Art Bonus: condizioni di utilizzo e benefici fiscali se usato in cimitero

Una possibile soluzione di finanziamento per tombe artistiche pubbliche e zone monumentali cimiteriali è lo strumento dell’Art Bonus, introdotto nel 2014 per favorire il mecenatismo culturale.
L’Art Bonus consiste in un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
In pratica, il mecenate (cittadino, impresa o ente) recupera fiscalmente oltre la metà della donazione sotto forma di sconto sulle imposte.
Questo credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nei tre anni successivi alla donazione.
Si evidenzia che esistono limiti quantitativi. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è fruibile entro il 15% del reddito imponibile annuo, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa fino al 5‰ dei ricavi annui.
Ciò significa, ad esempio, che un privato con 40.000 € di reddito annuo può donare importi anche elevati.
Ma potrà detrarre il 65% di ciascuna donazione solo fino al tetto del 15% del suo reddito (6.000 € in questo caso, con 3.900 € di credito d’imposta recuperabile).
Il credito Art Bonus è utilizzabile in compensazione sulle imposte (IRPEF, IRES) dovute.

L’Art Bonus si applica esclusivamente alle donazioni a favore di beni culturali pubblici o di appartenenza pubblica.
La normativa (DL 31/05/2014 n.83, art.1, convertito in L.106/2014) specifica che il bonus copre interventi su:
– Beni culturali pubblici (manutenzione, protezione e restauro).
– Istituti e luoghi della cultura pubblici (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, ecc.) e altri enti culturali, compresi teatri, fondazioni lirico-sinfoniche e così via.
– Strutture pubbliche dello spettacolo (realizzazione, restauro, potenziamento).
In tutti i casi, il presupposto è che i fondi vadano a sostenere patrimonio culturale in mano pubblica.
Non sono ammessi al beneficio fiscale gli apporti liberali destinati a beni culturali di proprietà privata, pur di interesse storico-artistico, anche se il proprietario è un ente non profit o ecclesiastico.
E questo è il motivo per cui nel settore cimiteriale è possibile utilizzare questo strumento solo per il recupero o restauro di parti di cimitero nelle strutture di servizio al pubblico o anche di tombe, non di proprietà di privati.

In altre parole, una donazione per restaurare una bellissima tomba in stato di degrado – bene vincolato, ma appartenente a un soggetto privato – non dà diritto al credito d’imposta Art Bonus.
Benefici: chi effettua donazioni Art Bonus non solo gode del credito d’imposta, ma ottiene anche il pubblico riconoscimento come mecenate (se lo desidera).
Ad esempio, molti Comuni pubblicano l’elenco dei donatori, apponendo spesso all’ingresso del bene restaurato una targa di ringraziamento.
Nel caso di interventi su tombe monumentali (se ammissibili), il mecenate otterrebbe quindi visibilità e un consistente risparmio fiscale.
A Torino, il Comune ha lanciato un appello per salvare il patrimonio artistico del Cimitero Monumentale ricordando ai privati e alle fondazioni che si può utilizzare l’Art Bonus per i restauri: “Coloro che contribuiranno al restauro di un’opera appartenente al Comune, potranno detrarre fiscalmente in tre anni il 65% dell’importo dall’IRPEF”[VEDI].

Un interessantissimo approfondimento sulla valorizzazione storico artistica dei cimiteri, che illustra in maniera più dettagliata gli aspetti dell’Art Bonus per i cimiteri e le tombe, avrà luogo nel corso organizzato da Euroact WEB srl il 15 ottobre 2025 e tenuto dalla Dr.ssa Renata Santoro (AFC Torino e Responsabile Gruppo di lavoro su valorizzazione dei cimiteri della Sefit).
Informazioni reperibili cliccando: Valorizzazione dei cimiteri normativa vigente a supporto e proposte di legge avanzate

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