Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Buongiorno, devo trasferire l’urna di mia moglie da Napoli a Monaco di Baviera. In Germania il corriere DHL offre un servizio di spedizione per Urne all’estero (Costo in UE:50€). Esiste un servizio paragonabile in Italia per mandare l’urna in Germania? Grazie mille Chris

  2. Salve abito a Tenerife e vorrei portare l’urna contenente le ceneri di mia figlia dove vivo.
    Potreste dirmi per favore che prassi c’e’ da fare? Al momento l’urna si trova in un fornetto al cimitero. Nell’attesa di una vostra risposta vi ringrazio

    1. X Maria,

      Occorre premettere che il trasporto “internazionale” di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri è disciplinato da due trattati multilaterali. Uno è l’Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n.1379, l’altro è l’Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio di Europa, ratificato dalla Spagna ma non dall’Italia. Dal momento che, da un riscontro effettuato su indicazione del Ministero degli Esteri italiano nel repertorio delle convenzioni internazionali, edito dal Poligrafico dello Stato (anno 1996), ci risulta che la Spagna non faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali verso tale Paese non può seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati firmatari, vale a dire la sola autorizzazione del dirigente ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000.

      Pertanto, il trasferimento di urna cineraria in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt.28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, attualmente in vigore, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ.Min.Sanità n.24/1993), vale a dire che Lei, ottenuto il nulla osta all’introduzione da parte delle Autorità Diplomatiche Spagnole (= Consolato) dovrà rivolgere domanda al Comune Italiano dove si trovano adesso le ceneri allegando: 1) certificato dell’azienda USL attestante che i resti da completa cremazione sono stati raccolti in un’apposita urna saldata e sigillata, per evitarne anche la sola accidentale profanazione, e recante le generalità del defunto; 2) estratto dell’atto di morte. Istruita la pratica il Comune rilascia l’autorizzazione, dandone notizia al prefetto di frontiera o di transito o di scalo.

      L’italia non ha competenza per autorizzare o meno l’affido dell’urna a Tenerife, pertanto sarà compito delle autorità spagnole accordare questo provvedimento, in base alla loro legislazione nazionale in tema di servizi funerari.

    1. X Sergio;

      molto semplicemente: ai sensi dell’art. 80 comma 5 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, una fonte del diritto realmente applicabile quando sussistano rapporti di extra-territorialità tra Regione e Regione occorre unicamente il decreto di trasporto di cui al capo IV D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, rilasciato dal Comune di partenza, poi l’urna potrà esser liberamente trasferita con propri mezzi dal privato cittadino o anche spedita tramite corriere, il quale assumerà la funzione di “vettore”.
      Non è obbligatorio rivolgersi ad un’impresa funebre.
      L’autorizzazione al trasporto indicherà tutti gli estremi dello stesso (titolare del titolo di viaggio, mezzo impiegato, ovviamente oggetto del trasporto stesso) e dovrà sempre accompagnare l’urna durante tutto il suo percorso, dovendo necessariamente esser esibito in caso di eventuali controlli in itinere.

