TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 30 luglio 2020, n. 8895

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 30 luglio 2020, n. 8895

MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 30 luglio 2020, n. 8895

La richiesta di trasporto della salma segue la richiesta di autorizzazione alla cremazione ex art. 80 DPR 285/1990 (essendo naturalmente collegata alla prima dallo scopo di rendere prossime le sepolture delle ceneri di congiunti, fermo che le due attività (cremazione e trasporto della salma) restano giuridicamente (e fattualmente) distinte, essendo oggetto di altrettante separate autorizzazioni, tanto che il diniego della prima non può automaticamente implicare il rigetto della seconda (essendo comunque possibile trasferire i resti mortali non cremati presso altro cimitero, in attesa dell’autorizzazione alla cremazione che avverrà nella nuova sede e che quindi può intervenire anche in seguito).
Non può trovare la condivisione la tesi secondo cui non sussisterebbe competenza a disporre in ordine all’istanza di trasporto e successiva cremazione, che è soggetta alla disciplina di cui all’art. 24 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m. secondo cui spetta al Comune che ospita i resti mortali dei quali si chiede la traslazione presso altro Comune (o presso altro cimitero dello stesso Comune) l’emissione della relativa autorizzazione. Si tratta di una norma che attribuisce la competenza a provvedere sulla base di una relazione di fatto tra le potestà territorialmente definite dell’Ente locale e la sussistenza della salma nella relativa area, tale per cui non può che essere l’autorità che ha la responsabilità della sepoltura a provvedere sulla richiesta di trasferimento della salma presso altro luogo fuori dal Comune. Inoltre, tale disposizione attribuisce la competenza a provvedere al Sindaco del Comune nel quale si trovano i resti mortali dei quali viene chiesta la traslazione in quanto si presuppone che la sepoltura sia a suo tempo avvenuta in applicazione delle regole di cui all’art. 50 del medesimo Regolamento, oppure che la salma sia stata ivi accolta per successive disposizioni degli aventi titolo; dunque la relazione di fatto tra la potestà pubblica e la collocazione della salma è oggetto di una corrispondente qualificazione giuridica del relativo potere, che va pertanto esercitato in termini di doverosità e necessità, alle condizioni previste dal medesimo Regolamento (che sono rivolte a presidio di interessi generali tra i quali la protezione della salute, della salubrità ed igiene, nonché della piena tutela della manifestazione della pietas verso i defunti e la loro memoria). Per questo, qualunque sia stata la residenza del defunto o la località del suo decesso, se la salma è ospitata – presumendosi per ragioni legittime – presso il territorio di un Ente locale diverso da quello delle precedenti località, è comunque il Comune ospite che deve provvedere sulla richiesta di traslazione dei resti mortali su richiesta degli aventi diritto.

NORME CORRELATE

Art. 3 L. 30/3/2001, n. 130

Pubblicato il 30/07/2020
N. 08895/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02865/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2865 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Di Leginio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con la nota n. 2019-0031667 del 23/5/2019 presentata al Comune di Ardea presso Uffici deputati, dai signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, avente ad oggetto “ai sensi dell’art 80 e segg. del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, l’autorizzazione per la cremazione dei resti mortali del defunto padre -OMISSIS- -OMISSIS- alias ‘-OMISSIS–OMISSIS-presso il crematorio del cimitero comunale di San Benedetto del Tronto e l’autorizzazione al trasporto del feretro nel detto Comune ai sensi dell’art 26 citato D.P.R., nonché alla successiva traslazione delle ceneri nel Comune di -OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino, tenutasi in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27 la causa è stata trattenuta in decisione, come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono eredi dello scultore di fama internazionale -OMISSIS- -OMISSIS-, alias “-OMISSIS–OMISSIS-” scomparso in -OMISSIS- il -OMISSIS-, la cui salma veniva sepolta nel Comune di Ardea, nella tomba monumentale a lui dedicata e realizzata nel parco dell’omonimo Polo Museale statale.
