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Tar Campania, Sez. VIII, 9 gennaio 2014, n. 64
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2009, proposto da:
Giuseppe Delli Paoli, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Tartaglione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Caia in Napoli, via Chiatamone, 6;
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Agliata, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via G. Porzio C. Dir. Isola G 8;
per l’annullamento
del provvedimento del 14 novembre 2008 recante diniego di condono;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al numero di registro generale 513 del 2009 il Sig. Delli Paoli Giuseppe impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. 4689 del 24 novembre 2008 con cui il Comune di Marcianise ha respinto la domanda di condono ex lege 28 febbraio 1985 n. 47 relativamente ad un fabbricato sito alla via Ragusa e realizzato in difetto di titolo abilitativo.
A fondamento dell’atto reiettivo l’ente locale ha addotto la circostanza che il manufatto de quo – recante specifica destinazione residenziale – è sito in zona omogenea F4 “Territorio destinato al rispetto stradale e cimiteriale sul quale è fatto divieto assoluto di ogni costruzione stabile e temporanea” del vigente Piano Regolatore Generale e, in ogni caso, all’interno della fascia di ml. 100,00 di rispetto cimiteriale, con la conseguenza che la sua persistenza contrasta con le vigenti disposizioni urbanistiche ed igienico-sanitarie.
Il ricorrente affida il gravame ai seguenti profili di illegittimità: violazione e falsa applicazione del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, illegittimità, eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, insussistenza del presupposto di fatto e di diritto, sviamento di potere.
Si è costituito il Comune di Marcianise che replica analiticamente alle censure e conclude per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorrente contesta in punto di fatto e di diritto il presupposto sul quale si fonda il provvedimento di rigetto della domanda di condono.
In particolare, espone che il manufatto de quo non occuperebbe in alcun modo la fascia di rispetto e si troverebbe ad una distanza superiore a ml. 100 dal confine dell’area cimiteriale.
Aggiunge – in ciò confortato da un orientamento giurisprudenziale – che la fascia di rispetto cimiteriale non rivestirebbe la natura di vincolo di inedificabilità assoluta e la presenza di alcuni fabbricati all’interno della zona di rispetto cimiteriale non concreterebbe la violazione della distanza minima che, ai sensi dell’art. 338 R.D. 1265/1934 sarebbe fissata in relazione ai centri abitati e non ai singoli fabbricati.
Rappresenta infine che sulla domanda di condono si sarebbe formato il silenzio – assenso per decorso del termine di 24 mesi previsto dall’art. 35 della L. 47/1985 dalla data della relativa presentazione (31 marzo 1995), tenuto anche conto dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.
Infine, deduce il difetto di motivazione per omessa specificazione della precisa collocazione del manufatto nella zona di rispetto specie considerando che, come si legge nel ricorso, la violazione delle distanze sarebbe esigua e avrebbe dovuto indurre l’ente ad esaminare la possibilità di procedere ad una sanatoria parziale.
I profili sono privi di pregio.
Sotto un primo profilo, il ricorrente non offre alcun elemento probatorio a conferma della presunta erronea collocazione del fabbricato a distanza superiore a ml. 100. Analoghe considerazioni vanno svolte anche in ordine alla circostanza non comprovata secondo cui il manfatto ricadrebbe solo in parte nella fascia di rispetto e potrebbe quindi essere parzialmente condonato (nel ricorso viene infatti richiamata una relazione tecnica di parte che, tuttavia, non è stata allegata).
Le censure si appalesano pertanto inidonee a superare le contestazioni puntuali articolate dal Comune circa l’ubicazione del manufatto, nella sua totalità, nell’area proibita: ne consegue altresì l’infondatezza del dedotto vizio motivazionale, posto che l’amministrazione ha sufficientemente argomentato le ragioni logico – giuridiche sottese all’adozione dell’impugnato atto reiettivo.
Quanto alla pretesa compatibilità con l’area di rispetto, le argomentazioni di parte ricorrente si infrangono avverso il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia della c.d. fascia di rispetto prevista dall’art. 338 della L. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico – sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2010 n. 6671; Sez. IV 12 marzo 2007 n. 1185; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 29 novembre 2007, n. 15615; T.A.R. Sicilia, Palermo, 18. gennaio 2012 n. 77).
Non ha infine pregio la deduzione circa l’avvenuta formazione del provvedimento tacito di assenso sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 35 della L. 47/1985. Difatti, vi si prevede che “Fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”.
Ai sensi della richiamata disposizione, la fattispecie del silenzio – assenso non opera per l’appunto nei casi di cui all’art. 33 lett. d), ovvero in presenza di vincoli di inedificabilità delle aree: tuttavia, in tale previsione rientra, come si è visto, la realizzazione di manfatti in zona di rispetto cimiteriale con conseguente inoperatività della formazione tacita del provvedimento di sanatoria.
Conclusivamente, non resta che dare atto della infondatezza del ricorso con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio che vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna Delli Paoli Giuseppe al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Marcianise che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)