Cambio di residenza dell’affidatario

Cara Redazione,

Vorrei chiederVi informazioni riguardo al trasferimento di un’urna cineraria da un’abitazione ad un’altra.
Quando l’intestatario dell’autorizzazione alla conservazione delle ceneri cambia residenza, a quale comune bisogna comunicare il trasferimento: a quello della vecchia o della nuova residenza o non si deve comunicare niente a nessuno?
Ma l’Art. 162 della legge regionale n° 4 del 28 aprile 2006 della regione Lazio ha bisogno di un regolamento attuativo o è una legge già operativa?

Risposta:

a tal proposito si confrontano due grandi filosofie: quella emiliano romagnola (Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10) secondo cui ogni autorizzazione produce ed esaurisce i suoi effetti nel luogo dove l’autorizzazione stessa è rilasciata e si perfeziona e, invece, quella lombarda (paragrafo 3 Circ. Reg. Lombardia n. 21 del 30/5/2005) dove, invece, è posto al centro del procedimento non tanto il luogo quanto il titolare dell’autorizzazione stessa (fatto sempre salvo il limite della territorialità).
L’Art. 162 della legge regionale del Lazio n° 4 del 28 aprile 2006 fa riferimento al regolamento comunale di polizia mortuaria in cui inserire le norme di dettaglio (tra cui, anche quelle relative a rinuncia o cambio di domicilio), ma è già pienamente operativo.

In caso di cambio di residenza la procedura più corretta ci sembra questa (almeno nella regione Lazio).
L’affidatario delle ceneri se cambia residenza, ma rimane nello stesso comune, si fa rilasciare un semplice decreto di trasporto ex Artt. 23 e seguenti DPR 285/1990, poiché rimane valida la prima autorizzazione alla conservazione delle ceneri.
L’affidatario delle ceneri se cambia comune di residenza richiederà al nuovo comune di residenza un’autorizzazione alla conservazione delle ceneri, sulla base della quale (che costituisce pur sempre una forma di Jus Sepulchri) presenterà istanza per ottenere un’autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria presso il nuovo domicilio, secondo il principio della tipicità di ciascun trasporto funebre (di salme, cadaveri, resti mortali, ma anche di ossa e soprattutto ceneri).

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune, quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi. Deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri, se tale sacrilegio sia dovuto a sua colpa grave o inadempimento;

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata;

6) comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione, previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

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Carlo Ballotta

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16 thoughts on “Cambio di residenza dell’affidatario

  1. Buongiorno, anni fa mia mamma si è trasferita da Milano alla provincia di Alessandria, portando con se l’urna delle ceneri di sua madre. Purtroppo non ha dichiarato il trasferimento dell’urna. Come possiamo fare? Si può ancora fare? E’ perseguibile? non sappiamo come muoverci. Grazie

    1. Tanto per esser formali, sarà sufficiente una “sanatoria” con rilascio…postumo, ossia “ORA” per “ALLORA” delle relative autorizzazioni a trasporto ed affido ceneri.
      Siccome pare sia già trascorso “PIU'” di qualche tempo, per le eventuali sanzioni da applicare (per violazione delle normative sul trasporto funebre o della disciplina per la custodia domiciliare delle ceneri) si valutino anche i termini di prescrizione.

  2. Buongiorno, chiedo se è possibile avere l’autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria (di cui ho l’affido e la custodisco a casa) per un trasferimento temporaneo, ovvero per portarla con me durante le ferie estive in un Comune diverso da quello di residenza, presentando un domanda di autorizzazione all’ufficio di stato civile dove ho la residenza, indicando il periodo, i giorni in cui avverrà il trasporto di andata e ritorno, il mezzo proprio con cui avverrebbe il trasferimento temporaneo e l’indirizzo in cui alloggerò per detto periodo.
    Grazie Saluti

    1. X Simona,

      intimamente l’istituto della domiciliazione delle ceneri presso un’abitazione privata presupporrebbe *SEMPRE* la vicinanza fisica tra l’affidatario e l’oggetto dell’affido stesso: tradotto in quattro parole: l’urna non dovrebbe MAI rimanere incustodita.
      Benissimo, quindi, Lei può richiedere il trasporto in ogni momento, tuttavia con questa cautela: il Comune sede della nuova destinazione deve rilasciarLe una nuova e, seppur temporanea, autorizzazione all’affido, altrimenti non si procede.
      Poi, ben inteso, vi sono Regioni secondo cui la natura dell’affido è personale, cioè intuitu personae, e perciò basterebbe una semplice comunicazione di variazione dell’abitazione senza dover richiedere un nuovo provvedimento d’affido, facendo fede la responsabilità dichiarata da parte dell’affidatario, altre regioni sono più rigide e richiedono di ripetere ex novo tutta la procedura d’affido.
      Se il trasporto varca i confini regionali, stante la mutevolezzaa delle leggi regionali in materia è d’obbligo replicare, anche se pedissequamente , tutti i passaggi amministrativi come si trattasse di un primo affido.