Espongono che la vedova -OMISSIS-, signora -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS-, decedeva in -OMISSIS- il -OMISSIS-; la sua salma, concesse le autorizzazioni ex lege veniva cremata e le relative ceneri custodite in un’urna nella casa familiare sita sul Colle -OMISSIS- 1, ove risiede anche la fondazione -OMISSIS- ed il laboratorio del marito.
I coniugi -OMISSIS- lasciavano disposizioni testamentarie con cui manifestavano entrambi il desiderio di essere sepolti vicini, presso la casa familiare in Colle -OMISSIS- (-OMISSIS-).
Così, in data 28.12.2018, gli eredi -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- inoltravano al MIBACT – Direzione del Polo Museale del Lazio – nonché alla direzione del Museo -OMISSIS- -OMISSIS- una istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla traslazione dei resti mortali del padre, così da custodirne le spoglie in conformità alle disposizioni testamentarie; tale istanza veniva accolta e l’autorizzazione accordata, con comunicazione PEC del 15 aprile 2019.
Nonostante una prima dichiarazione pubblica di consenso alla traslazione delle spoglie del -OMISSIS-come da richiesta degli eredi (comunicato stampa dell’11.03.2019), il Sindaco del Comune di Ardea inoltrava agli eredi una lettera di invito ( 23.05.2019) a “valutare l’ipotesi inversa a quella programmata” ovvero collocare le spoglie della madre Inge accanto a quelle del consorte, custodendo entrambe presso il territorio comunale di Ardea, in adesione al corrispondente desiderio della comunità ardeatina.
Tuttavia, gli eredi rimanevano fermi nel voler dare piena esecuzione ai desideri dei propri congiunti e così protocollavano al nr. 2019-0031667 presso gli uffici del Comune di Ardea una istanza avente ad oggetto “<i>ai sensi dell’art 80 e segg. del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, l’autorizzazione per la cremazione dei resti mortali del defunto padre -OMISSIS- -OMISSIS- alias ‘-OMISSIS–OMISSIS-presso il crematorio del cimitero comunale di San Benedetto del Tronto e l’autorizzazione al trasporto del feretro nel detto Comune ai sensi dell’art 26 citato D.P.R., nonché alla successiva traslazione delle ceneri nel Comune di -OMISSIS-</i>”.
Altresì, gli odierni ricorrenti, nella qualità di maggioranza (totalità) assoluta dei parenti dello stesso grado, aventi titolo ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, rendevano processo verbale di manifestazione di volontà alla cremazione dei resti del -OMISSIS–OMISSIS-.
Seguivano interlocuzioni tra le parti, tra le quali un invito da parte dello Stato Civile del Comune di Ardea a produrre la copia autentica delle disposizioni testamentarie (nota del 30.05.2019) cui gli eredi replicavano argomentando circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla l. n. 130/2001; una nota del Segretario Generale del Comune di Ardea (4.06.2019) con la quale quest’ultimo rappresentava l’incompetenza del Comune in ordine all’istruttoria per l’autorizzazione alla cremazione della salma del -OMISSIS–OMISSIS- “essendo lo stesso deceduto nel Comune di -OMISSIS-”, cui parimenti i ricorrenti replicavano, affermando la sussistenza di tutti requisiti previsti per la estumulazione, il successivo trasferimento in altro Comune per la cremazione “atteso il parere positivo già manifestato” dal MIBACT e “la intervenuta, inequivocabile manifestazione di volontà dei parenti più prossimi” alla cremazione della salma; il Comune, con nota del 17.06.2019, attestava che il procedimento era in fase di istruzione e che il provvedimento conclusivo sarebbe stato emesso entro i trenta giorni successivi; ma i ricorrenti replicavano (20.06.2019) che il termine di conclusione del procedimento sarebbe venuto a scadere il 22 giugno seguente, decorrendo dalla istanza di parte.
Cionondimeno, dalla data del 20.06.2019 il Comune rimaneva silente senza più nulla comunicare.
