In difetto … del coniuge – 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie In difetto del coniuge

Va considerato anche l’istituto dell’annullamento del matrimonio che può essere regolato dal C.C. (artt. 117 e ss. C.C., oppure da altro ordinamento giuridico, tipicamente quello ecclesiastico, i cui effetti “civili” richiedono (art. 8, comma 2 L. 25 marzo 1985, n. 121 (“2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti: …. ecc.”).
La particolarità dell’annullamento, rispetto alle situazioni cui si applichi la L. 1° dicembre 1970, n. 898 e s.m., consiste nel fatto che con questo viene dichiarata la nullità, fin dall’origine, del matrimonio, per cui le persone interessatevi ritornano allo stato civile quo ante, per cui la sentenza (o atti a pari effetti) non solleva le medesime questioni circa il momento della sua efficacia.

Infine, un cenno merita di farsi all’istituto della separazione personale tra i coniugi, che non incide sulla persistenza del rapporto di coniugio, ma unicamente sui rapporti, anche interpersonali, tra i coniugi, inclusi i loro diritti / doveri reciproci (artt. 150 e ss. C.C.).
Circa gli effetti della separazione personale tra i coniugi, l’art. 156 C.C. prevede:
Art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi)
[I] Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
[II] L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
[III] Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
[IV] Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.
[V] La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.
[VI] In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
[VII] Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
”.
Anche se nel contesto sociale spesso la separazione personale tra i coniugi sia ormai percepita come una sorta di scioglimento del matrimonio, magari “attenuata” rispetto alla citata L. 1° dicembre 1970, n. 898 e s.m., andrebbe ricordarsi come la Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), abbia dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l’obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest’ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all’altro coniuge” (incidentalmente, va considerato come la Corte Costituzionale sia stata interessata in più occasioni a pronunciarsi attorno all’art. 156 C.C.) e, sempre sull’obbligo di fedeltà, come si sia dovuto attendere il 2005 (a memoria) perché la Corte di Cassazione “ammettesse” che, tutto sommato, con la separazione personale tra i coniugi potesse considerarsi “ammorbidito”, salvo che si tratti di comportamenti in qualche modo ingiuriosi o lesivo della dignità nei confronti dell’altro coniuge.
Si nota qui la distanza rispetto alle “percezioni sociali” dell’istituto stesso. Ma prescindendo dalle questioni attorno all’obbligo della fedeltà, rimane il fatto che la persona che si trovi nella condizione di separazione personale tra i coniugi rimane coniugata.
Ciò comporta problematiche anche di non poco conto, considerandosi quanto spesso il coniuge separato possa anche non conoscere l’attuale indirizzo dell’altro coniuge, ma altresì per chi debba prendere in considerazione questa condizione si hanno, frequentemente, difficoltà a disporre di elementi oggettivi cui dare applicazione in particolari procedure, tra le quali quelle da cui si è partiti inizialmente.
Si tratta di fattori di criticità che non sempre sono risolvibili nei tempi coerenti con il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di cadaveri, considerando quanto spesso eventuali altri parenti della persona defunta possano anche essere privi di conoscenza dell’attuale indirizzo del coniuge separato e superstite (ammesso che non sia anche pre-morto).

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Written by:

Sereno Scolaro

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