TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 maggio 2020, n. 1738

TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 maggio 2020, n. 1738

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 maggio 2020, n. 1738
Risulta legittimamente comminata la sanzione dell’interdizione in via definitiva dall’attività funebre, nei confronti dell’impresa che “non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro“, come disposto dall’art.8-bis, comma 5, lett. d), della L.R. (Campania) 24/11/2001,  n. 12.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 12/05/2020
N. 01738/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2017, proposto da:
< omissis > Centro Servizi e < omissis > di P. Autilia & C. S.a.s., con sede in Saviano alla Via A. Ciccone n. 187, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Autilia P., rappresentata e difesa dall’avvocato/Abg. Francesco De Colibus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valerio Barone in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 71 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
delle ordinanze del Dirigente p.t. del Settore 4 – Servizi alla persona, Servizio SUAP e Commercio, prot. n. 28922 del 5/10/2016 e n. 2580 del 30/1/2017, con le quali è stata rispettivamente disposta la sospensione e l’interdizione dall’attività di impresa funebre; di ogni altro atto, preordinato, conseguenziale e/o connesso, ove e per quanto lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;
Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l’art. 5;
Relatore per l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito fissata per il giorno 21 aprile 2020 il dott. Giuseppe Esposito e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui è stata dapprima ordinata la sospensione e, in seguito, disposta l’interdizione dall’attività di impresa funebre.
Con un unico motivo è denunciata la violazione dell’art. 8-bis della L.R. n. 12/2001, nonché l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità.
Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e confutando le censure.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 28/3/2017 n. 481.
All’udienza del 21 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020.
DIRITTO
1. – Emerge dagli atti di causa che in data 21/9/2016, nel corso di un controllo effettuato in occasione di un trasporto funebre, gli ispettori del lavoro accertavano l’impiego irregolari di addetti da parte della Società ricorrente (autorizzata dal Comune di Nola, con atto n. 21283 del 14/7/2016, all’esercizio di impresa funebre).
Il verbale veniva trasmesso al Comune dal Comando della Stazione Carabinieri il quale, successivamente, inoltrava anche il verbale di pari data dell’ASL Napoli 3 Sud, dal quale emergeva che, in sede di verifica ispettiva, non era stato esibito il Documento di Valutazione Rischi.
Con l’impugnata ordinanza del 5/10/2016 il Comune di Nola disponeva la sospensione dell’attività, comunicando contestualmente l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione.
Con successiva ordinanza n. 33255 del 10/11/2016 veniva annullata in autotutela detta ordinanza (configurandosi i fatti ascritti quali motivi di interdizione dall’attività e non di revoca dell’autorizzazione).
Era nel contempo confermata la disposta sospensione e comunicato l’avvio del procedimento di interdizione definitiva.
Quest’ultima è stata infine disposta con l’impugnato provvedimento n. 2580 del 30/1/2017.
1.1. Nelle censure articolate è contestata la ricorrenza dei presupposti per l’adozione della sospensione e della successiva interdizione dall’attività, deducendo che:
– gli addetti erano stati assunti regolarmente, anche se non era stato possibile accertarlo al momento del controllo per problemi di connessione telematica con la banca dati INPS (come indicato nel verbale), risultando instaurato il rapporto di lavoro dal 21/9/2016 (come emerge dalla Comunicazione Obbligatoria Unificata Unilav, oltre che dalle busta paga e dalle lettere di assunzione);
– l’art. 8-bis, co. 4 della L.R. n. 12/2001 stabilisce che la revoca può essere disposta allorquando sia stata comminata la sospensione temporanea per tre volte nell’arco di due anni, mentre la ricorrente non è mai stata sanzionata dal Comune, cosicché non avrebbero potuto cumularsi le misure adottate, in violazione del principio di proporzionalità.
1.2. Il ricorso va respinto, per l’infondatezza delle censure avverso il motivo contestato, che legittima i provvedimenti impugnati (si può quindi prescindere dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dal Comune sul rilievo dell’intangibilità dell’altra ragione attinente alla mancanza del documento di valutazione dei rischi, non investita da censure).
È difatti incontestabile l’impiego di lavoratori irregolari da parte della ricorrente, considerando quanto segue.
Gli ispettori del lavoro procedevano alla ricognizione dell’esistenza dei rapporti di lavoro attraverso la banca dati INPS, verificando che due lavoratori risultavano inquadrati, mentre gli addetti in questione “sono risultati irregolari ossia “in nero”” (verbale del 21/9/2016).
Alcun difetto di accertamento appare ascrivibile a problemi di connessione telematica, poiché la “sopraggiunta indisponibilità della connessione telematica” (verbale cit.) ha riguardato il prosieguo della verifica ed altra posizione lavorativa.
Del resto, l’impiego irregolare dei lavoratori non è disconosciuto dalla stessa ricorrente che, nel proprio scritto difensivo facente seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, rileva che l’un lavoratore era assunto part time da altra Società facente capo al gruppo imprenditoriale familiare, mentre l’altro era in attesa di essere assunto e prestava la propria opera per apprendere.
Inoltre, le certificazioni Unilav recano la data del 12/10/2016 e, quindi, l’assunzione dei lavoratori è stata comunicata successivamente all’ispezione, comprovandone l’irregolare impiego in quel momento.
A fronte di tali elementi, si mostra legittimamente comminata la sanzione dell’interdizione in via definitiva dall’attività funebre, nei confronti dell’impresa che “non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro”, come disposto dall’art.8-bis, co. 5, lett. d), della L.R. n. 12/2001 (e, conformemente, dall’art. 52, co. 5, lett. d) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria), restando pertanto esclusa l’applicazione del precedente comma 4 (riguardante la diversa fattispecie della revoca dell’autorizzazione), né rilevando il principio di proporzionalità, non residuando alcuna discrezionalità nella scelta della sanzione tipizzata dalla legge.
2. – Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, ferma restando la condanna alle spese della fase cautelare, disposta con l’ordinanza del 28/3/2017 n. 481.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Comune di Nola delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma restando la condanna alle spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.3.2020, con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
L’ESTENSORE (Giuseppe Esposito)
IL PRESIDENTE (Anna Pappalardo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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