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244 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. Buongiorno,
    scrivo da un ufficio comunale in Veneto.
    Il mio quesito è il seguente: se la concessione di un sepolcro familiare è intestata a due diversi soggetti, la richiesta di apertura dello stesso sepolcro per tumulare la salma di un parente deve essere sottoscritta da entrambi i titolari? O può richiederla anche solo uno dei due “in nome e per conto” anche dell’altro avente diritto?
    Deve comunque esserci sempre l’accordo di entrambi i concessionari?

    Grazie,
    Sara

    1. X Sara,

      Dalla co-intestazione della concessione cimiteriale deriva una comunione solidale e forzosa, e quindi, INDIVISIBILE.
      Ciò pone tutti gli aventi diritto, portatori, in vita, dello stesso jus sepulchri, su un livello di pari ordinazione, ragion per cui sarà la cronologia degli ineluttabili eventi luttuosi a stabilire l’ordine di ingresso dei rispettivi feretri nelle loro celle sepolcrali. Chi prima muore…insomma: MEGLIO ALLOGGIA!!! Per una trattazione più completa ed esauriente si prega di porre il quesito; magari munito della necessaria documentazione in possesso (atti concessori, reg. com. di polizia mortuaria) ad info@funerali.org ponendo genericamente il problema alla cortese attenzione della REDAZIONE tutta.

  2. mio nonno ha acquistato una concessione perpetua di un loculo singolo all’interno del cimitero di Guidonia Montecelio, una volta deceduto è stato tumulato all’interno, adesso è venuta a mancare la figlia(mia madre), l’abbiamo cremata e vorremmo tumulare l’urna nel loculo di mio nonno (perpetuo).

    Mio nonno aveva altri 5 figli (tutti deceduti) ci sono ovviamente i figli (miei cugini). Per poter tumulare mamma devo chiedere l’autorizzazione anche a loro quali aventi diritto? O posso tumulare mamma autorizzando solo io l’apertura del loculo?

    1. E – alla fine – perchè no?
      Facciamo finta che la concessione perpetua non sia la c.d. “tomba chiusa”, (= divieto di apertura assoluto del tumulo) ma anzi un manufatto pluriposto. Sarebbe perfettamente legittimo che la figlia, nelle sue spoglie mortali, idealmente trovasse l’eterna requie nel sepolcro paterno. Lo stesso criterio si applica anche al singolo loculo, se non sussistono divieti specifici in sede locale, tutti da verificare, Sua Madre come Figlia del fondatore del sepolcro ha senz’altro maturato lo jus sepulchri (diritto alla tumulazione).
      L’urna non pone problemi di spazio all’interno della cella sepolcrale, tutti gli oneri saranno a Suo carico.

  3. Si può lasciare tramite testamento scritto la cappella gentilizia ad un’altra persona che non è della famiglia,
    la persona che si è impossessata delle chiavi della cappella non vuole dare tale chiavi ,premetto che è sepolta mia nonna madre di mio padre.
    Cosa posso fare?
    Grazie

    1. Comunque sia (ereditarietà o meno di cappella privata ed originariamente gentilizia) le chiavi debbono esser consegnate anche a Lei, affinchè Ella possa esercitare in modo pieno ed effettivo il suo diritto secondario di sepolcro. Trattasi di diritto poliedrico, alcuni lo ritengono una semplice servitù di passaggio (iter ad sepulchrum, nell’antico diritto romano), altri, invece, un diritto di godimento personalissimo e non traslabile in capo a soggetti terzi. Il diritto secondario di sepolcro attiene agli atti votivi e di pietas (offici funebri, deposizione di fiori o arredi…o anche una semplice visita) e non può mai esser leso, inibito o compresso, men che meno in maniera arbitraria e forzosa. Unico problema: la causa è già vinta in partenza, ma bisognerà, pur sempre, adire prima il giudice civile, per suscitare un giudizio sul merito…con tutta l’alea insita in ogni umano giudizio con rito contenzioso.

