È morta la zia

È morta la zia, per quanto ancora abbastanza giovane per questo evento, avendo solo 96 anni.
La peculiarità non è data dall’età, ma dal fatto che la beneamata defunta era, e contemporaneamente, zia di due persone tra loro coniugate.
Non accade spesso, ma questa duplice posizione, che è relativamente rara, consente di esaminare le relazioni di parentela e di affinità ai fini del diritto di sepoltura, alla luce dell’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Stante il riferimento ad una coppia coniugale, ricordiamo quanto preveda l’art. 87 C.C.
Art. 87 (Parentela, affinità adozione)
[I] Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l’adottato e i figli dell’adottante;
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
[II] Abrogato dall’art. 1 D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 184 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
[III] Abrogato dall’art. 1 D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 184 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
[IV] Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ((…)). L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
[V] Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
[VI] Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.”

in quanto la posizione di zia rispetto a ciascuno dei due coniugi potrebbe sollevare dubbi, cosa che porta a descrivere “come” vi sia stata questa duplice posizione.

Innanzitutto precisiamo che indicheremo il Nome e Cognome in questo ordine, cioè con iniziali di fantasia in cui il primo carattere è il Nome (rectius: prenome; art. 6, comma 2 C.C.) e il secondo il Cognome e, di seguito, vediamo di ricostruire le relazioni familiari sottostanti.
La sposa ML era figlia, ovviamente, della madre RF e del padre LL, il quale aveva a propria volta madre e padre, che hanno avuto più figlie/i, tra cui AL: conseguenza la sposa ML era nipote di AL, cioè sussisteva un rapporto di parentela in linea collaterale di 3° grado.
Lo sposo US aveva, anche qui ovviamente, una madre MB e un padre LS, ciascuno dei quali aveva ascendenti e, in particolare la madre dello sposo MB aveva anch’essa madre e padre, anche qui con più figlie/i, tra i quali AB (zio materno dello sposo), il quale si è coniugato con AL: conseguenza tra lo sposo US e AL intercorreva un rapporto di affinità in linea collaterale di 3° grado.
Anche se la moglie di uno zio è denominata comunemente quale zia, il rapporto tra la sposa e la zia era di parentela, mentre quello tra lo sposo e la zia era di affinità ed, infatti, in genere non si distingue tra zia/o parente e zia/o affine, così come non si distingue oggi (nel passato di erano 2 distinti termini) tra nipote in linea diretta (di nonna/o) e nipote in linea collaterale (di zia/o).
Ritornando, per un momento, all’art. 87, comma 1 C.C. si può notare come (stante quanto prevede il n. 5) che non sussistevano impedimenti alla celebrazione del matrimonio tra ML e US.

Di qui, da questi due distinti rapporti deriva la duplice posizione – contemporanea – della defunta quale zia tanto della sposa che dello sposo.
Ora passiamo a considerare se o quanto sussista il titolo di appartenenza alla famiglia del concessionario ai fini della sussistenza del diritto di sepolcro.
Come noto questa posizione è influenzata da come il Regolamento comunale di polizia mortuaria qualifichi l’appartenenza alla famiglia del concessionario a tali fini.
Ad esempio, potremmo avere che tale regolamento non contempli gli affini tra le persone appartenenti alla famiglia del concessionario, oppure pur contemplandoli ponga delle limitazioni di grado (es.: entro il 1°, oppure il 2° grado, ecc.), oppure li contempli e non ponga limiti di grado, caso nel quale (art. 77 e 78, comma 1 C.C., tra loro coordinati).
Appare abbastanza evidente come, e quanto, venga a differenziarsi l’appartenenza alla famiglia del concessionario a seconda di quali siano le disposizioni adottate dal Regolamento comunale di polizia mortuaria del comune in cui si trova il sepolcro privato nei cimiteri in cui potrebbe valutarsi sussistere le condizioni di accoglimento.

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Sereno Scolaro

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