Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

 
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).

La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).

La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.

Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.

In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).

Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.

Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.

Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.

Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.

L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.

Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?

Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).

Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.

Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.

Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.

Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.

Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.

Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.

104 thoughts on “Disperdere le ceneri

  1. X Marco

    data la particolarità della laguna di Venezia si potrebbe chiedere una deroga al comune, il quale è pur sempre il soggetto istituzionale titolato ad autorizzare la dispersione.

    Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la competenza del Comune di decesso.

  2. Art. 3 comma 1 lettera C) Legge 30 marzo 2001 n. 130:

    “la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;”

    Ai sensi dell’Art. 50 Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 […]omissis La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita
    nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

  3. X Jacopo:

    Nella legislazione italiana le ceneri sono un unicum indivisibile e debbono esser sepolte/disperse nella stessa unità di luogo e tempo.

    Ai sensi dell’Art. 3 Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004, n. 29

    1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:
    a) tumulata;
    b) inumata qualora le caratteristiche del materiale
    dell’urna lo consentano;
    c) conservata all’interno del cimitero, nei luoghi
    di cui all’articolo 80, comma 3, del d.p.r.
    285/1990;
    d) consegnata al soggetto affidatario di cui
    all’articolo 2.

    Qualsiasi altro comportamento ricadrebbe nel penale costituendo fattispecie di reato e dovrebbe esser sanzionato anche in via amministrativa ex Art. 358 Regio DEcreto n.1265/1934, se la violazione è al regolamento nazionale di polizia mortuaria.

  4. un amico americano mi ha indicato nel testamento come incaricato alla dispersione delle sue ceneri a Venezia. Cosa posso fare ? Le posso spargere in laguna ? se in laguna non è possibile a che distanza dalla costa in mare ? marco

  5. Abito in Toscana. La mia domanda e’ la seguente: mio suocero, recentemente deceduto, ha espresso la volontà della dispersione delle proprie ceneri dopo la cremazione, ma secondo questa modalità: dispersione in due luoghi diversi (siti in due comuni differenti) e una terza parte tumuluta con l’urna nella cappella di famiglia. E’ possibile?
    Grazie

  6. La regione Veneto non ha ancora adottato una specifica norma in attuazione dellla Legge 130/2001 sulla dispersione delle ceneri, è pertanto impossibile provvedere al loro sversamento in naura nel territorio del Veneto

  7. ho cremato mio figlio nel comune di padova ora per volontà del defunto voleva che le ceneri fosseso disperse e non conservate.Non trovo indicazioni quali comuni aderiscono a questa mia richiesta . grazie

  8. La Gran Bretania non aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, trova pertanto applicazione il combinato disposto tra gli Artt. 28 e 80 comma 5 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria).
    La regione Liguria con la LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 24, inegrata, poi, dalla Legge regionale 11 MARZO 2008 N. 4 ha legiferato in materia di cremazione, senza, però, intervenire in materia di trasporti internazionali per ovvio difetto di competenza.

  9. Occorrono solo.

    a) autorizzazione al trasporto rilasciata dallo Stato di partenza con relativo titolo di viaggio (leggasi passaporto mortuario, senza però le cautele igienico-sanitarie occorrenti, invece, per il trasporto di cadavere). Pardossalmente dette cautele si renderebbero necessarie solo per il trasporto di ceneri (caso, invero, assai raro) contaminate da nuclidi radioattivi.
    B) preventiva verifica del diritto di sepolcro per le ceneri (la tumulazione delle stesse presuppone, pur sempre, una sepoltura privata e dedicata). Senza di essa non viene rilasciato il nulla osta per l’ingesso delle ceneri in territorio nazionale. Ovviamente per “sepoltura” s’intendono anche le destinazioni “atipiche” come affido personale/famigliare o dispersione in natura laddove esplicitamente previste dalla legislazione regionale. La Legge 130/2001, recante disposizioni in materia di cremazione, infatti, è in ampia parte disattesa, almeno sotto il profilo nazionale fatte salve le specifiche norme regionali di attuazione.

    Nel caso specifico basta, quindi, dimostrare il diritto delle ceneri ad esser tumulate in un determinato sepolcro secondo il criterio dello jure sanguinis (ossia diritto di consanguineità con il titolare della concessione o i suoi aventi causa (solo se previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria).

  10. Sono confusa.
    Vorrei tumulare le ceneri di mia madre morta in Inghilterra in Italia nella tomba di famiglia, trovo difficolta’ con le autorita’ locali (Liguria). Che devo fare ?
    Grazie

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