Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

 
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).

La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).

La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.

Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.

In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).

Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.

Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.

Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.

Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.

L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.

Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?

Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).

Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.

Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.

Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.

Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.

Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.

Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.

104 thoughts on “Disperdere le ceneri

  1. Quanta confusione.

    Procediamo con ordine:

    1) Il testamento olografo ex Art. 620 Codice Civile deve esser pubblicato per produrre i propri effetti giuridici, altrimenti non ha valore ed è solo un “pezzo di carta straccia”

    2) Ove sussistano rapporti di extraterritorialità (da regione a regione) vale solo la norma statale ossia il DPR n.285/1990 il qule nel proprio articolato non contempla ancora l’istituto della dispersione in nautura delle ceneri (istituto, quindi, stabilito come principio dalla Legge n.130/2001,ma non operativo sull’intero territorio nazionale, perchè carente della regolamentazione di dettaglio.

    Il comune in provincia di Mantova non ha, quindi, titolo nè legittimità per esigere dal comune di Verona il rilascio dell’autorizzazione a disperdere le ceneri, perchè la Regione Veneto è intervenuta con una propria Legge Regionale 04/03/2010, n. 18 del tutto differente e non esiste alcuna proprietà transitiva (compatibilità) tra le due regioni.

    In Lombardia la dispersione delle ceneri in natura è disciplinata dall’Art. 13 del Regolamento Regionale n.6/2004, così come novellato dal Regolamento REgionale n.17″007

    La modifica del suddetto Art. 13, scritta tra l’altro malissimo, considera il caso delle ceneri che risultassero già tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale (10 febbraio 2005), di cui al successivo comma 6, distinguendo, quindi, tra la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione in occasione del decesso rispetto alla medesima autorizzazione quando si tratti di ceneri già tumulate.
    Tralasciando la considerazione che una norma regionale, e di rango secondario, non avrebbe titolo a definire funzioni in un ambito chiaramente di competenza legislativa esclusiva dello Stato (lo Stato Civile, infatti è di assoluta pertinenza Statale ex Art. 117 Cost), tale distinzione dei ruoli nei due momenti, con la limitazione alle ceneri tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento effettivamente non affronta la situazione delle ceneri che, dopo l’entrata in vigore del Regolamento regionale siano state tumulate e per le quali i familiari, successivamente, richiedano la dispersione sulla base della volontà postuma del de cuius. Andrebbe considerato, oltretutto, come il rilascio dell’autorizzazione, a rigore, spetterebbe all’autorità competente del luogo dove essa debba essere eseguita. A questa considerazione si perviene anche in forza di una recente sentenza del TAR Toscana (pronunciamento n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009).

    La Regione Lombardia è poi intervenuta con circolare esplicativa 9/SAN del 2007 in cui si spiega come in caso di ceneri precedentemente tumulate (senza più distinzione tra quelle tumulate prima o dopo l’entrata in vigore del Reg. Reg. n.6/2004) debba intervenire l’Ufficiale dello Stato Civile del comune di prima sepoltura delle ceneri e non quello del comune di decesso.

    Certo, una circolare non è fonte di diritto, essendo un semplice atto amministrativo istruttivo e di indirizzo, ma rappresenta pur sempre un vincolo tra la regione ed i poteri (come quello comunale) ad essa subordinati, in tema di polizia mortuaria a nostro avviso il Comune in provincia di Mantova interpreta troppo rigidamente i disposti di cui all’Art. 13 eg. REg. n.6/2004 e non tiene conto di una lettura “evolutiva” in forza della sullodata circolare.

