Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

 
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).

La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).

La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.

Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.

In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).

Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.

Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.

Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.

Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.

L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.

Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?

Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).

Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.

Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.

Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.

Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.

Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.

Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.

104 thoughts on “Disperdere le ceneri

  1. L’autorità territoriale del luogo dove avverrà la cremazione (Italia???…senza alcuna fretta, per carità!) rilascerà il decreto di trasporto internazionale per la Stato (Sud Africa) cui appartiene il Capo di Buona Speranza, una volta giunte a destinazione le ceneri sarà l’autorità locale geograficamente competente ad accordare l’autorizzazione allo spargimento delle ceneri nelle proprie acque territoriali, in base alla sua legislazione vigente in materia di polizia mortuaria e dispersione delle ceneri.

  2. Buongiorno vivo a roma e quando sarà il mio momento vorrei che le mie ceneri venissero sparse al Capo di Buona Speranza. Cosa dovranno fare i miei figli perchè ciò possa avvenire? grazie

  3. x Sandra
    la cosidetta “sepoltura verde” (green burial, come dicono uelli bravi in Inglese) è già un principio fondativo e, quindi, implicito del nostro ordinamento di polizia mortuaria, siccome la legge nazionale (Art. 75 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) prescrive che qualunque cosa vada inumata e cioè feretri, contenitori di resti mortali, urne cinerarie (laddove possibile, come ad esempio qui da noi in Emilia Romagna) contenitori di parti anatomiche riconoscibili o di prodotti del concepimento debba esser assolutamente biodegradabile, proprio per favorire il naturale decomporsi della materia organica a contatto con il terreno.
    La Regione Emilia Romagna con l’Art. 2 del REg. REg. n. 4/2006 introduce un nuovo concetto di green burial, in effetti il comma 4 della norma regionale Il comma 4 contiene un’altra rilevante novità, che modifica il contenuto dell’art. 69 del D.P.R. 285/90.
    Difatti ora le fosse possono essere riempite non in ordine progressivo , ma anche in maniera casuale, quel che conta è che vi sia una chiara individuazione planimetrica sotterranea. Deve essere garantito inoltre che i campi siano dei riquadri (spazi di superficie quadrangolare).
    In altri termini, in base a quanto individuato dal piano cimiteriale, il Comune potrà consentire anche che le sepolture siano effettuate non una di seguito all’altra, pur in presenza di disposizione planimetrica sotterranea predefinita.
    La possibilità di procedere con le inumazioni non in linea retta e, quindi, strettamente decisa dall’ordine cronologico delle sepolture, ma anche su precisa e libera scelta dell’utenza configura per certi aspetti la fattispecie del cimitero americano dove sono i dolenti a determinare la posizione della fossa per ragioni ideali, estetiche (la zona è più ombreggiata o abbellita da piante pregiate) religiose (la fossa è orientata ad EST, verso Gerusalemme come a accade per i cimiteri ortodossi). Non è chiaro se questa libertà del consumatore di servizi cimiteriali possa esser sottoposta ad ulteriore tariffazione, tenendo conto che già l’inumazione, di per sè, è prestazione a titolo oneroso. Il versamento della relativa tariffa conferisce solo il diritto d’uso della fossa e non si configura mai come una surrettizia concessione per sepoltura privata.
    Una tale innovazione, che può avere riflessi sia sui modi di sepoltura, sia sul sistema tariffario, sulle garanzie di identificazione dei feretri inumati deve essere attentamente valutata per quanto comporta sia nella organizzazione della sepoltura, sia per quella delle esumazioni.
    è consentita una nuova tipologia di inumazione in terra, cosiddetta “a camera d’aria”, nella quale il feretro è posto a contatto diretto con il terreno e intorno si crea una camera d’aria attraverso pareti portanti il terreno, capaci di garantire almeno 70 cm. di terra tra il piano di campagna e il piano orizzontale che copre il feretro stesso. Si tratta di una sorta di loculo senza il fondo (a -1,50 metri) e con lastra di copertura capace di creare originariamente una camera d’aria e al tempo stesso di sostenere il peso del terreno per almeno 70 cm., fino al piano di campagna.
    V’è, poi, un’altra grande novità, per altro introdotta dalla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, ovvero la possibilità di utilizzo di solo lenzuolo nel caso di inumazione. In tal caso è necessario il previo parere favorevole della locale ASL ai fini di cautela igienico sanitaria, anche se il trasporto funebre deve comunque essereeseguito con cofano mortuario adeguato (cosicché il cadavere avvolto nel lenzuolo viene estratto al cimitero al momento della inumazione). Per come è scritto l’Art. in questione, l’impiego del solo lenzuolo non è limitato a chi professa determinate religioni che impongono tale scelta, ma anche per coloro che per proprie convinzioni vogliano procedere in tale maniera.

  4. ciao. sono felice che sempre più persone si interessino a questo argomento, Vorrei fare qualcosa di più.Vivo a Rimini e vorrei proporre questa alternativa al mio sindaco.Mi sapete dire quali problemi si possono rilevare nella burocrazia perchè non mi rassegno e le cose difficili mi intrigano. Grazie mille.

