Il titolo è formulato in modo, intenzionalmente, fuorviante, ma il richiamo alla “famiglia” trova motivazione nell’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Laddove si prevede, per le concessioni cimiteriali fatte a persone fisiche, che vi sia la riserva alla sepoltura dei concessionari e dei loro familiari.
Se la posizione del concessionario è abbastanza agevolmente individuabile, quella dei familiari richiede una definizione, materia propria e specifica del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Possono esservi plurimi criteri, magari in relazione a pratica funeraria, tipologia di sepolcro, sua durata, sua capienza, ma anche tipologia dello stato al momento dell’accoglimento.
Definizione che andrebbe opportunamente integrata – in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria – con una qualche regolazione degli effetti sulla concessione e sul diritto d’uso, che si vengano a determinare a seguito del decesso del concessionario.
Sia esso il c.d. fondatore del sepolcro, oppure persona che, per questa “regolazione” abbia assunto la qualifica di concessionario.
Con un po’ di rassegna retro si rintraccia la “famiglia” fin dal R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 (anche se vi sia chi richiami solo il suo successore), con un’opportuna quanto implicita distinzione unicamente tra “sepolcri individuali” e “sepolcri di famiglia”.
L’impianto che ne risulta è fortemente influenzato dalla natura familiare della sepoltura, non particolarmente inficiata dai sepolcri individuali.
Cioè, prendendo in considerazione gli elementi – sia giuridici che affettivi – che integrano qualsiasi concetto di famiglia, quale ne sia la definizione che si voglia dare o solo riconoscere.
Tuttavia, la dottrina e, forse anche, una qualche giurisprudenza non mancano di parlare di “sepolcri ereditari”, istituti – forse – anche originatisi per mera prassi.
Si citano contenziosi sorti in relazione all’art. 71, commi 2 e 3 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, disposizione abrogata – Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2111 – anche se in alcune aree geografiche non se ne abbia ancora percezione.
Tra l’altro, i sepolcri ereditari possono essere una risposta anche alle situazioni in cui, essendovi capienza residua, dati sepolcri di famiglia (o, gentilizi, termine che nella materia costituisce sinonimo) vengano a trovarsi in condizioni per cui la famiglia, quale definita a questo specifico fine, venga ad estinguersi, lasciando così inutilizzati posti ancora fruibili.
Tuttavia, non mancano atti in cui la natura di “sepolcro gentilizio” risulta originaria, ciò pre-determinata nell’atto stesso di fondazione del sepolcro.
Nel “sepolcro ereditario”, l’individuazione delle persone qualificabili come appartenenti alla famiglia del concessionario perde di significato, né può averlo.
Con la conseguenza che le disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, regolanti il diritto d’uso secondo il criterio dell’appartenenza alla famiglia, non hanno più coerenza.
Inoltre, neppure si rende necessario definire l’ambito delle persone che hanno titolo di essere accolte nel sepolcro ereditario, dal momento che questo titolo sorge con l’acquisizione della qualità di erede.
La cosa potrebbe assumere veste critica nel caso in cui deceda una persona che possa (a certe condizioni) acquisire la qualità di erede del concessionario del sepolcro.
Ciò quando il decesso di tale persona avvenga prima che si apra la successione del concessionario (art. 456 C.C.).
Prescindendo da questa eventualità (da non trascurare), il fatto che non sia necessaria una pre-determinazione delle persone aventi diritto alla sepoltura, in quanto eredi, si può motivare col fatto che tale qualificazione può derivare da una pluralità di posizioni soggettive.
Inoltre, in alcuni casi, potrebbe anche sovrapporsi o perfino coincidere con quella di appartenente alla famiglia del concessionario.
O, in altri casi, distinguersene nettamente, nonché aversi il concorso di eredi rientranti nell’una con eredi rientranti nell’altra tipologia.
Il rinvio al Libro II C.C. (entrato in vigore, come avvenuto anche per il Libro I, al 1° gennaio 1940) supera l’esigenza, presente quando si parli di famiglia del concessionario, di pre-determinare l’individuazione delle persone aventi diritto di sepoltura.
Ma la criticità osservata per il caso del decesso di persona (che potrebbe indicarsi quale “potenziale”), che avvenga prima dell’apertura della successione del concessionario del sepolcro ereditario, può superarsi solo quando si tratti delle persone qualificabili quali “legittimari” (art. 536 e ss. C. C.).
La qualità di erede viene a conoscersi, nella sua completezza, unicamente con l’apertura della successione del concessionario, non potendosi presumere a priori che una successione debba essere “legittima” o “testamentaria”.
Per inciso e mera conoscenza, non guasta ricordare come ordinamenti giuridici di altri Stati non prevedano istituti in qualche modo assimilabili a quello dei legittimari.
Per altro, non mancano atti di concessione che dichiarano il sepolcro quale ereditario e, contestualmente, prevedono una sorta di riserva alle persone che sarebbero eredi nel caso di successione legittima.
Formulazioni, anche queste, critiche dal momento che contraddicono l’affermata qualità di “sepolcri ereditari”, che risulta dall’atto di fondazione.
Criticità che non si concretizzano quando un “sepolcro di famiglia” (o gentilizio) si trasformi, nel tempo, in “sepolcro ereditario” in conseguenza dell’estinzione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario.
Si tratterebbe di situazioni che, per come vengano ad aversi, non sono esposte all’ipotesi della morte di un (potenziale) erede, che avvenga in momento precedente alla morte del concessionario.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.