    Per la dispersione delle ceneri, in Lombardia la documentazione amministrativa è rinvenibile nel modulo di cui all’allegato 5 Delibera 20278 del 21 gennaio 2005

  2. Mia mamma e’ deceduta a Verona nel 2009. Ha lasciato scritto con testamento ( che non abbiamo registrato in quanto non esprimeva altre volontá) il suo desiderio per la cremazione e dispersione delle ceneri nel suo comune di nascita (in provincia di Mantova) o nel mare. Al momento della morte, il rimbalzo di responabilità da un comune all’altro per le autorizzazioni… Ci ha fatto decidere dopo la cremazione (effettuata a Verona) di portare l’urna presso la tomba di famiglia, in un paese in provincia di Mantova. Ora questo Comune mi dice che per l’autorizzazione non c’è via d’uscita. Loro si rifanno alla legge della reg. Lombardia per la quale, possono dare autorizzazione solo x le tumulazioni precedenti alla legge, ossia prima del t2004. Ma per quelle successive serve l’autorizzazione del Comune di decesso (verona) che a loro richiesta dice di non poter dare l’autorizzazione. Pare di essere in un vicolo cieco…. Secondo quanto scritto da Voi sopra, io capisco che a questo punto l’autorizzazione invece deve essere dal Comune del paese di Mantova dove ora si trova l’urna. Per argomentare con loro a quali leggi e articoli devo fare riferimento?

  3. 1) La Grecia non aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937 recepita con Regio Decreto n.1379/1937) per i trasporti funebri internazionali (di cadaveri, ossa, resti mortali o ceneri), allora trovano applicazione le norme di cui all’Art. 29 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Occorrono, pertanto:

    •Domanda
    •Estratto per riassunto dell’atto di morte
    •Nulla-osta per l’introduzione della salma da parte dell’autorità diplomatica o
    consolare idello Stato estero
    •Certificato dell’A.S.L. attestante l’osservanza delle disposizioni relative al feretro
    ed al iitrattamento antiputrefattivo (art. 30 e 32 )
    •Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’ufficiale dello Stato civile del Comune
    di idecesso (o distintamente autorizzazione alla cremazione)
    •Altri documenti eventualmente richiesti dal Ministero della Salute
    •In caso di cremazione da effettuare nel comune di destinazione occorre
    il’autorizzazione alla cremazione del comune di decesso ed in caso di morte
    improvvisa io violenta anche il nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria
    •Segnalazione alla polizia di frontiera terrestre o aerea.

    La procedura è meglio specificata dal paragrafo 8 della Circ. Min. n.24/1993, ossia:

    1) sarà il comune (dopo il DPCM 26 maggio 2000) nella persona del dirigente/funzionario incaricato a rilasciare l’autorizzazione al trasporto.
    2) detta autorizzazione al trasporto recherà:le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri, fatto salvo il caso di ceneri contaminate con nuclidi radioattivi (evento, in vero, piuttosto raro e rarefatto).

    In Lombardia, per disperdere le ceneri già tumulate, prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale n.6/2004 avvenuta il 10 febbraio 2005 si applica l’Art. 13 comma 1 del Reg. Reg. n.6/2004 così come modificato dal Reg. Reg. n.1/2007, m solo per le ceneri da disperdersi nel territorio della Regione Lombardia, anche perchè la norma regionale sconta il limite di applicabilità nella regione che l’ha approvata.

    Per ceneri da disperdersi nelle acque territoriali di Stato Estero occorre l’autorizzazione della competente Autorità Estera, da chiedersi, preventivamente presso il Consolato, altrimenti il comune della LOmbardia, rilascerà la sola autorizzazione al trasporto verso la Grecia.

  4. mio marito cremato al cimitero di Lambrate di Milano e lìresidente, poco prima della sua morte ha manifestato a me (a voce) il desiderio che le sue ceneri fossero sparse sul mar Egeo. E’ possibile farlo a distanza di sei mesi dalla sua morte e, inoltre, la Grecia aderisce al trattato internazionale per la traslazione?
    Grazie.