      1. Gentilissimo per la risposta, ma nonostante abbia presentata una domanda di autorizzazione a trasporto temporaneo indicando il mezzo e il luogo di domiciliazione provvisoria, mi è stata negata perché la norma dice che non è fattibile il trasporto temporaneo.
        Faccio notare che mi hanno prima concesso l’autorizzazione e dopo venti giorni sono stata contattata e mi hanno ritirato il cosiddetto permesso. Se fossi partita a costa sarei andata incontro penalmente? Grazie ancora Simona

        1. X Simona,

          le urne cinerarie, a questo punto collocate in cimitero o il altro sito extra-cimiteriale (tipo domiciliazione privata) debbono comunque rinvenire stabile e sicura destinazione in apposito tumulo, ai sensi dell’art. 343 T.U. Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265: sono, cioè, vietati i vorticosi giri di walzer, per le ceneri.
          Sono il regolamento municipale di polizia mortuaria (art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000) L’eventuale legge regionale o lo stesso atto d’affido a stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie, da elevare e riscuotere secondo modalità, termini e procedure di cui alla Legge n.689/1981. Residualmente, se l’infrazione dovesse riguardare il solo T.U. Leggi Sanitarie o il regolamento nazionale di polizia mortuaria relativamente al trasporto dell’urna il rinvio d’obbligo sarebbe all’art. 358 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 così come modificato dall’art. 16 del D.Lgs n.196/1999.

          La legge n.689/1981 costituisce una vera e propria legge generale per tutte le violazioni amministrative punite con il pagamento di una somma di denaro, sia per quelle violazioni amministrative originariamente previste come tali, sia per quelle divenute amministrative per effetto di un provvedimento di depenalizzazione. Con tale legge sono stati dettati i principi generali, sostanziali e processuali concernenti l’illecito amministrativo, in estrema sintesi:

          per essere puniti occorre aver compiuto 18 anni, avere la capacità di intendere e di volere ed aver agito per dolo o quantomeno per colpa;

          l’illecito amministrativo, a differenza del reato, può essere previsto da una legge statale o regionale;

          nel caso di concorso apparente di norme (cioè quando uno stesso comportamento integra gli estremi di più illeciti amministrativi, oppure integra gli estremi di un reato e quelli di un illecito amministrativo), la norma speciale deroga a quella generale; tuttavia qualora il concorso apparente riguardi una norma penale e una norma regionale, prevale sempre la norma penale, cioè quella statale;

          in caso di concorso di persone nell’illecito, ciascuno soggiace alla sanzione per l’intero, salvo che la legge disponga altrimenti;

          l’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria non si estende agli eredi;

          le persone giuridiche sono tenute al pagamento in solido con l’autore del fatto, quando questi rappresenta l’ente o ne è dipendente ed ha agito nell’esercizio delle sue funzioni;

          l’illecito amministrativo tentato non è perseguibile.

          Distinti saluti.

  3. buongiorno,
    ho l urna cinweraria con le ceneri di mia mamma ed ho variato comune di residenza.
    Premetto che subito dopo la cremazione avvenuta nel comune di Savona, ho pagato regolari marche da bollo per istanza di affido e relativa autorizzazione (presso la mia precedente residenza presso il comune di Albisola Superiore)oltre ad un versamento di 50 euro x affido: ora mi sono trasferita presso un comune limitrofo e oltre alle marche per le varie richieste ed autorizzazioni, mi chiedono un nuovo versamento di 50 euro x affido!!!
    E’ REGOLARE???
    grazie , cordiali saluti

    Lucia etere

    1. X Lucia,

      si la procedura è legittima, in quanto il Comune, con un’accorta politica tariffaria, anche per disincentivare vorticosi giri di walzer delle urne cinerarie (vige per sempre il principio di stabilità delle sepolture) può con atto del Consiglio Comunale istituire uno speciale diritto fisso sul rilascio dell’autorizzazione all’affido per spese d’istruttoria, in realtà questa somma richiesta varia molto da Comune a Comune e non vi sono – ad oggi, linee d’indirizzo precise ed omogenee.