  4. Buonasera.
    Non ho trovato cenni sul Vostro sito riguardo un fatto che ha straziato numerose famiglie, oltre alla mia.
    Si tratta di un grave fatto accaduto al Cimitero Vantiniano di Brescia nel 2021 e che ancora oggi si trascina…. Presso questo cimitero c’è un’area dedicata ai bambini mai nati. I resti dei bambini seppelliti tra il 2007 e 2016 sono stati esumati senza darne informazione diretta alle donne e famiglie che avevano dato il consenso alla sepoltura e che si sono trovate, da un giorno all’altro, senza le tombe dei loro bambini. In una nota il Comune rivendica la legittimità formale delle azioni intraprese ma mi domando se non si possa fare qualcosa di concreto per rivendicare un diritto quanto meno all’informazione, se non si può avere diritto al Rispetto umano.
    Noi per esempio avevamo fatto richiesta di poter collocare una lapide in marmo: abbiamo seguito tutta la procedura burocratica, rispettando norme, carte bollate e spese per poterla realizzare….i nostri riferimenti quindi li avevano….la lapide, almeno quella, era di nostra proprietà….anche quella ci hanno rubato…..
    Vorrei capire meglio, se possibile…..
    Grazie
    Alcuni riferimenti ad articoli e testimonianze.
    https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/tolte-le-tombe-dei-bimbi-mai-nati-mi-sono-sentita-persa-1.3641448
    https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/bimbi-mai-nati-perch%C3%A9-non-c-era-un-avviso-su-ogni-tomba-1.3642556
    https://news.robadadonne.it/cimitero-dei-feti-brescia/

  5. Ordinanza del Sindaco di Alba Adriatica provincia di Teramo N.14 del 06-04-2020 ogetto: Estumulazxione Ordinaria Loculi Cimiteriali dice: ” Si invitano tutti i parenti in vita dei defunti tumulati nei sudetti blochhi con contratti di concessione scaduta a contattare entro il 30.09.2020, il Servizio Cimiteriale per fornire le personali volonta inmerito al deposito dei resti mortali dei propri defunti a provedere al pagamento di eventuali arretrati”. La salma del mio padre e stata estumulata in data 10/04/2020 solo quatro giorni dopo Ordinanza del Sindaco. Quello che ho fatto Comune di Alba/Servizi Cimiteriali è lecito/legale?

    1. X Elzbieta,

      se rimaniamo ancorati ad una lettura molto formale della norma in questione, alla scadere della concessione dovrebbe assere il concessionario, motu proprio, ad attivarsi presso gli uffici comunali di polizia mortuaria, per disporre delle spoglie mortali racchiuse ancora nel tumulo, così da riconsegnare libero il manufatto, il giorno stesso dell’estinzione per causa naturale del rapporto concessorio. E’, tuttavia, consueto e di grande lungimiranza adottare un’ordinanza generale con cui disciplinare nel dettaglio le operazioni cimiteriali, magari redatta di concerto con la locale A.USL. Trattandosi, pur sempre di un procedimento amministrativo che sfocerà nel materiale disseppellimento di uno o più feretri, anche per ragioni meramente interne ed organizzative della macchina comunale a suddetta ordinanza deve per legge esser conferita adeguata pubblicità-notizia (affissione all’albo pretorio o all’ingresso del camposanto) ed un tempo congruo di permanenza, affinchè detto provvedimento abbia adeguata visibilità. I Comuni più virtuosi, pur non essendo obbligati in tal senso, a volte cercano di risalire attraverso ordinaria corrispondenza ai concessionari o loro aventi causa, così da informarli personalmente sulla scadenza della concessione ormai prossima, affinchè essi possano esercitare i loro diritti di pìetas. MI sorge pertanto un dubbio: il 30.09.2020 sembra proprio esser il termine ultimo per intervenire sul procedimento in atto e stabilito dal Comune, ma nulla vieta che si possa provvedere anche con un certo anticipo, magari su impulso di parte, prima che il gestore si attivi di default. Forse qualcuno – avente titolo – ha già deciso di estumulare, tenendo Lei all’oscuro di questa decisione. Se, invece, la mossa repentina ha – di fatto – inibito ingiustamente il suo diritto a dare nuovamente sepoltura privata e dedicata ai resti mortali rinvenuti, si valuti attentamente l’entità del danno patito, facilmente in sede civile.

  6. In merito alla non obbligatorietà della presenza del coordinatore sanitario alle estumulazione ordinarie, e visto il DPR 285/90, vorrei sapere se esistono sentenze in merito, anche di cassazione, o del consiglio di stato o altro ritenuto utile giuridicamente.

