione ha avuto luogo progressivamente, e dove, nel tempo, altre inumazioni sono state variamente oggetto di ordinarie esumazioni.
Si tratta di situazioni che incidono sulla gestione dei campi ad inumazione, dato che l’esenzione dai turni ordinari di rotazione risulta alterata, magari per fosse singole.

Altra situazione potrebbe essere quella che i “congiunti” che richiedano la “restituzione della salma” del Caduto non dispongano di un sepolcro privato per l’accoglimento delle spoglie mortali del Caduto, situazione che può comprensibilmente ovviarsi con la concessione fatta in ragione di questa richiesta.
Potrebbe trattarsi (e.g.)di una concessione di un sepolcro a sistema di tumulazione, sia esso mono-posto che pluriposto, ma anche di una concessione di una celletta ossario.
In queste situazioni, le autorità comunali, nel trasmettere, su richiesta degli interessati, l’istanza al Commissario potrebbero (in date situazioni, dovrebbero) integrare tale trasmissione indicando anche gli elementi identificativi della “nuova” concessione destinata all’accoglimento delle spoglie mortali del Caduto.

In precedenza è stato osservato come la presenza di Caduti nei campi ad inumazione possa costituire un fattore di rigidità nella gestione cimiteriale, per cui potrebbe risultare opportuno che vi sia un’azione “attiva” dei comuni, magari proponendo al Commissario la realizzazione nel cimitero di un apposito spazio dedicato a un certo numero di cellette ossario nelle quali raccogliere e conservare sine die le ossa dei Caduti interessati a queste disposizioni, in modo da “liberare” i campi d’inumazione e ri-programmarne l’utilizzo.
Vi sono stati già casi di questo tipo, anche senza l’intervento di “congiunti”, casi in cui i benefici per la gestione cimiteriale sono stati giudicati adeguatamente proporzionali ai costi di realizzazione di uno specifico cellario dedicato ai Caduti.

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Sereno Scolaro

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