Riferiscono i ricorrenti che la delicata questione ha avuto grande eco nel territorio di Ardea, la cui Comunità si è apertamente schierata contro la traslazione della salma del -OMISSIS-presso altro Comune, acclamando il proprio dissenso in varie forme (sia mediatiche che tramite comitato spontaneo).
Con l’odierno ricorso, gli eredi -OMISSIS- censurano l’inerzia del Comune per violazione dei diritto insindacabile degli eredi ex art. 3 lett. b) della l. n. 130/2001, a disporre della salma e dei resti mortali del proprio padre; nonché della legittimazione ad esprimere (in via esclusiva) la volontà alla cremazione ed alla dispersione ovvero alla conservazione presso un sito dedicato, delle ceneri del feretro del Maestro; per violazione del conseguente obbligo di provvedere sull’istanza nei termini di cui all’art. 2, commi 1 e 2 della l. 241/90, istanza presentata ex art. 80 del Regolamento di Polizia Mortuaria il 23 maggio 2019 e mai evasa dall’Ente, il cui termine scadeva il 22 giugno 2019.
Chiedono la condanna dell’Ente a provvedere ed il risarcimento del danno ex art. 2 bis, comma 1 della l. 241/90 e dell’indennizzo ex comma 1 bis dello stesso articolo.
Si è costituito il Comune intimato che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto, eccependo che non può ritenersi sussistente alcun obbligo di provvedere, essendo il Comune un Ente che non avrebbe competenza sull’istanza. Invero, il -OMISSIS–OMISSIS- è nato a Bergamo; è deceduto in -OMISSIS-; ed ha avuto l’ultima residenza nel Comune di Roma; pertanto verrebbe in rilievo la legge 30.03.2001 n. 130, richiamata dall’art. 162 della Legge Regione Lazio n. 4 del 28.04.2006, all’art. 3, comma 1, lett. A) la quale prevede che “l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso […]”, mentre la successiva lett. B) n. 3 prescrive espressamente “nel caso in cui la volontà sia manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale allo stato civile del Comune di ultima residenza del defunto”.
Il ricorso sarebbe anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che parte ricorrente avrebbe fornito piena acquiescenza al provvedimento prot. n. 36816 del 17.06.2019, reso dal Segretario Generale del Comune di Ardea, in cui si precisava che “la salma non è mai stata tumulata nel civico cimitero di Ardea essendo il -OMISSIS-deceduto nel territorio di -OMISSIS-”, provvedimento, che fa seguito alla comunicazione, ex art. 10 bis Legge n. 241 del 1990, resa dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ardea in data 30.05.2019 prot. n. 33166. Entrambi i provvedimenti resi dal Comune hanno evidenziato alla parte ricorrente la insussistenza dei presupposti normativi per il perfezionarsi della proposta istanza del 23.05.2019 e, in particolare, erano richieste integrazioni documentali che mai sono state inviate al Comune di Ardea, per cui è da ritenersi che non si sia mai perfezionata ai fini della decorrenza dei termini previsti dall’art. 2 Legge n. 241 del 1990.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Comune ne contesta i presupposti sostenendone l’insussistenza specie in punto di prova del comportamento doloso o colposo del Comune.
Pendente il giudizio, il Comune con successiva memoria ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giacché l’Amministrazione Comunale, con provvedimento prot. n. 25139 del 19.06.2020, si è determinata in modo espresso al rigetto della istanza presentata dai ricorrenti in data 23.05.2019, prot. N. 2019-0031667 venendo meno, pertanto, ogni interesse giuridicamente tutelabile alla decisione della controversia.
