A Savona la GM approva un disciplinare sulla cremazione

E’ stato approvato dalla Giunta Municipale di Savona il “disciplinare relativo la cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri”, con il quale l’amministrazione comunale di Savona dà applicazione alla normativa regionale e nazionale in materia.
“Desidero esprimere soddisfazione” dichiara l’assessore comunale ai Servizi Cimiteriali Luca Martino, “per aver dato attuazione, con un gesto di civiltà, alle normative in materia e aver dato così risposta alle numerose richieste pervenute dai cittadini, che sono state espresse fortemente negli ultimi anni. Una libera scelta che oggi è possibile concretizzare a Savona, secondo le modalità previste”.
Il disciplinare modificherà ed integrerà, secondo quanto deliberato, il Capo IX – Cremazione del vigente regolamento comunale dei servizi mortuari e cimiteriali, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 558 del 13 dicembre 1982.
La conservazione delle ceneri può avvenire mediante affido all’urna, tumulazione della stessa oppure dispersione cumulativa custodita nel cinerario comune. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale (legge n.24/2007) e, in sintesi, in apposita area cimiteriale, fuori del recinto cimiteriale, a mezzo spargimento o interramento dell’urna cineraria, in mare a mezzo spargimento o affondamento dell’urna.
La giunta savonese ha inoltre deliberato che i servizi oggetto del Disciplinare vengano erogati previo pagamento delle relative tariffe, che verranno determinate con proprio provvedimento, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

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2 thoughts on “A Savona la GM approva un disciplinare sulla cremazione

  1. In effetti è curioso che un comune disciplini lo sversamento delle ceneri in mare laddove il mare non ci sia, in quanto quando un’attività amministrativa sia soggetta ad un’autorizzazione, l’autorizzazione è rilasciata dall’organo competente nel luogo dove l’attività, oggetto di autorizzazione, deve essere esercitata, infatti il limite che ogni norma ha, a prescindere dal suo rango o da altro, è il limite del potere del soggetto che emana la norma.

    Da ciò discende la conseguenza – del tutto elementare ed ovvia – per cui le “norme” locali non possono che avere effetti che nell’ambito del territorio comunale e non possono continuare ad esplicare i propri effetti di norma al di fuori del proprio ambito geografico.

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