TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 60

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 60

Pubblicato il 07/01/2021
N. 00060/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01760/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2020, proposto da
Confraternita < omissis >, Confraternita < omissis >, Confraternita < missis>, Confraternita < omissis >, Associazione < omissis >, Associazione < omissis >, Confraternita < omissis >, Confraternita < omissis >, Associazione < omissis >, Associazione < omissis >, Associazione < omissis >, Confraternita < omissis >, Confraternita < omissis >, Confraternita < omissis >, tutte in persona del legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Grazia Tomarchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Serena Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via F. Cordova, n. 95;
per l’annullamento,
previa sospensione,
dell’ordinanza n. 827 del 6.11.2020, con il quale il Comune Di Gela ha disposto l’acquisizione, in via temporanea, di n. 15 loculi di proprietà delle odierne ricorrenti da destinare alla tumulazione delle salme nelle more della consegna di nuovi loculi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per il risarcimento del danno, in via subordinata, solo per l’ipotesi di rigetto della domanda cautelare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto e uditi i difensori delle parti;
Formulato l’avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in trattazione, le parti ricorrenti, n.q. di concessionarie, nell’ambito del cimitero comunale di Gela, di aree cimiteriali, hanno impugnato l’ordinanza sindacale indicata in oggetto deducendone l’illegittimità.
Il Comune di Gela si è costituito in giudizio in data 3.12.2020 e ha depositato memoria difensiva in data 5.12.2020, con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con il decreto cautelare monocratico n. 1077/2020 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.
Con memoria del 5 dicembre 2020 le parti ricorrenti hanno controdedotto alle difese dell’amministrazione comunale e hanno insistito ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, previo avviso di eventuale definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento proprio sotto l’assorbente primo motivo di censura atteso che per principio consolidato in materia dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, nella sua piena condivisione, “è noto che tali atti costituiscono una sorta di provvedimenti extra ordinem, in quanto derogano al principio di tipicità che normalmente presiede alla adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti che non potrebbero essere efficacemente fronteggiate attraverso l’uso dei poteri autoritativi ordinariamente previsti in capo all’amministrazione.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Giudice Amministrativo ha però individuato dei precisi limiti che devono comunque essere rispettati nell’adozione di tali atti, al fine di evitare che tale strumento, che si pone già ai limiti del principio di legalità – sul quale è fondato l’intero Ordinamento – possa legittimare atti slegati da alcun paradigma normativo con effetti pesantemente incidenti sulla realtà fattuale e giuridica.
Anche a volere seguire le ricostruzioni giurisprudenziali più estensive, secondo le quali l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti è giustificata anche a fronte di situazioni determinatesi a seguito di una colpevole inerzia della stessa amministrazioni – in quanto condizione che non fa venir meno l’emergenza che, in ipotesi, si è venuta a determinare – costituisce, ai fini che interessano, limite invalicabile di tali atti la loro temporaneità, attraverso l’indicazione di una data certa oltre la quale perdono efficacia.
La necessità di tale limite temporale è connessa non soltanto alla stessa natura “contingibile” degli atti di cui si discute, ma all’ancora più pregnante rilievo che solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.
Nel nostro ordinamento per gli interventi non temporanei, nei limiti strettamente necessari, l’amministrazione deve provvedere attraverso gli ordinari strumenti specificatamente ed analiticamente disciplinati dalla legge.
” (cfr., nei termini, da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1086/2016).
Certamente il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, ma nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo, attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti.
Tali conclusioni non sono infirmate dalla circostanza che, nella sola parte motiva dell’impugnata ordinanza, viene fatto riferimento ai tempi tecnici di ricognizione dei loculi con concessioni scadute e per la programmazione della realizzazione di nuovi e ulteriori loculi di cui la tempistica indicata non è certa, ma puramente sperata.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Non può procedersi alla richiesta di condanna dell’amministrazione resistente ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente giacché, in ragione degli interessi pubblici sottesi al provvedimento impugnato e della motivazione sottesa, non si rivengono i presupposti della temerarietà.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della CPA e dell’IVA, come per legge; spese da distrarsi in favore del difensore delle parti ricorrenti ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
Bartolo Salone, Referendario
L’ESTENSORE (Calogero Commandatore)
IL PRESIDENTE (Maria Cristina Quiligotti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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