    1. Molto dipende dalle rispettive leggi regionali promulgate dalle singole Regioni o da semplici atti amministrativi d’indirizzo assunti dalle amministrazioni periferiche dopo il processo di devulution (sgangherata e scoordinata) che ha subito con il DPCM 26 maggio 2000 il regolamento nazionale di polizia mortuaria. Si rammenta, poi, che il coordinatore sanitario è figura abrogata almeno dal 1993, ed esso, laddove richiamato testualmente, debba esser inteso come la funzione di vigilanza igienico-sanitaria sulle attività di polizia mortuaria. Vi sono Comuni, tra l’altro, che “de-medicalizzano” le operazioni cimiteriali con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui agli artt. 82 e 86 D.P.R. n. 285/1990, magari adottata di concerto con l’A.USL territorialmente competente. In essa si fisseranno, con un preciso protocollo operativo, le puntuali istruzioni cui necrofori ed affossatori dovranno necessariamente attenersi, ad esempio nella verifica sullo stato di scheletrizzazione di un cadavere. E’fatta sempre salva l’obbligatoria presenza di personale sanitario, quando particolari circostanze di effettiva pericolosità, richiedano l’intervento di medicina pubblica (da intendersi quale Autorità Sanitaria deputata alle funzioni necroscopiche e di supervisione).

      1. Grazie per la risposta. Volevo integrare dicendo che si tratta di un cimitero comunale a Palermo, e che comune e regione non hanno legiferato in modo difforme dal DPR 285/90. In tal caso mi pare di capire che quanto eccepito da Bruschi-Panetta nel Nuovo Ordinamento di Polizia Mortuaria, e cioè che la presenza del medico nelle estumulazioni ordinarie non sia necessaria, sia corretta laddove non sono intervenute leggi o regolamenti diversi. Ho capito bene?

  7. Buonasera, risiedo nel Comune di Vasto (CH) e volevo porvi questo quesito:
    Nel 1926 in occasione del decesso del padre, il mio bisnonno comprò una tomba interrata con 4 loculi; lui (mio bisnonno) aveva 4 figli. Successivamente lui è morto andando ad occupare il secondo loculo e successivamente si è aggiunta anche la moglie.
    Nel tempo 3 dei figli sono morti (e successivamente anche le rispettive mogli), e passati gli anni dovuti, i resti furono ridotti nelle cassette apposite sempre all’interno della stessa tomba, per fare spazio ai rispettivi nipoti.
    In occasione del decesso dell’ultimo figlio nel 2001 (mio nonno), nella tomba sono attualmente tumulate 6 persone (4 nei loculi e 2 a terra) di cui alcune decedute da oltre 30 anni, quindi chiedevo se era possibile obbligare i rispettivi eredi alla riduzione in cassette dei propri estinti per far posto (in futuro) ai figli e alla moglie.

    1. X Nicola,

      no! Non è possibile OBBLIGARE nessuno. Gli atti di disposizione sulle spoglie mortali, afferendo ad interessi morali, di pìetas, quindi alle cose dello spirito, sono adottati liberamente da chi abbia titolo per richiederli ed ottenerli: sono diritti assoluti, non successibili, di natura personalissima e quindi INCOERCIBILI!

  8. Salve, vorrei un’informazione. Mia nonna ha due figli, mio padre e mio zio. Vuole essere cremata, ma mio padre e mio zio non si parlano e non sappiamo come fargli firmare i moduli necessari. Quale ente potrebbe intervenire per aiutarci in questi casi? Avvocato, assistente sociale? Grazie dell’informazione

    1. X Francesca,

      l’organismo deputato a dirimere queste controversie sulla electio sepulchri è naturalmente il Giudice Ordinario, affinche si accerti la reale volontà del de cujus, il cui volere, nelle possibili destinazioni per il proprio post mortem, è SOVRANO!

