Cimitero in collina – 2/2

Le tipologie da prendere in considerazione sono:

(i) manufatti realizzati in aree date in concessione ai fini della costruzione, da parte dei soggetti concessionari, di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione (art. 90, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.)
In questo caso, il manufatto ha natura di proprietà privata a pro del concessionario (o suoi aventi causa) che ha acquisito la concessione (o, per gli aventi causa, che vi è subentrato nel titolo di concessionario).
Per cui (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) spetta a questi a propria diligenza, cura ed onere adottare (e tempestivamente) tutte le misure che, caso per caso, siano necessario per assicurare la sicurezza erga omnes del manufatto e la continuità della funzione per cui è stato eretto.
Ciò può far porre la questione se una non adeguata valutazione circa la natura fisico-chimica del terreno possa far sorgere in capo al concessionario un qualche affidamento, che gli consenta di eccepire la sussistenza di un vizio nell’area avuta in concessione.
Cosa che richiederebbe che oggettivamente la valutazione preliminare (alla costruzione del cimitero) fosse chiaramente deficitaria su questi aspetti.
Ciò non sempre è documentabile, dato che fenomeni di questo tipo possono non essere di sostenibile previsione.
Vi possono essere fenomeni che, presi singolarmente, non siano tali da far sorgere previsioni di possibili pericolosità, ma che assommandosi nel tempo, magari per numerosi anni alla fine raggiungono fattori qualitativi che portano al pericolo.
Il concessionario potrebbe ipotizzare di avvalersi delle disposizioni (di legge!) emanande in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. d) [2] L. 18 marzo 2025, n. 40 “ Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”.
Se non fosse che queste misure di finanziamento richiedono apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
E – prima ancora! – che tale legge riguarda il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale.
O derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al D. Lgs. 2 gennaio 2017, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 2 della stessa legge.
Conseguentemente, le possibilità offerte non saranno tempestive, rischiando di rimanere poco fruibili e meno ancora congrue con la funzione sepolcrale.

(ii) manufatti realizzati in aree date in concessione ai fini dell’impianto di campi a sistema di inumazione (art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., in cui, eventualmente (art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) siano stati realizzati monumenti e/o lapidi.
In questo caso, possono valere le considerazioni precedenti, anche se si può stimare che i fattori di criticità siano maggiormente contenuti.

(iii) manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, spesso pluriposto, realizzati dal comune (o, soggetto gestore) e fatti oggetto di concessione, per singoli posti o per un numero limitato di posti, del mero diritto d’uso per una durata generalmente determinata.
In questo terzo caso, dal momento che il soggetto titolare del manufatto sepolcrale è, e rimane, il comune, gli eventuali oneri conseguenti al fenomeno che si venga a determinare per cause naturali vengono a gravare sul comune.
Si evita, qui, di considerare l’ipotesi di soggetto gestore, per cui occorre rinviare, caso per caso, all’atto di affidamento e al connesso contratto di servizio che potrebbero pattiziamente conservare responsabilità in capo al soggetto gestore per una certa durata.
Le criticità che ne derivino sono plurime, non solo quelle abbastanza immediate di prevenire, contenere i fattori di pericolosità, ma anche quelle che portino all’esigenza di assicurare una continuità nella funzione sepolcrale.
Tanto più che nell’ipotesi di partenza (smottamento verso valle del terreno o sua parte) può esservi la difficoltà di individuare misure, anche pur temporanee, che permettano di eseguire le opere caso per caso necessarie per la soluzione delle criticità venute in essere.


[2] L. 18 marzo 2025, n. 40, art. 13 (Ricostruzione pubblica)
1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell’articolo … < omissis > … d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

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