Con propria memoria, i ricorrenti evidenziano che il provvedimento da ultimo sopravvenuto ha ad oggetto il ““Rigetto istanza Prot. 2019-0031667 del 23.05.2019 “in riferimento all’istanza della S.V. acquisita al protocollo comunale n.2019-0031667 del 25.05.2019, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione per la cremazione della salma del defunto -OMISSIS- -OMISSIS- e per il trasporto presso il crematorio del cimitero di San Benedetto del Tronto, con la presente ed a conclusione del relativo procedimento si comunica che, per motivazioni già chiarite in precedenti note, l’istanza deve ritenersi inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettata nel merito, NON RIENTRANDO NELLE COMPETENZE DEL COMUNE DI ARDEA LA CREMAZIONE DI PERSONA DECEDUTA PRESSO IL COMUNE DI APRILIA, avente al momento del decesso residenza presso il Comune di Roma. omissis
Eccepiscono la tardività della costituzione del Comune di Ardea; nel merito, la infondatezza dell’eccezione di incompetenza del Comune in quanto quest’ultimo sarebbe tenuto a provvedere ex art. 24 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/1990 (trasporto di resti mortali fuori dal Comune) essendo la salma del -OMISSIS-ospitata presso il territorio del Comune di Ardea sin dal 1992 (dopo che inizialmente la stessa fu ospitata temporaneamente nella Cappella della Confraternita Pia Unione del Sacro Cuore Agonizzante di Gesù, in Roma, in attesa della predisposizione da parte del Comune di Ardea della sepoltura storica monumentale nonché delle autorizzazioni alla sepoltura presso detto sito, avvenuta con apposito DPR).
Evidenziano quindi che l’istanza era rivolta ad ottenere l’autorizzazione alla cremazione ((presso il crematorio del cimitero comunale di San Benedetto del Tronto) e l’autorizzazione al trasferimento dei resti mortali nel Comune di -OMISSIS-.
Le note del Comune alle quali i ricorrenti avrebbero prestato acquiescienza sono state tutte contestate puntualmente dal legale dei ricorrenti, così che nessuna acquiescienza può configurarsi nel caso di specie.
Peraltro, lo stesso Comune, successivamente ai detti scambi, in data 17.06.19, per il tramite del Segretario Generale, rappresentava che il procedimento era in fase d’istruzione e che il provvedimento conclusivo sarebbe stato emesso entro ‘30 giorni decorrenti dalla data odierna (a scadere il 17.07.19), con comunicazione dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco in merito alle determinazioni che l’Ente Comunale intenderà adottare’.
Il provvedimento di rigetto non reca alcuna disposizione in ordine alla richiesta di estumulazione e traslazione presso altro Comune così che rimane inalterata, per questa parte, la persistenza dell’interesse ad ottenere un provvedimento esplicito e quindi la decisione del ricorso.
Nella camera di consiglio del 24 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27 la causa è stata trattenuta in decisione, come specificato nel verbale.
Come puntualmente rilevato dai ricorrenti, la domanda presentata in data 23.05.2019 prot. n. 2019-0031667 presso il Comune di Ardea aveva un duplice oggetto: 1) l’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali da svolgersi presso il crematorio di S. Benedetto del Tronto; 2) l’autorizzazione alla estumulazione e traslazione dei resti mortali del -OMISSIS–OMISSIS-, tumulato in territorio del Comune di Ardea dal 1993, da quest’ultimo al cimitero di San Benedetto del Tronto; e, successivamente, delle relative ceneri presso -OMISSIS-.
Sebbene formulate in unico contesto documentale, si trattava di due domande distinte e specifiche, su ognuna delle quali l’Ente era quindi chiamato a provvedere; mentre il provvedimento comunale prot. n. 25139 del 19.06.2020 dispone il rigetto solo della seconda domanda.
Nel processo amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio ex art. 114 c.p.a., deve aversi riguardo al contenuto sostanziale della pretesa della parte istante per accertare se il provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio sia effettivamente satisfattivo o meno dell’obbligo a provvedere, senza che possano rilevare in proposito criteri meramente formali, così che in presenza di una istanza avente contenuto ed oggetto multiplo, il diniego di una parte soltanto delle richieste non fa venir meno l’obbligo di provvedere sulle altre.