  5. Sì, ad oggi (e senza alcuna fretta…per carità!) la scelta della cremazione con conseguente affido o dispersione delle ceneri, in Puglia, è senz’altro possibile e legittima: si vedano a tal proposito gli Artt. 12 e 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 con relativa circolare interpretativa 7 agosto 2009 n. 24.
    La Legge Regionale Pugliese, rinviando direttamente alle disposizioni della Legge n.130/2001 supera, di fatto, la procedura d’autorizzazione dettata dall’Art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285, così la potestà autorizzativa in tema di cremazione, affido e dispersione delle ceneri si concentra in capo ad un solo soggetto: L’Ufficiale dello Stato Civile.
    Rimane, pur sempre, centrale la volontà del defunto, da esprimersi, quando egli sia ancora in vita nelle forme dettate dalla Legge n.130/2001.
    Per la modulistica si faccia riferimento agli allegati 6, 7, 8, 9 della suddetta Circolare Regionale 7 agosto 2009 n. 24

  6. PER GENTILEZZA SONO MESI CHE MI RODO IN RISPOSTE CHE NON HO.SONO PUGLIESE VIVO CON L’ANGOSCIA DEL MIO DECESSO.NON VOGLIO FINIRE NE’ IN UN LOCULO NE IN UN TERRENO VORREI ESSERE CREMATA MA A CONDIZIONE CHE LE MIE CENERI NEL MODO PIU’ ASSOLUTO NON FINISCANO NEL CIMITERO DELLA MIA CITTA’.DUE LE SCELTE: LA DISPERSIONE IN MARE,MI PIACEREBBE,OPPURE LA CUSTODIA IN CASA DELL’URNA.VORREI ATTIVARMI DA SUBITO AFFINCHE’ QUESTO ACCADA,MA COME?HO 46 ANNI E 3 FIGLI.GRAZIE

  7. Gentile Fiorenza,

    riporto, qua di seguito l’Art. 7 dellaa LEGGE REGIONALE TOSCANA 31 maggio 2004, n. 29:

    [omissis]

    “Art. 7
    Senso comunitario della morte

    1. Perché non sia perduto il senso comunitario
    della morte, nel caso di consegna dell’urna
    cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto
    disposto all’articolo 2, e nel caso di dispersione
    delle ceneri, per volontà del defunto, espressa
    attraverso una delle modalità di cui all’articolo
    3, comma 1, lettera b), della legge
    130/2001, é realizzata nel cimitero apposita targa,
    individuale o collettiva, che riporta i dati
    anagrafici del defunto.
    2. Devono essere consentite forme rituali di
    commemorazione anche al momento della dispersione
    delle ceneri”.

    La Legge Regionale, però, non precisa in quale cimitero debba esser apposta la targa commemorativa. Le ipotesi sono diverse, in quanto il cenotaffio potrebbe esser affisso:

    1) Nel cimitero che insiste nel territorio del luogo di decesso (…e se la morte è avvenuta fuori regione?)
    2) Nel cimitero del comune di abituale residenza
    3) Nel camposstanto al cui interno sorge l’impinto di cremazione

  8. se qualcuno può aiutarmi ringrazio,qualche anno fa è morto un mio carissimo amico,Alberto Lilli,io non ho partecipato ai funerali non ero in italia,non ho più contatti con la famiglia,so solo che è stato cremato in toscana e le sue ceneri disperse,vorrei sapere come posso fare per capire se è stata messa una targa,o qualsiasi cosa,per andare a mettere un fiore,grazie

  9. In linea generale, laddove la residenza non venga provata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43, 44 codice civile, art. 31Disp. Attuazione al codice civile, legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e DPR 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con sentenza del giudice (art. 2907 codice civile). Perché sussista la registrazione amministrativa della residenza e conseguentemente sussista la possibilità di darne prova in via amministrativa, occorre che il relativo procedimento sia stato perfezionato. La dichiarazione di trasferimento di residenza ha il solo effetto di dare avvio al procedimento relativo e non costituisce titolo di prova in via amministrativa (lo potrebbe essere in sede giurisdizionale).

    Per l’introduzione in Italia di cadavere di persona deceduta all’Estero è necessaria la preliminare dimostrazione dello JUS SEPULCHRI = titolo di accoglimento ai sensi dell’Art. 50 DPR n.285/1990, altrimenti il trasporto non può avere luogo, per effettuare un trasporto internazionale di cadavere, ossa, ceneri, resti mortali occorre pur sempre un atto di disposizione con assunzione dei relativi oneri.

    Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute nel territorio di un comune o non aventi in esso in vita la residenza, è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall’art.50 comma 1, lettera C, del D.P.R. 10.9 1990 n.285. Una sepoltura privata può essere concessa ex novo per la bisogna, a tempo determinato; essere a sistema di inumazione o tumulazione.

  10. una carissima amica sta morendo in inghilterra e suo desiderio sarebbe essere
    seppellita in italia (era residente, ma ha venduto la casa in italia a causa della malattia)cme si deve comportare? deve fare testamento per essere seppellita in
    italiache pratiche vanno fatte? il cimitero dove risiedeva può accoglierla, non avendo più residenza li?
    a chi chiedere preventivi per il trasporto?
    grazie

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