  5. x Carlo, Martina, Marco
    per maggior dettaglio alle già esaurienti argomentazioni, desidero informare che è attualmente in discussione presso gli organi competenti della P.A del Comune di Venezia, la prossima approvazione del regolamento, disciplina e tariffe che verranno applicate per la dispersione delle ceneri in Venezia. Sono stati richiesti pareri e osservazioni circa le competenze che ogni settore contemplato dovrà esporre alla direzione proponente affinchè si giunga di concerto all’attuazione di quanto previsto dalla legge del Veneto.
    Per volontà dell’assessore in carica si intende privilegiare i cittadini residenti in Venezia per quanto riguarda disponibilità e tariffe rispetto ai non residenti.
    Si potrà disperdere le ceneri in laguna nella parte esterna del cimitero di San Michele in Isola, da cui si accederà però dalla parte interna, già fornito di un naturale approdo e banchina di marmo con gradini che degradano naturalmente in laguna che guarda le Fondamenta Nuove, costruito dall’allora progettatore già nel 1875, Annibale Forcellini.
    Non è in previsione che sia permesso spargere le ceneri nei canali o dai ponti, in quanto facenti parte di centro abitato, si calcoli che quasi tutti i canali e rii di venezia sono navigabili e i natanti vi passano anche se solo gondole.
    Si sta verificando in sede competente se è corretto applicare la sentenza del Tar Toscana a cui il Comune vuol appoggiarsi per l’autorizzazione alla dispersione rilasciata dal nostro Comune, in quanto una non regolamentazione in tal senso rischia di far pervenire a Venezia (luogo deputato per la dispersione da molte persone sia italiane che dall’estero) mote ceneri che potrebbero essere rilasciate ovunque da volontà del familiare ma col rischio di sanzioni in caso di abuso e inosservanza delle norme disciplinari.
    Lo stato civile intende portare a compimento la dispersione solo in caso di espressa volontà scritta dal de cuius, presentando atto scritto o volontà testamentaria all’atto della domanda, presumo che sarà una procedura veloce l’ottenimento dell’autorizzazione alla dispersione una volta regolamentata.
    Si prevede che la Delibera di approvazione possa essere presentata tra gennaio e febbraio 2011, quindi sarà possibile per la primavera poter effettuare la dispersione nel Comune tempi tecnici permettendo.
    Verrà data la massima informazione di ciò sul sito del Comune di Venezia una volta esecutiva.
    Ringrazio per l’attenzione.

  6. Sì, si può fare, in quanto la Regione Toscana è già intervenuta, con LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 29, per disciplinare la dispersione delle ceneri.

    La disciplina di dettaglio sarà quella dettata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  7. Secondo l’Art. 47 della Legge Regionale Veneta in materia funeraria (L.R. 4 marzo 2010, n. 18) le modalità per esprimere la volontà di dispersione sono le stesse dettate dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130.
    con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale ed è per questo che si opta per una espressione del de cuius rafforzata, occorre, infatti una procedura aggravata per appurare veramente la volontà del de cuius siccome la electio sepulchri è di sua unica competenza.

    SE non c’è una disposizione scritta da parte del defunto (testamento, iscrizione a SoCrem non si può dar luogo alla dispersione in natura siccome si tratterebbe di una “violenza” al sentimento di pietà verso i defunti ed il culto della memoria: questa è l’opinione maggioritaria in dottrina.

    Le ceneri potranno esser disperse solo in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990 ed Art. 33 Legge Regionale Veneta n. 18/2010 o, in alternativa in quel giardino delle rimembranze, pur sempre interno al cimitero di cui all’Art. 30 comma 2 Lettera d) della suddetta legge regionale. Su quest’ipotesi sarei più possibilista.
    Conviene comunque attivarsi presso l’ufficio di Sato Civile del comune di Venezia, perchè in ultima istanza esso stesso dovrebbe rilasciare l’autorizzazione.

  8. Desidero sapere, spero in tempi più che brevi, se è possibile spargere le ceneri di un proprio caro nella laguna di Venezia, benchè questi abbia espresso le sue volontà non per iscritto, ma a voce a più famigliari. Se non fosse possibile in laguna, nelle acque del mare più prosssimo a Venezia. A chi ci dobbiamo rivolgere per l’eventuale autorizzazione? Quali sono i tempi per ottenerla?

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