  4. X Evelina,

    In Sardegna, la LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2012, n. 4, in tema di cremazione e successiva destinazione delle ceneri, è molto scarna e lacunosa, o meglio, per la normazione di dettaglio opera un prudente ed assennato rinvio al regolamento comunaale di polizia mortuaria.

    Certo, da parte di Sua madre si può configurare laa fattispecie di “abbandono delle ceneri”, punibile almeno in via amministrativa con sanzione pecuniaria.

    In effetti, con la sottoscrizione dell’atto di affido l’affidatario assume precise obbligazioni con il Comune, addirittura con riflessi penali, se ad esempio le ceneri per mancata custodia fossero profanate, quali potrebbero esser le conseguenze, per l’affidatario inadempiente?

    Mi sia consentito un consiglio spassionato: Sua madre deve “rinsavire” dalla mattana di lasciare le ceneri incustodite, perchè rischia davvero tanto, e presentare formale istanza di retrocessione dell’urna cineraria, solo dopo questo passaggio ineludibile le stesse rientreranno nella disponibilità degli aventi diritto, magari per un nuovo affido.

  5. X Evelina,

    da quale Regione d’Italia scrive? Sarebbe importante saperlo, perché la normativa in materia di affido varia molto ( purtroppo!) in base alle diverse realtà territoriali che abbiano normato, nel dettaglio, una fattispecie così complessa e foriera di conteziosi.

    Senza questo elemento fondamentale mi è impossibile risponderLe compiutamente.

    Aggiungo, solo, laconicamente che per come è disegnato e costruito l’istituto dell’affido famigliare o personale delle urne cinerarie, il Legislatore, piuttosto, si sarebbe immaginato una fuga romantica e “postuma” dell’affidatario con le ceneri, senza decreto di trasporto, piuttosto di un abbandono delle stesse.

    L’amore verso una persona cara, ancorché scomparsa, dovrebbe vincere anche il buio della morte, secondo i più idealisti (ecco il perché, cioè il senso ultimo, della custodia delle ceneri presso un domicilio privato), ma si sa, al di là degli slanci lirici del primo momento, gli umani rimangono inguarbili ed egocentrici, nonché irrazionali, PECCATORI!

    1. Buonasera Carlo,sono della Sardegna,il comune dove andrò a vivere è Decimomannu in Provincia di Cagliari.
      Pensandoci ma ci sarà qualcosa come(abbandono dell’urna?) e io posso ereditare mio padre?

  6. Salve,ho un problema (premesso che il mio comune di appartenenza mi ha già fatto l’autorizzazione di spostamento dell’urna di mio padre) pero’ ho un dubbio,l’affido c’è l’ha mia madre ma da qualche mese se ne andata via di casa ovvero non abbiamo più rapporti,ora mi ritrovo a cambiare residenza,e nel comune dove andrò a vivere mi potrebbero fare storie perché non sono il primo affidatario.
    Ora mi chiedo,se al comune di appartenenza non mi hanno fatto storie perchè io ho presentato richiesta di trasferimento con tanto di marca da bollo non gli basta la richiesta fatta dal l’altro comune?spero che mi date un aiuto

  7. Gentile e carissima Laura,

    il Suo nobile intento di mantenere unita la famiglia, anche attraverso un lutto così profondo, come la perdita di una giovane vita, Le fa onore.

    La polizia mortuaria, purtroppo, anche se si sforza di rispettare i sentimenti di pietà verso i defunti, alla volte, nella sua crudezza, non è malvagia, bensì “spietata”…dura lex, sed lex, come dicevano gli antichi romani.

    1) Il titolo di affido famigliare (o personale) può esser variato, occorre una rinuncia scritta rivolta dal primo affidatario al comune che ha rilascito l’atto di affido ed un atto di disposizione da parte del nuovo affidatario, cui seguirà il perfezionamento di un secondo atto di conferimento delle ceneri, da parte del comune in cui materialmente avverrà la custodia dell’urna presso un domicilio privato.

    2) L’istituto dell’affido di cui alla Legge n.130/2001 è disciplinato, quanto alla norma quadro ed attuativa, da apposita legge regionale, e nel dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria

    3) Titolare della funzione di affido è il comune nel cui territorio le ceneri saranno conservate.