  3. Ho letto la precisazione che riguarda le regioni e in conseguenza reinvio il messaggio postato pocanzi.La regione di estumulazione dei resti mortali di mia nonna è l’Abruzzo e la regione di destinazione è il Lazio. Di seguito ripeto il messaggio inviato pocanzi.
    Buongiorno vorrei porre un quesito:dovrei estumulare da un loculo i resti mortali di mia nonna deceduta nel 1952 attualmente sepolta in un cimitero una altra regione per tumularli nella tomba di famiglia di cui è Lei stessa CONCESSIONARIA dal 1925.Non so in che condizioni troverò i resti che potrebbero anche essere mummificati ed in questo caso so che la legge prevede la cremazione e la successiva raccolta delle ceneri in una urna e non ci dovrebbero essere problemi a prendere in consegna l’urna cineraria da parte mia per il trasporto dal luogo di sepoltura al cimitero di destinazione.Se invece i resti fossero in condizioni tali da poter essere ridotti in una cassetta ossario l’amministrazione del Comune dove è sepolta, mi ha anticipato che non consegnerà la cassetta ossario nelle mie mani per il trasporto al cimitero di destinazione(tomba di famiglia di cui mia nonna è concessionaria), ma pretende che il trasporto dei resti mortali della cassetta ossario venga effettuato tramite una agenzia di pompe funebri.Ho chiesto informazioni al riguardo e mi è stato genericamente riferito che la cassetta ossario viene generalmente consegnata nelle mani di chi ne ha interesse e mi è stata dato come riferimento il regolamento di polizia mortuaria n.285/1990 oppure il 3516/1979; ma leggendo i regolamenti summenzionati non ho trovato nessun riferimento preciso che riguardi il trasporto della cassetta ossario dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione nelle mani di chi ne ha interesse.Vi chiederei conferma se l’Amministrazione Comunale del Cimitero di estumulazione DEVE consegnarmi senza alcuna eccezione l’urna cineraria con i resti di mia nonna e quale è l’articolo di legge ed il regolamento che obbliga l’Amministrazione Comunale alla consegna delle ceneri in modo da poterla eventualmente opporre ad un possibile rifiuto.Il secondo questito invece riguarda la cassetta ossario che già mi è stato anticipato che non verrebbe consegnata nelle mie mani, ma verrebbe trasferita dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione da una Agenzia di pompe funebri.In questo caso esiste un articolo di legge,una circolare o un comma nei regolamenti di polizia mortuaria che OBBLIGA a consegnare la cassetta ossario nelle mani di chi ne ha interesse(il sottoscritto nipote del de cuius) da poter opporre alla Amministrazione Comunale,oppure rimane nelle loro facoltà disporre il trasporto della cassetta ossario tramite Agenzia di Pompe Funebri nonostante il de cuius sia concessionario della tomba di destinazione? Si tenga presente anche che trattandosi di un trasporto dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione di circa 300 Km il costo non sarebbe indifferente.Vi ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta.

    1. X Mariano,

      situazione disperata? Direi proprio di no! Vediamo perchè.
      Nei trasporti mortuari tra Regione e Regione che pur abbiano autonomamente legiferato in tema di polizia mortuaria, vige ancora ed interamente, con il suo andamento “carsico” e a scomparsa il caro e vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Orbene secondo il suo art. 36 comma 1 il trasferimento delle ossa, una volta raccolte nell’apposita cassetta di zinco, è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative (occorre, insomma il decreto di trasporto) ma non alle speciali precauzioni igienico-sanitarie previste, invece, per il trasporto dei cadaveri, compresi gli automezzi comunemente denominati auto-funebri ed in possesso delle imprese di estreme onoranze. Vale, quindi questo principio: il trasporto, purchè autorizzato dal Comune a quo (quello di partenza) è libero e può esser effettuato da chiunque, anche dal privato cittadino con un veicolo proprio.
      Anche per le eventuali ceneri si applica la stessa regola ai sensi dell’art. 80 comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
      Per corroborare questa mia tesi ricorrerò ad un ragionamento a fortiori: come chiaramente esplicato dal paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, emanata, a suo tempo, ad implementazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 – la quale impone precetti severissimi per i trasporti funebre transfrontalieri, non si segue appunto per il trasporto di ceneri oppure ossa, con le conseguenze viste prima (non è necessario rivolgersi a tutti i costi ad un’impresa funebre) Se una norma di diritto internazionale statuisce questo modus operandi, perchè mai una norma di diritto interno (temo pure regionale) dovrebbe discostarsi da questo chiarissimo disposto enunciato nello jus positum dal sullodaato art. 36 comma 1 D.P.R. n. 285/1990?

