Pubblicità, lecita, meno lecita, strumenti e rimedi – 3/4

Questo articolo è parte 3 di 4 nella serie Pubblicità, lecita, meno lecita, strumenti e rimedi

La tutela amministrativa e giurisdizionale
La tutela in materia è esercitata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
Anche nei settori regolati, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’A.G.C.M., che la esercita in base ai poteri di cui è rivestita.

L’A.G.C.M., d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti.
A tale fine, si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’A.G.C.M. può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.
L’intervento dell’A.G.C.M. è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
Inoltre, l’A.G.C.M. può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L’A.G.C.M. può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, L. 10 ottobre 1990, n. 287.
In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’A.G.C.M. si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 20.000,00 €.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’A.G.C.M. applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 € a 40.000,00 €.
L’A.G.C.M. può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico.
Se tale prova sia omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori.
Quando la pratica commerciale sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’A.G.C.M., prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’A.G.C.M. può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità.
L’A.G.C.M. può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’A.G.C.M., valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
L’A.G.C.M., se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata.
Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’A.G.C.M. dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 € a 5.000.000 €, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 €. (Col D.-L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 135, l’importo massimo delle sanzioni per le violazioni di cui all’art. 27, commi 9 e 12 Codice del consumo è stato aumentato di 5.000,00 €)

L’A.G.C.M., con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l’A.G.C.M. applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 €.
Nei casi di reiterata inottemperanza l’A.G.C.M. può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. (Anche qui va ricordato il D.-L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 135).
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27, 28 e 29 L. 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.
Il pagamento delle sanzioni amministrative deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’A.G.C.M.

È, comunque, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 C.C., nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, e s.m., e dei marchi d’impresa protetto a norma del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e s.m., nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

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Sereno Scolaro

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