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Testo completo:
Tar Campania, Sez. III, 21 novembre 2014, n. 3056
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2014, proposto da: Cooperativa Sociale Pegaso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Dipasquale, con domicilio eletto presso Maria Grazia Gagliano in Catania, Via Louis Braille, 2;
contro
Comune di Pozzallo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Dell’Ali, con domicilio eletto presso Giuseppe De Geronimo in Catania, Via Androne, 34;
nei confronti di
Cooperativa Sociale Agos;
per l’annullamento
– del verbale del 01.07.2014 e del 02.07.2014, con i quali il Comune di Pozzallo ha rispettivamente dichiarato la Cooperativa Sociale Pegaso carente del requisito di capacità tecnico organizzativa e ha disposto l’esclusione della medesima dalla procedura aperta inerente l’affidamento dei servizi manutentivi della città -CIG 5725063770;
– della successiva comunicazione del 25.08.2014 prot. n. 18674, della determinazione n. 1068 del 09.07.2014, del successivo verbale di consegna del servizio e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzallo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La cooperativa sociale Pegaso ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Pozzallo per l’affidamento di servizi manutentivi vari, il cui bando prevedeva, tra i requisiti di capacità tecnico-organizzativo, “l’elenco dei principali servizi prestati nel triennio (2013-2012-2011) in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e o di revoche contrattuali intervenute per conto di enti pubblici con l’indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio. Da tale elenco deve risultare, a pena di esclusione, almeno un servizio per ciascuna tipologia: manutenzione stradale, intesa come riparazione di condotte idriche e fognarie -manutenzione scuole e immobili comunali -servizi cimiteriali-…” (punto 3.5 del bando).
La commissione di gara, rilevato che dalla dichiarazione sostitutiva prodotta dalla cooperativa Pegaso non si evinceva chiaramente lo svolgimento del servizio di manutenzione stradale e di manutenzione immobili comunali (scuole), ha chiesto ulteriore documentazione a comprova del requisito di partecipazione e, all’esito della verifica, ha disposto l’esclusione della cooperativa Pegaso sulla base della seguente motivazione: “dalla certificazione rilasciata dagli enti committenti (…) non si evince l’espletamento dei servizi di manutenzione stradale e di manutenzione immobili comunali e scuole (…); In particolare, per quanto concerne il servizio di manutenzione scuole e immobili comunali è stato effettuato ulteriore verifica, per le vie brevi, in ordine alla documentazione prodotta segnatamente per verificare l’eventuale diversa interpretabilità dell’attestazione prot. n 47044 del settore VI del Comune di Ragusa, il cui tenore non collima con la richiesta di cui al punto3.5 del bando. E’ stato appurato, di conseguenza che tale attestazione non è riferibile alla tipologia di servizi cimiteriali e manutenzione del verde e quindi la documentazione probatoria carente della dimostrazione richiesti in ordine allo svolgimento di servizio nell’ultimo triennio della tipologia “manutenzione scuole e immobili comunali” (v. verbale n. 2 del 1 luglio 2014).
La cooperativa Pegaso ha, quindi, impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara unitamente ai provvedimenti di aggiudicazione del servizio e di consegna del medesimo articolando censure di violazione di legge (art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e punto 3.5 del bando di gara) e-manifesta illogicità dei provvedimenti impugnati nonché erroneità e manifesta infondatezza dei motivi di esclusione, attraverso le quali assume di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando. In particolare:
– per ciò che riguarda il servizio di manutenzione stradale, intesa come riparazione di condotte idriche e fognarie, tali interventi risulterebbero facilmente desumibili dai S.A.L. e dalle fatture emesse dalla ricorrente in relazione al suddetto servizio;
– in relazione, invece, alla presunta mancata dimostrazione dello svolgimento dei servizi di manutenzione di scuole e immobili comunali, parte ricorrente contesta le modalità con le quali il Comune avrebbe eseguito ulteriori verifiche, dato che la certificazione rilasciata dal Comune di Ragusa (ove si specificava che la “…Cooperativa Sociale Pegaso ha svolto interventi di manutenzione negli stabili comunali all’interno dei cimiteri di Ragusa”) era idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa; in ogni caso, nell’ipotesi in cui il Comune avesse ritenuto necessario l’assunzione di ulteriori informazioni ovvero ulteriore documentazione, avrebbe dovuto ricorrere alla procedura di cui al primo comma dell’art.46 del D.Lgs. 163/2006.
Parte ricorrente ha, infine, censurato l’immediato affidamento del servizio, in violazione dell’art. 11 del D.Lgs.163/2006, senza alcuna esplicitazione delle ragioni di urgenza.
Il comune di Pozzallo si è costituito in giudizio e ha controdedotto alle singole censure articolate ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2014, il ricorso – previo avviso alle parti presenti – è stato posto in decisione ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 6°c.p..
Il ricorso è infondato poiché, a fronte di una chiara e inequivoca clausola del bando che richiedeva l’esecuzione e la dimostrazione del servizio di manutenzione scuole ed immobili comunali, parte ricorrente non ha adeguatamente dimostrato (né in sede di gara, né in sede di integrazione documentale, né, infine, nel corso del giudizio) il predetto requisito di partecipazione. Invero – e a prescindere da ogni valutazione circa l’altro requisito in contestazione (manutenzione stradale) – la documentazione integrativa prodotta dalla Pegaso si riferisce esclusivamente ai servizi cimiteriali e servizi di manutenzione verde pubblico; né può avere alcuna rilevanza la circostanza che, a fronte di una certificazione rilasciata dal funzionario responsabile dei servizi cimiteriali (che fa espresso riferimento “agli atti d’ufficio”, riferiti ai servizi cimiteriali per l’anno 2013), la stazione appaltante abbia svolto “per le vie brevi” ulteriori verifiche al fine di fugare ogni dubbio sul contenuto della predetta certificazione e quindi, sul possesso del requisito in questione, trattandosi di una procedura che, per quanto informale, è stata svolta anche nell’interesse della Pegaso.
Da quanto sopra emerge, in conclusione, che alla ricorrente sia stata fornita la possibilità di integrare la documentazione e di fornire chiarimenti in ordine allo svolgimento del servizio “manutenzione immobili comunali e scuole” e che la predetta documentazione sia risultata oggettivamente inidonea. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del cd. “soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e l’esclusione dalla gara risulta legittimamente adottata a fronte della rilevata mancanza del requisito di partecipazione richiesto, a pena di esclusione, dal bando di gara; tale circostanza priva la ricorrente di alcun interesse attuale e concreto all’esame del terzo motivo di ricorso e concernenti la violazione della clausola di stand still, di cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 che, in ogni caso, in sé considerata, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione ma rileva, eventualmente, ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, solo nel caso in cui l’aggiudicazione sia illegittima per vizi propri (cfr, Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2014, n. 1548; sez. VI, 8.10.2013, n. 4934)
In conclusione ed assorbito quant’altro, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, tenuto anche conto della peculiarità della vicenda e della sollecita definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)