Sicilia: approva legge per la cremazione

“I parlamentari hanno compreso l’importanza del disegno di legge. Il voto favorevole dell’aula consente alla nostra regione di mettersi tra quelle all’avanguardia nel settore della cremazione delle salme e la conservazione o dispersione delle ceneri”. Lo dice il parlamentare regionale siciliano del Partito Democratico, Nino Di Guardo commentando l’approvazione del ddl di cui era primo firmatario. “La pratica dell’incenerimento delle salme – sottolinea Di Guardo – risponde ad esigenze igienico-sanitarie rispettando l’ambiente. Attualmente – ricorda – in Italia vi sono 45 impianti, di questi solo uno in Sicilia, a Palermo, non sempre funzionante. Il ‘si’ del Parlamento siciliano, ad un investimento complessivo di 500 mila euro per la realizzazione di strutture idonee, è da considerarsi un primo passo nella giusta direzione. Sono molto soddisfatto – conclude – che la proposta abbia superato ogni contrapposizione politica trovando il consenso necessario a dotare la nostra regione di un servizio richiesto da tanti siciliani”.

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0 thoughts on “Sicilia: approva legge per la cremazione

  1. Gia che ci sei perché non ti fai portare la bara inumandola sotto il tuo giardino ?
    La soluzione migliore è non riesumarla mai da dove è sepolto.

  2. La questione è effettivamente controversa. Si potrebbe optare per individuare l’espressa volontà del de cuius sia: – attraverso la forma scritta di chi la esprime (allora si ha il testamento nelle sue varie forme); – oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius. Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale ed è per questo che si opta per una espressione del de cuius rafforzata, per l’affidamento non vi è il timore (almeno in genere) di violazione del Codice Penale. La SEFIT, ad esempio, ha aderito alla interpretazione più estensiva con la circolare p.n. 5265 del 05/04/2004, dopo aver valutato che la maggioranza dei Comuni rappresentanti nella commissione nazionale funeraria si era espressa in tal senso. Si riporta il passo della circolare in questione: “Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.? In realtà occorrerà conformarsi a quanto regolato in sede regionale e/o comunale, finché non intervenga norma nazionale unificante.

  3. Ciao, ho letto la legge approvata lo scorso agosto in Sicilia. Nell’articolo 3, punto 3, lettera d, c’è scritto che l’urna cineria può essere consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all’atto della scelta dell’affido.
    Bene, ma cosa intendono? Che il defunto avrebbe duvuto lasciare la sua volontà per iscritto?
    E se non c’è? Possono ugualmente i parenti conservare l’urna fra le mure domestiche?
    Grazie per l’eventuale aiuto

  4. Bisogna preliminarmente capire se la spoglia di Suo padre sia o meno riducibile in cassetta ossario ex Art. 86 comma 5 DPR n.285/1990.

    SE il corpo è ancora integro e, quindi ex Art. 87 DPR n.285/1990 non può esser raccolto in cassetta ossario di cui all’Art. 36 DPR n.285/1990, non è, comunque, più cadavere, ma resto mortale (esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003.

    Ai sensi del paragrafo 8.1 Circ. MIn. n.24/1993 non si applicano al trasporto internazionale di ossa o ceneri le precauzioni igienico-sanitarie richieste, invece, ed obbligatorie per il trasferimento tra Stati di cadaveri o, comunque, corpi umuni tali da presentare ancora parti molli con conseguente pericolo per la salute pubblica dovuto al rilascio di miasmi e liquidi postmortali.

    Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto, in base all’art. 36 del DPR 285/90 – Regolamento di polizia mortuaria nazionale misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme. Si ritiene pertanto che non sia necessario l’utilizzo di apposita autofunebre e il trasporto possa essere effettuato anche parte di un privato cittadino. Le ossa ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, con spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata e recante le generalità del defunto. In caso di resti mortali identificabili sarà sufficiente indicare il luogo e la data del rinvenimento dei resti. Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni previste dagli artt. 24 (trasporto entro l’ambito del comune in luogo verso dal cimitero o fuori dal Comune), 27 (trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino), 28-29 (trasporto da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino) del DPR 1990 n. 285.

    Se la bara rispondente alle caratteristiche tecniche di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990 (feretro confezionato con la doppia cassa di legno e metallo) è ancora in perfetta efficienza, ossia garantisce la tenuta ermetica si procede al trasferimento, altrimenti se la cassa di metallo è lesionata si provvede al cosiddetto “Rifascio” ex Art. 88 DPR n.285/1990, con un nuovo involucro di lamiera.

    L’Australia non aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino per il trasporto di cadaveri e resti mortali, quindi si applica, in via esclusiva l’Art. 29 DPR n.285/1990.

  5. Siamo di Catania,ora residenti in Australia.Mio padre e`morto in Austr nel 1973,e dato che allora si era decisi di ritornare a vivere a CT,la bara e`stata preparata e trasportata a CT per servizi funebri.La salma si trova ancora nel Cimitero di CT.Mia madre ora anziana,vuole che io venga ad esumere la salma per riportarla qui in Aust.Le autorita’funebri qui in Australia sono gia`state avvisate ed un nuovo loculo e` pronto.Quale sarebbe ilmiglior, piu` veloce e meno costoso modo di procedere?E`megliorivolgermi direttamente per telefono alla cappella dove si trova la salma?La compaglia funebre che ha organizzato il trasporto della salma nel 1973da quimi ha detto che la cassettina interiore essenziale per trasporto sara`ancora intatta, ma poi ci sono le spese di trasporto, sarebbe meglio fare la spesa di cremazione,a modo che io possa rientrare in aereo con l’urna delle ceneri nella mia borsa? Grazie

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