Cosa succede degli arredi e lapidi cimiteriali

Ciò che si può fare o si deve fare su lapide su loculo, copritomba, lapide su fossa e sepolture cimiteriali in genere è stabilito, per la maggior parte dei casi, nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Talvolta le norme possono trovarsi anche nel contratto di concessione, o nelle norme attuative del piano regolatore cimiteriale, o – infine – nell’ordinanza che regola le esumazioni ed estumulazioni. Per cui, per sicurezza, consigliamo di rivolgersi non all’impresa funebre o al marmista, ma direttamente agli uffici comunali competenti, per conoscere come comportarsi.
Ciò premesso, vediamo di enunciare i principi generali che vigono nei cimiteri, per tali situazioni:
1. Il cimitero è area demaniale e quindi tutto ciò che entra in un cimitero è soggetto alle norme stabilite in via regolamentare o negli strumenti attuativi delle norme di settore.
2. Le uniche norme statali di polizia mortuaria sono contenute negli articoli 63 e 99 del DPR 285/1990, che però si riferisce ai concessionari di sepoltura privata:


ART. 63
I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
ART. 99
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

3. Nel caso di una sepoltura privata (edicola funeraria, sepolcro, cappella, ecc. costruito dal concessionario dell’area vi è un progetto, approvato, e per l’intera durata della concessione i materiali che si introducono nel cimitero per realizzare la sepoltura sono di proprietà del concessionario dell’area, che provvede a garantirne la manutenzione, ma devono restare nel cimitero in quanto vi è il vincolo di destinazione a sepoltura, secondo il progetto approvato.
4. Nel caso di loculo avuto in concessione dal Comune (o dal gestore del cimitero), in molti casi si ha che la lastra di marmo è stata acquistata dal gestore concedente che la mette a disposizione del concessionario, il quale deve garantirne la manutenzione ordinaria per il periodo di concessione, ma la lastra resta di proprietà del concedente.
Solo nel caso in cui il loculo sia stato concesso privo di lapide, questa è di proprietà del privato concessionario per la durata della concessione. La lastra potrà essere tolta dal loculo e portata fuori del cimitero solo con autorizzazione comunale (per evitate abusi o sparizione di lapidi). Lo stesso dicasi degli arredi tombali sulle lapidi.
Se sono rimovibili, possono essere portati fuori cimitero solo dal proprietario e su specifica autorizzazione del gestore del cimitero.
Se prima del termine della concessione nessuno dei concessionari ha fatto richiesta di prelevare le cose di proprietà, queste diventano – per accessione art. 934 Cod. Civ. – proprie del proprietario del cimitero (che nella quasi totalità dei casi è il Comune).
Il gestore del cimitero può riutilizzarle nei modi stabiliti dal regolamento oppure, se ve ne sono le caratteristiche, diventano rifiuto e come tale trattato.
5. Le fosse dei campi di inumazione in concessione a privati (ad es. per 20, 99 anni), seguono i criteri del punto precedente.
6. Le fosse dei campi comuni, non essendo date in concessione, sono spazi pubblici in cui ogni sepoltura deve essere individuata con un cippo, con le caratteristiche stabilite dal DPR 285/1990. Generalmente con regolamento comunale o con altri provvedimenti della stessa Autorità viene consentito di collocare copritomba e/o lapidi su ciascuna fossa, secondo specifiche prestabilite.
Ordinariamente quei manufatti devono restare per tutto il tempo in cui un feretro è ivi sepolto, proprio per garantirne la identificazione.
E al termine del loro uso identificativo questi manufatti seguono quanto stabilito dal regolamento comunale e cioè vengono tolti in forma massiva per procedere alle esumazioni.
Talvolta il regolamento prevede che lapidi/copritomba che siano riutilizzabili vengono destinate a sepolture per i meno abbienti. Nella maggior parte dei casi, invece, diventano rifiuto e trattati di conseguenza (riciclo, smaltimento).
Non ci risulta che per i copritomba e le lapidi sia ammessa, previa autorizzazione del gestore cimiteriale, l’asportazione da parte del cittadino che li ha posati.
Ci risulta, invece, che sia consentito – sempre con autorizzazione – l’asportazione di elementi mobili, come i vasi, di pietra, marmo o metallo. Anche in questo caso, però, laddove nessuno abbia chiesto l’asportazione autorizzata prima delle operazioni massive di esumazione, tali elementi mobili divengono nella disponibilità del gestore del cimitero, che di norma li tratta come rifiuti.

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