In difetto … del coniuge – 2/3

Questo articolo è parte 2 di 3 nella serie In difetto del coniuge

L’art. 10 L. 1° dicembre 1970, n. 898 e s.m. dispone (comma 1) che la sentenza (nelle modifiche alla legge variamente intervenute vi sono anche casi in cui non vi è una sentenza, pronunciata dal giudice, ma “atti” che determinano i medesimi effetti sostanziale e che sono oggetto di analoghe modalità pubblicitaria) sia trasmessa in copia autentica all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto (o, celebrato nelle ipotesi dell’art. 1) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (oggi: D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.).
Al comma 2 si dispone: “… Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza.
Ne consegue che, ai fini dell’efficacia erga omnes di quanto porta allo scioglimento (o, cessazione degli effetti civili) del matrimonio (sia che si tratti di sentenza o di altro “atto”), va considerato non tanto il “perfezionamento” di questo, ma un momento necessariamente successivo cioè la data di annotazione dell’evento sull’atto di matrimonio.
Sulla distinzione tra effetti inter partes oppure erga omnes merita di citarsi la ormai non recente pronuncia della Cassazione Civile con la sentenza n. 3038 dell’8 luglio 1977, che talora vede anche posizioni non con questa coerenti, spesso a causa di una diversa percezione di che attenga all’uno all’altro dei piani su cui vanno considerati gli effetti.
Si pensi al rapporto giuridico di affinità (art. 78 C.C.) che sorge, e persiste, col matrimonio, anche se alcune delle persone coinvoltevi non ne siano consenzienti, dove è abbastanza chiaro come  si abbiano relazioni(rapporti) giuridici tipicamente erga omnes.
Ma la condizione di stato, in quanto tale, è principalmente una condizione che produce effetti erga omnes, che comunque vede la concorrenza anche di alcuni effetti inter partes (pensiamo, tra questi ultimi, agli aspetto della regolazione dei rapporti patrimoniali tra le persone già tra loro coniugate, per fare solo uno degli esempi.
Ragioni di brevità inducono a non approfondire le situazioni in cui uno scioglimento (o come si possa denominare) del matrimonio sia avvenuto in applicazione di altro ordinamento (leggansi: ordinamento di altro Stato), ricordando come, in via generale (ma vi sono anche specificità), l’efficacia (in Italia) delle sentenze e atti stranieri richieda il riconoscimento (artt. 64 e ss. L. 31 maggio 1995, n. 218, oppure, quando trovino applicazione, va fatto riferimento alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, o quando ulteriormente applicabile al Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

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Sereno Scolaro

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