    2. Basta semplicemente far scrivere di suo pugno e datare la volontà di essere cremata dalla nonna. Sono le sue volontà testamentarie che non possono essere messe in discussione dai figli. Ovviamente occorre la pubblicazione del testamento per verificare che non ci siano disposizioni postume da far valere. Ma in questa maniera la nonna è sicura di lasciare chiare istruzioni in proposito. Altra soluzione ancor più semplice, se nella sua zona vi è una società di cremazione è quella di far iscrivere la nonna alla So.Crem. A quel punto il Presidente diventa l’esecutore testamentario della volontà della cremazione anche contro il volere dei figli. Ecco un esempio di volontà di essere cremato: https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/cremazione/propria-volonta/esempio-volonta-di-essere-cremato

  9. buonasera. ho un quesito credo interessante per tutti. in base ad una concessione del 1901 è stata edificata una cappella nel cimitero di Taranto. Ora gli eredi si vedono richiedere dal comune il pagamento (importante) di una concessione in quanto, per il comune, la concessione iniziale non era perpetua e comunque non poteva essere superiore ai 99 anni. Ritengo che in assenza di termini nell’atto concessorio si debba ritenere che la concessione sia perpetua. Il RD del 1942 nulla dice, il DPR del 1975 neppure….. Come dobbiamo considerare la concessione? Perpetua? 99 anni? a far data da quando?
    GRAZIE

    1. X Maria Teresa,

      vigenti i vecchi regolamenti nazionali di polizia mortuaria R.D. n. 42/1981 e n.448/1892 le concessioni cimiteriali avrebbero potuto esser tanto a tempo determinato, pure eccedenti i 99 anni, quanto a tempo illimitato, ossia perpetue.
      Solo il D.P.R. n. 803/1975, confermato dall’attuale D.P.R. n. 285/1990 abroga l’istituto della perpetuità e stabilisce, salvo rinnovo, in un max. di 99 anni la durata di un rapporto concessorio.
      Non mi addentro più di tanto nel contenzioso de quo, ma il Suo Comune, evidentemente con la riforma del proprio regolamento cimiteriale, pare proprio aderire ad una scuola di pensiero giuridico e dottrinario, formatosi di recente proprio nei tribunali amministrativi territoriali di diverse zone d’Italia (ma non ancora pienamente suffragato dal Consiglio di Stato) secondo cui la stessa natura demaniale del camposanto, e per attrazione dei sepolcri privati in esso costruiti, inibirebbe qualsiasi pretesa di perpetuità. Essa infatti impingerebbe contro la stessa natura del bene “cimitero” (demaniale, appunto) ingenerando surrettiziamante un occulto diritto di piena proprietà su di una porzione del medesimo sepolcreto da parte dei concessionari, i quali appunto dispongono di una pubblica utilitas in base ad una concessione, non ad un atto di compravendita, inteso in senso civilistico. Le correnti di pensiero più progressiste o rivoluzionarie (?), almeno, ritengono, quindi, legittimo trasformare con atto d’imperio le concessioni a tempo indeterminato in concessioni al massimo sviluppate in un arco temporale di 99 anni dalla stipula dell’atto di concessione. Temo proprio il Suo caso ricada in quest’ultima fattispecie dai contorni dogmatici ancora incerti ed indefiniti. La situazione, pertanto, è ancora magmatica e fluida…si attendono novità, soprattutto dagli inevitabili contenziosi tra cittadinanza ed amministrazioni locali in tema di concessioni rilasciate sub specie aeteritatis, quando ciò sarebbe stato ancora conforme alla Legge.

  10. Buongiorno,
    avendo un’autorizzazione del 14/07/2021 da parte del Comune (situato in provincia di Arezzo, Toscana), alla dispersione delle ceneri di mio genitore defunto, posso rinunciare alla dispersione scegliendo la tumulazione senza incorrere in sanzioni ad esempio poiche’ passato un periodo temporale troppo ampio dal momento dell’autorizzazione stessa? Grazie

    1. X Davide,

      nella scelta di forma, modalità e luogo di destinazione della propria destinazione per il post mortem decide sempre la persona interessata, e sovrana è la Sua volontà (da provarsi con tutti i mezzi posti a garanzia dei diritti personalissimi previsti dalla Legge), a nulla valgono eventuali conflitti o disaccordi endo-famigliari, o scomodi ripensamenti.
      Di solito l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciata dallo Stato Civile, ha in sè la data di esecuzione di tale sversamento in natura (o apposito campetto cimiteriale), non è contemplata una scadenza proprio perchè trattasi di decisione irreversibile da parte del de cuius stesso, da cui scaturisce appunto un obbligo in capo a chi resta in questa valle di lacrime: esaudire l’intimo desiderio di veder disperse le proprie ceneri. E già sotto questo profilo potrebbe scattare qualche sanzione, in ultima istanza se i famigliari non provvedono spontaneamente sarà il Comune a procedere d’ufficio.

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