  4. Buongiorno vorrei porre un quesito:dovrei estumulare da un loculo i resti mortali di mia nonna deceduta nel 1952 attualmente sepolta in un cimitero una altra regione per tumularli nella tomba di famiglia di cui è Lei stessa CONCESSIONARIA dal 1925.Non so in che condizioni troverò i resti che potrebbero anche essere mummificati ed in questo caso so che la legge prevede la cremazione e la successiva raccolta delle ceneri in una urna e non ci dovrebbero essere problemi a prendere in consegna l’urna cineraria da parte mia per il trasporto dal luogo di sepoltura al cimitero di destinazione.Se invece i resti fossero in condizioni tali da poter essere ridotti in una cassetta ossario l’amministrazione del Comune dove è sepolta, mi ha anticipato che non consegnerà la cassetta ossario nelle mie mani per il trasporto al cimitero di destinazione(tomba di famiglia di cui mia nonna è concessionaria), ma pretende che il trasporto dei resti mortali della cassetta ossario venga effettuato tramite una agenzia di pompe funebri.Ho chiesto informazioni al riguardo e mi è stato genericamente riferito che la cassetta ossario viene generalmente consegnata nelle mani di chi ne ha interesse e mi è stata dato come riferimento il regolamento di polizia mortuaria n.285/1990 oppure il 3516/1979; ma leggendo i regolamenti summenzionati non ho trovato nessun riferimento preciso che riguardi il trasporto della cassetta ossario dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione nelle mani di chi ne ha interesse.Vi chiederei conferma se l’Amministrazione Comunale del Cimitero di estumulazione DEVE consegnarmi senza alcuna eccezione l’urna cineraria con i resti di mia nonna e quale è l’articolo di legge ed il regolamento che obbliga l’Amministrazione Comunale alla consegna delle ceneri in modo da poterla eventualmente opporre ad un possibile rifiuto.Il secondo questito invece riguarda la cassetta ossario che già mi è stato anticipato che non verrebbe consegnata nelle mie mani, ma verrebbe trasferita dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione da una Agenzia di pompe funebri.In questo caso esiste un articolo di legge,una circolare o un comma nei regolamenti di polizia mortuaria che OBBLIGA a consegnare la cassetta ossario nelle mani di chi ne ha interesse(il sottoscritto nipote del de cuius) da poter opporre alla Amministrazione Comunale,oppure rimane nelle loro facoltà disporre il trasporto della cassetta ossario tramite Agenzia di Pompe Funebri nonostante il de cuius sia concessionario della tomba di destinazione? Si tenga presente anche che trattandosi di un trasporto dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione di circa 300 Km il costo non sarebbe indifferente.Vi ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta.

  5. Buongiorno. Mia madre è affidataria dell’urna contenente le ceneri di mio padre, deceduto nel 2014. Un anno dopo la cremazione ha cambiato comune di residenza, chiedendo le necessarie autorizzazioni ai comuni di partenza e di arrivo. Ora ha cambiato nuovamente residenza, ripetendo la procedura. Il nuovo comune di residenza – Alessandria – ha anticipato che chiederà il pagamento di 105 euro quale costo per un controllo che – dicono – verrà sicuramente effettuato. Considerando che mia madre percepisce solo un assegno sociale mensile di 470 euro, è possibile che le si richieda una spesa così ingente, richiesta tra l’altro mai pervenuta da parte degli altri comuni? Grazie.

    1. X Riccardo,

      è legittimo (poi sull’opportunità di tale scelta politica potremmo dissertare a lungo ed oziosamente) che il Comune con apposita declaratoria istituisca dei “DIRITTI FISSI” (per istruttoria o vigilanza) esigendo così una determinata somma di denaro, anche per l’istituto di affido famigliare delle ceneri. E’una maniera come un’altra per finanziare la complessa macchina della polizia mortuaria senza sempre attingere all’erario pubblico comunale alimentato dai tributi e dalle imposte principalmente locali. Su quest’aspetto v’è copiosa giurisprudenza costante in materia.

  6. Buongiorno, vorrei sapere se, nel caso specifico di una fuoriuscita di liquame cadaverico, sia legittimo e doveroso esporre denuncia alle pompe funebri. Grazie

  7. Buongiorno,vorrei delle informazioni…
    e da 4 anni che mio padre è deceduto e noi figli non siamo in buon raparti con la nostra madre e di conseguenza vogliamo sapere se abbiamo diriti sulle ceneri di nostro padre

    1. X Luana,

      negli atti di disposizione sulle ceneri sovrana è la volontà del de cuius, nel suo silenzio prevale il volere del coniuge superstite (esempio: l’urna è tumulata in cimitero, o affidata presso un domicilio privato?)
      I figli (ed a nulla rilevano i rapporti poco idilliaci con la madre) mantengono sempre il cosiddetto “DIRITTO SECONDARIO DI SEPOLCRO”: è un principio pretorio ed non una norma positiva, frutto di un’omogenea e costante, nel tempo, elaborazione giurisprudenziale in liti o cause intentate appunto sui potenziali conflitti endo-famigliari sulle spoglie mortali di una persona. IL diritto secondario di sepolcro consiste:

      1) nella facoltà di accesso alla tomba (iter ad sepulchrum) per compiere atti di rito e suffragio in onore del defunto (recare fiori, recitar preghiere o semplicemente visitare il luogo di sepoltura)

      2) nel potere di opporsi ad ogni trasformazione del sepolcro che potenzialmente possa arrecare pregiudizio alla sepoltura stessa.