Vero è che, nello specifico caso all’esame del collegio, la richiesta di trasporto della salma segue la richiesta di autorizzazione alla cremazione ex art. 80 DPR 285/1990 (essendo naturalmente collegata alla prima dallo scopo dei ricorrenti, descritto in narrativa, di rendere prossime le sepolture delle ceneri dei propri genitori in -OMISSIS-): tuttavia, le due attività (cremazione e trasporto della salma) restano giuridicamente (e fattualmente) distinte, essendo oggetto di altrettante separate autorizzazioni, tanto che il diniego della prima non può automaticamente implicare il rigetto della seconda (essendo comunque possibile trasferire i resti mortali non cremati presso altro cimitero, in attesa dell’autorizzazione alla cremazione che avverrà nella nuova sede e che quindi può intervenire anche in seguito).
Persiste, dunque, l’interesse alla decisione della causa in ordine alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’Ente di provvedere sulla istanza di estumulazione e di traslazione dei resti del genitore degli odierni ricorrenti, proposta da questi ultimi.
Ancora in rito, non può poi aderirsi alle tesi difensive del Comune secondo le quali le parti ricorrenti avrebbero in qualche modo prestato acquiescenza alle note richiamate in narrativa, avendo queste ultime valenza meramente interlocutoria e non definitivamente provvedimentale, tanto che lo stesso Ente, con la nota del 17 giugno 2019 del Segretario Generale, attestava la pendenza del procedimento.
Per concludere l’esame dei presupposti di rito, precisa il Collegio che il ricorso è regolarmente notificato al solo Ente resistente e non può configurarsi nella odierna fattispecie, la sussistenza di controinteressati di alcun genere: in particolare, il comitato popolare spontaneo che, come riferiscono i ricorrenti stessi, si sarebbe organizzato per opporsi alla traslazione della salma, è portatore di un mero interesse di fatto, non qualificabile in termini di interesse a contraddire, sia perché –come meglio si vedrà oltre- il procedimento che si è aperto sull’istanza dei ricorrenti non consente l’emersione di interessi locali (quali quelli che l’Ente si è proposto di rappresentare che oltre saranno meglio illustrati) diversi da quelli generali di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria; sia perché, in ogni caso, gli atti dell’Ente non contemplano il predetto comitato quale organismo beneficiario dei relativi effetti.
Nel merito, non può trovare la condivisione del Collegio la principale tesi dell’Ente, secondo cui quest’ultimo non sarebbe competente a disporre in ordine all’istanza dei ricorrenti stessi.
La fattispecie è soggetta alla disciplina di cui all’art. 24 del Regolamento di Polizia Mortuaria secondo cui spetta al Comune che ospita i resti mortali dei quali si chiede la traslazione presso altro Comune (o presso altro cimitero dello stesso Comune) l’emissione della relativa autorizzazione.
Si tratta di una norma che attribuisce la competenza a provvedere sulla base, innanzitutto, di una relazione di fatto tra le potestà territorialmente definite dell’Ente locale e la sussistenza della salma nella relativa area, tale per cui non può che essere l’autorità che ha la responsabilità della sepoltura a provvedere sulla richiesta di trasferimento della salma presso altro luogo fuori dal Comune. Inoltre, la disposizione in esame attribuisce la competenza a provvedere al Sindaco del Comune nel quale si trovano i resti mortali dei quali viene chiesta la traslazione in quanto si presuppone che la sepoltura è a suo tempo avvenuta in applicazione delle regole di cui all’art. 50 del medesimo Regolamento, oppure che la salma sia stata ivi accolta per successive disposizioni degli aventi titolo; dunque la relazione di fatto tra la potestà pubblica e la collocazione della salma è oggetto di una corrispondente qualificazione giuridica del relativo potere, che va pertanto esercitato in termini di doverosità e necessità, alle condizioni previste dal medesimo Regolamento (che sono rivolte a presidio di interessi generali tra i quali la protezione della salute, della salubrità ed igiene, nonché della piena tutela della manifestazione della pietas verso i defunti e la loro memoria).
Ragione per cui, qualunque sia stata la residenza del defunto o la località del suo decesso, se la salma è ospitata – presumendosi per ragioni legittime – presso il territorio di un Ente locale diverso da quello delle precedenti località, è comunque il Comune ospite che deve provvedere sulla richiesta di traslazione dei resti mortali su richiesta degli aventi diritto.