    4) La giurisdizione comunale in merito all’affido dell’urna non può eccedere i confini amministrativi del comune stesso, in quanto questi provvedimenti su base regionale o, meglio ancora regionale scontano il pesante limite della territorialità.

    5) Tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia non esiste una sorta di proprietà transitiva tra le due Leggi Regionali in materia di polizia mortuaria, ogni autorizzazione esaurisce il proprio effetto entro l’ambito geografico dell’Autorità Comunale che l’ha perfezionata e rilasciata. (esempio: il Comune di Castenaso non ha nè titolo nè competenza per autorizzare un affido, se quest’ultimo avverrà fuori comune, peggio ancora se in un Comune del Friuli Venezia Giulia)

    6) Il comune a quo, cioè quello di primo affido, una volta verificato lo Jus Sepulcri delle ceneri, ossia il loro titolo di accoglimento in altro comune ed in altra sede si limita ad emettere il decreto di trasporto, affinchè sia preventivamente individuato ed autorizzato il luogo del nuovo affido (tutti i trasporti funebre, compresi quelli di urne cinerarie, soggiacciono, infatti, alla regola della tipicità = debbono esser precisamente definiti oggetto del trasporto, luogo di partenza, di arrivo ed il titolare del decreto di trasporto che, anche se privato cittadino, è considerato incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Codice Penale.

    7) A memoria…e se non erro, la turnazione dell’affido tra gli aventi diritto a disporre dell’urna è espressamente prevista solo dalla Regione Toscana, si tratterebbe, quindi, di un affido multiplo, con affidatario a “geometria variabile” del resto, in Tutt’Italia vale il principio implicito di unità nello spazio e nel tempo, vale a dire: le ceneri, nello stesso momento, debbono esser depositate in uno ed un solo luogo.

    1. buonasera
      desideravo sapere quanto segue: le ceneri sono a casa di mio suocero residente in roma. adesso però non vuole più tenerle in casa e vorrebbe portarle alla seconda casa al mare di Marina di Camerota dove peraltro era il desiderio della defunta. E’ fattibile lo spostamento in tal senso? la casa viene abitata solo nei mesi estivi. grazie

      1. X Chiara,

        Il volere del de cujus, nella electio sepulchri, è sovrano, quindi si sarebbe già dovuto provvedere in tal senso già al momento della formazione del primo atto d’affido. Soprassedendo su questi aspetti di lieve illegittimità nella prima dichiarazione da parte del coniuge superstite, il trasferimento è senz’altro possibile dietro rilascio di un nuovo atto di affido (in cui – sostanzialmente cambia solo la domiciliazione dell’urna) cui seguirà il perfezionamento di un semplice decreto di trasporto ceneri. L’urna avrà comunque, quale elemento imprescindibile e pre-condizione necessaria, ex art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie, stabile, confinata e sicura destinazione (insomma di dovrà allestire un piccolo tumulo).
        L’unica criticità reale potrebbe, invero, esser rappresentata nel momento della custodia (e ciò comporta di…”vivere” con l’urna) che implica, comunque, un elemento di vicinanza fisica e famigliare con i resti cremati della persona cara, non solo dal punto di vista affettivo, etico e morale, ma anche dal versante delle responsabilità giuridiche che dall’atto di affido sorgono.

  8. Salve vorrei una risposta a una domanda che mi sta molto a cuore.Io sono l’affidataria delle ceneri di mio fratello deceduto all’eta’ di 23 anni nel 1992.Era stato seppellito in terra ma poi una volta riesumato,io e i miei familiari abbiamo deciso di tenerlo con noi.Poi io mi sono sposata e ho portato le ceneri con me in friuli venezia giulia questo con grande dispiacere di mia mamma visto che avrebbe voluto tenerlo con lei.Ora io vorrei sapere se si puo’ cambiare l’affidatario,o se e’ possibile affidarlo temporaneamente a lei che vive a bologna,per il mio comune qui in friuli non ci sono problemi ma sto trovando ostacoli nel comune di castenaso.Io so che si puo’ fare un affido temporaneo se comunicato,ma vorrei essere certa esista una legge in merito.ringrazio per la vostra risposta,e tengo a precisare che siamo rimasti una famiglia molto unita non ci stiamo litigando un caro che e’ venuto a mancare,ma vorrei dare a mia mamma anziana questo piccolo conforto avere con se una piccola parte ancora del figlio.grazie ancora..laura

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