      Se, come ritengo, l’urna cineraria è custodita presso l’abitazione di Vostra madre (anche se trattasi di domicilio PRIVATO) vale il punto 1)

      Altrimenti in caso di tumulazione in cimitero ci si avvarrà di entrambi i diritti scaturenti dal diritto secondario di sepolcro.

      1. Si l’urna cineraria del nostro padre è custodita nell’abitazione di nostra madre e di conseguenza non possiamo compiere atti di rito, cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo rivolgersi per i nostri diritti?

        1. X Luana,

          i miei sospetti erano, dunque, fondati!

          Di solito l’affidatario dell’urna, per una sua domiciliazione presso un’abitazione privata, quando firma solennemente l’atto di affido (nelle more di una regolamentazione locale di dettaglio) sottoscrive anche una sorta di disciplinare (l’atto di affido ha, infatti, anche valore normativo e non di semplice autorizzazione pro forma) in cui contrae su propria responsabilità, anche penale le seguenti obbligazioni:

          1) conservare l’urna in luogo stabile, sicuro e garantito da ogni possibile profanazione.
          2) sottoporsi ai periodici controlli dell’autorità amministrativa preposta alla vigilanza sulle attività di polizia mortuaria
          3) disporre di un tumulo idoneo ad accogliere l’urna
          4) denunciare eventuali variazioni di domicilio, perchè il percorso dell’urna sia sempre tracciabile.
          5) garantire l’esercizio completo ed effettivo del diritto secondario di sepolcro ai più stretti congiunti del de cujus.

          La mancanza di una tra queste 5 condizioni basilari può condurre per inadempienza alla pronuncia di revoca o meglio ancora decadenza sanzionatoria dell’atto di affido.

          Quindi il primo passo da compiere è una formale comunicazione al Comune sul Suo diritto secondario di sepolcro leso, ingiustamente inibito o compresso.

          Nel silenzio dell’Amministrazione Cittadina bisognerà adire il Giudice in sede civile, per il riconoscimento del Suo diritto, con tutta l’alea (ed i tempi biblici piuttosto dilatati all’infinito dellaa giustizia italiana) che un giudizio pur sempre comporta.

  8. X Manuela,

    quesito troppo scarno e – soprattutto – lacunoso per potervi offrire adeguata risposta: maancano troppi elementi.

    1) ad oggi, laggiù in Brasile, chi ha in custodia le ceneri? Costui/costei è reperibile?

    L’unico consiglio è questo: prendere contatto con l’autorità diplomatica italiana in Brasile e con le autorità locali di Aracaju, per la formazione ed il relativo rilascio di un’autorizzazione al trasporto valida per il rimpatrio dell’urna.

    Occorre, infatti, il nulla osta consolare italiano per l’introduzione dell’urna in territorio del Nostro Stato. Le ceneri sempre accompagnate dal titolo di viaggio, consegnato magari ad un vettore aereo possono anche esser “spedite” in Italia attraverso un corriere internazionale.

  9. Buongiorno,vorrei delle informazioni se possibile…
    Mio padre è morto il primo febbraio a Aracaju in Brasile.
    La moglie(sposati da 10 mesi) ha cremato la salma e l’ha lasciato credo alle pompe funebri x prender l’aereo e venir in Italia senza di lui.
    Vorrei sapere… premettendo che nn sappiamo ne la causa della morte…se nn quello che lei ci ha detto a voce… ne il nome o l’indirizzo delle pompe funebri…
    Cosa dobbiamo fare e quanto tempo ci vorrà x riuscir a riportarlo in Italia?Devo andar a prenderlo?Può esser spedito(lo so che è brutto come termine) senza dover avere un accompagnatore? Come devo fare x aver il passaporto mortuario?
    Premetto che prima che la moglie arrivasse in italia, è stata fatta denuncia di scomparsa raccontando tutto l’accaduto in questura…però nessuno mi sa dar notizie e nn so più a chi chieder.Grazie

    1. Buongiorno,vorrei delle informazioni…
      e da 4 anni che mio padre è deceduto e noi figli non siamo in buon raparti con la nostra madre e di conseguenza vogliamo sapere se abbiamo diriti sulle ceneri di nostro padre

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.