Osserva ancora il Collegio che, nel provvedimento sopravvenuto prot. n. 25139 del 19.06.2020, si prospetta – a conferma di quanto evidenziato nelle precedenti corrispondenze – che il Sindaco dell’Ente avrebbe sollecitato “un confronto più approfondito”, da parte del MIBACT, circa la traslazione della salma, in vista dell’aspirazione della Comunità ardeatina, di conservare la sepoltura dei resti mortali del -OMISSIS–OMISSIS- (che viene definito “patrimonio culturale” della predetta Comunità, in cui si era “identificato sino a manifestare il desiderio di esservi sepolto”).
Neppure tale indicazione concorre a giustificare il mancato adempimento, da parte dell’Ente, di provvedere sull’istanza dei ricorrenti.
Infatti, l’esito del relativo procedimento di valutazione dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni previste per la traslazione delle salme dal Regolamento di Polizia Mortuaria e non anche da valutazioni di opportunità e di merito amministrativo legate alla tutela degli interessi locali, che dunque non possono essere presi in considerazione dall’Amministrazione ai fini del diniego della istanza o per ritardarne l’esito (specie considerando che l’Ente possiede numerosi e diversificati strumenti di iniziativa per onorare la memoria dell’artista senza entrare in conflitto con le legittime aspirazioni dei suoi eredi e discendenti).
Ne deriva che, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato tuttora sussistente l’obbligo del Comune di provvedere, per la parte non ancora formalmente respinta, sull’istanza dei ricorrenti richiamata in parte narrativa.
A tanto il Comune dovrà determinarsi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Nel caso di mancata o completa esecuzione dell’obbligo a provvedere decorso il suddetto termine, si insedierà senza alcun indugio il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nella persona del Capo del Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, il quale provvederà personalmente o tramite un proprio funzionario appositamente delegato con atto formale da assumersi entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte (e da trasmettersi sia alle parti, presso il loro domicilio, che personalmente al Sindaco ed al Segretario Generale dell’Ente, presso la sede municipale), che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia.
Quest’ultimo, in caso di insediamento, provvederà sull’istanza dei ricorrenti entro i successivi trenta giorni.
Quanto alle domande di risarcimento del danno per ritardo e di indennizzo per mero ritardo (artt. 2 bis della l. 241/90), va disposta la conversione del rito in pubblica udienza, nella quale potranno essere esaminati la sussistenza dei relativi presupposti (con particolare riguardo, quanto all’indennizzo da mero ritardo, se sia necessaria o meno, nel caso di specie, l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis della l. 241/90, come recentemente ritenuto anche per i procedimenti non attinenti all’attività di impresa da T.A.R. Roma, sez. II, 03/10/2019, n.11517), nonché gli aspetti relativi alla quantificazione delle somme che parte ricorrente chiede di ottenere ed ai relativi elementi di prova.
A tali fini, va disposta la prosecuzione del giudizio alla pubblica udienza del 3 marzo 2021 cui le parti sono rinviate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, ordina al Comune di Ardea di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, nei modi e nei termini di cui pure in parte motiva.
Dispone la trattazione della domanda di risarcimento e della domanda di indennizzo di cui in parte motiva alla pubblica udienza del 3 marzo 2021.
Condanna il Comune resistente alle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Nomina, per il caso di mancato o incompleto adempimento, il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a proprio funzionario, da esercitarsi nei modi e nei termini di cui in parte motiva.
Dispone che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia trasmessa, ai sensi e per le valutazioni di cui all’art. 2, comma 9, della L. n. 241/90, all’Organismo di Valutazione Interna ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente resistente.
Dispone, inoltre, ex art. 2, comma 8, della l. n. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la sua trasmissione in via telematica alla Corte dei Conti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti ed i loro genitori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
L’ESTENSORE (Salvatore Gatto Costantino)
IL PRESIDENTE (Elena Stanizzi)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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