Tar Campania, Sez. II, 20 novembre 2014, n. 1967

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Testo completo:
Tar Campania, Sez. II, 20 novembre 2014, n. 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2009, proposto da:
Michele Mattia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Gaeta, con domicilio eletto in Salerno, Via F. Manzo n.11;
contro
Comune di Calabritto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rizzo, con domicilio eletto in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 127;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 138 del 5.5.2009 dell’Assessore alle Finanze del Comune di Calabritto, con il quale è stata revocata l’assegnazione di sei loculi cimiteriali, tra i quali il n. 26 assegnato al ricorrente con atto del Responsabile del Settore del 29.3.2005, di tutti gli atti connessi e presupposti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calabritto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Allega il ricorrente, con il ricorso in esame, di aver ottenuto in data 29.3.2005 dal Comune di Calabritto, per destinarli alla sepoltura dei suoi genitori, la concessione di due locali contigui – nn. 23 e 26 del comparto 4D – avente durata venticinquennale con decorrenza dal 1.4.2005.
Deceduto il genitore, tumulato nel loculo n. 23, il Comune intimato, mediante l’atto impugnato, ha disposto la revoca del loculo n. 26, così frustrando il desiderio della madre di essere sepolta accanto al defunto marito.
Mediante le censure formulate in ricorso, viene lamentata in primo luogo la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
Viene inoltre dedotta l’estraneità dell’atto impugnato alla competenza dell’Assessore alle Finanze, che lo ha emesso, e la violazione del principio del contrarius actus, essendo stato l’atto revocato adottato dal Responsabile del Settore.
Quindi, premesso che il provvedimento di revoca impugnato si fonda sulla “urgente necessità di reperire dei loculi cimiteriali, essendo quelli realizzati già tutti assegnati, e quelli in costruzione disponibili solo tra alcuni mesi”, ne viene dedotta l’illegittimità sia perché lo strumento normale di sepoltura è l’inumazione negli appositi campi cimiteriali e non la tumulazione in loculi, sia perché manca ogni motivazione in ordine ai presupposti di urgenza del provvedimento, con particolare riguardo alla inadeguatezza di sepolture secondo le risultanze statistiche del registro di cui all’art. 52 d.P.R. n. 285/1990, sia perché, ove tale urgenza fosse dimostrabile, avrebbero dovuto revocarsi prioritariamente le concessioni per le sepolture private antecedenti al novembre 1975, per le quali fosse decorso un cinquantennio dalla tumulazione dell’ultima salma, ai sensi dell’art. 92, coma 2, d.P.R. cit., e non le concessioni per sepolture private non ancora utilizzate, rilasciate a cittadini non residenti.
Infine, viene dedotto che il Comune intimato, per far fronte alla necessità di reperire loculi, ha inteso colpire sei soggetti, accomunati dal fatto di essere residenti in un diverso Comune, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza ed imparzialità.
Il difensore del Comune di Calabritto si oppone all’accoglimento del ricorso, evidenziando, tra l’altro, che la legittimazione ad agire dell’Assessore alle Finanze, contestata dalla parte ricorrente, trova fondamento del decreto sindacale n. 2 del 13.12.2006, adottato ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000, mentre il provvedimento impugnato rinviene la sua cornice regolatrice nel Regolamento di polizia mortuaria adottato con deliberazione consiliare n. 83 del 23.12.1997.
Con memoria del 13.10.2014, il difensore del Comune resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non essendo stata data esecuzione alla impugnata determina revocatoria, in quanto le ragioni ad essa sottese sono state superate dalla ultimazione di altri loculi, che all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato erano in corso di realizzazione: alla memoria comunale è allegato l’attestato sindacale prot. n. 4250 dell’8.10.2014, dal quale si evince che il sig. Mattia Carmine è stato tumulato nel loculo n. 23, comparto 4D, originariamente assegnatogli, mentre la moglie sig.ra Rizzolo Carmela è tuttora assegnataria del loculo adiacente, contrassegnato dal n. 26.
In data 4.11.2014 altresì è stato depositato in giudizio, dal difensore del Comune, il provvedimento del 3.11.2014, , con il quale l’amministrazione comunale ha provveduto alla revoca dell’atto impugnato, dando anche atto che il ricorrente ha sempre mantenuto l’originaria assegnazione del loculo n.26, non essendo stata data esecuzione al provvedimento impugnato, attesa l’ultimazione sollecita dei lavori di realizzazione di altri loculi avvenuta nelle more.
Tanto premesso, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso, determinata dalla sopravvenuta revoca, nelle more della sua decisione, del provvedimento originariamente impugnato, che non risulta peraltro aver prodotto effetto nella realtà materiale.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, può disporsene la compensazione, avendo in tal senso aderito, in udienza, il difensore della parte ricorrente, dopo aver preso atto dell’avvenuta revoca del provvedimento impugnato, alla richiesta del difensore del Comune di Calabritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1134/2009, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)