TAR Campania, Salerno, Sez. III, 7 aprile 2023, n. 785

Massima

Il divieto, per le imprese funebri, posto dalla L. R. (Campania) 2001, n. 12 (e recepito nel Regolamento comunale di polizia mortuaria), di esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri trova applicazione anche al caso in cui il relativo incarico sia affidato “all’interno della sede aziendale”, profilandosi, in difetto, semplicemente osservando specifiche modalità (di luogo) di formalizzazione del contratto, una sin troppo evidente possibilità di eludere la proibizione normativa idonea a minarne l’effettività, con la conseguenza di un’inammissibile frustrazione delle esigenze di tutela della libera concorrenza in ragione dei concreti rischi di distorsione del mercato connessi al possibile abuso di posizione dominante (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 18/04/2018, n. 9579), attesa la commistione concreta delle attività cimiteriali, di natura pubblica, con quelle di onoranza funebre, di natura squisitamente privata e prettamente commerciale.

Testo

Pubblicato il 07/04/2023
N. 00785/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2021, proposto da < omissis > Onoranze Funebri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Savastano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società < omissis > S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a – della determinazione del Responsabile del Settore Gare e Contratti, Ambiente, Igiene Urbana e Cimitero del Comune di Pontecagnano Faiano n. 1480 del 7.12.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento dell’Albo delle Ditte Autorizzate ad operare nel Cimitero comunale”, nella parte in cui non ha ricompreso tra le ditte autorizzate la < omissis > Onoranze Funebri;
b – ove occorra, della relazione dell’ufficio prot. n. 48341 del 7.12.2020, richiamata nella determina sub a);
c – del provvedimento a firma del Responsabile del Settore Gare e Contratti, Ambiente, Igiene Urbana e Cimitero del Comune di Pontecagnano Faiano del 9.12.2020 con il quale la determina sub a) è stata
trasmessa alla ditta ricorrente e sono state comunicate le ragioni della mancata autorizzazione ad operare nel cimitero comunale;
d – ove occorra, della nota della Regione Campania prot. n. 478867 del 13.10.2020 e degli atti non meglio identificati con i quali la Consulta Regionale per le attività Cimiteriali ha riscontrato il quesito posto dal Comune di Pontecagnano Faiano sulla richiesta formulata dalla ditta ricorrente in data 6.02.2020 (prot. n. 5765);
e – ove e per quanto occorra, dell’art. 38 “Divieti, controlli e sanzioni” del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nella parte in cui prevede che “E’ vietato alle imprese funebri: […] b) l’esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri” se inteso nel senso di vietare anche la raccolta di incarichi all’esterno del cimitero presso le sedi aziendali autorizzate;
f – di ogni altro atto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Ditta < omissis > onoranze funebri ha impugnato, unitamente agli altri atti presupposti indicati in epigrafe, la determinazione del Comune di Pontecagnano Faiano n. 1480 del 7.12.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento dell’Albo delle Ditte Autorizzate ad operare nel Cimitero comunale”, nella parte in cui non ha ricompreso la ricorrente tra le ditte autorizzate, deducendo violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 (motivo sub I), nonché dell’art. 1 comma 4, lett. b) dell’Allegato A della L.R.C. 12/2001 e dell’art. 38 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (motivo sub II), la cui portata precettiva sarebbe stata travisata dal Comune, che avrebbe erroneamente inteso il divieto, ivi previsto, di esercizio di attività cimiteriale a carico delle imprese funebri come “divieto assoluto”, laddove, invece, lo svolgimento delle predette attività sarebbe loro consentito (in pretesa conformità all’art. 7 delle Linee di programma approvate con delibera di G.R.C. n. 381 del 23.07.2020) “se l’incarico è raccolto o acquisito all’interno delle sedi aziendali”; ha censurato, infine, la violazione dei principi costituzionali (art. 41 Cost.) ed eurounitari che tutelano la libera iniziativa economica privata e la concorrenza (motivo sub III).
2. – Il Comune di Pontecagnano, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame, siccome infondato.
3. – All’udienza del 14 febbraio 2023 la controversia è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso è infondato.
5. – A conferma di quanto già ritenuto in sede cautelare (cfr. ordinanza n.63/2021, confermata in appello da Cons. St., Sez. V, n. 4220/2021), va condivisa l’interpretazione dell’art. 38 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (che recepisce l’art 1 comma 4 lett. b) della L.R. 12/2001) fornita dal Comune, a tutela della libera concorrenza, secondo la quale il divieto, per le imprese funebri, di esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri trova applicazione anche al caso in cui il relativo incarico sia affidato “all’interno della sede aziendale”, profilandosi, in difetto, semplicemente osservando specifiche modalità (di luogo) di formalizzazione del contratto, una sin troppo evidente possibilità di eludere la proibizione normativa idonea a minarne l’effettività, con la conseguenza di un’inammissibile frustrazione delle esigenze di tutela della libera concorrenza in ragione dei concreti rischi di distorsione del mercato connessi al possibile abuso di posizione dominante (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 18/04/2018, n. 9579), attesa la commistione concreta delle attività cimiteriali, di natura pubblica, con quelle di onoranza funebre, di natura squisitamente privata e prettamente commerciale.
5.1. – Ne deriva l’infondatezza dei motivi sub II e III.
6. – Poiché, infine, l’esclusione della ricorrente assume carattere vincolato, fondandosi essa sull’applicazione del rammentato divieto normativo, l’omissione preavviso ex art. 10-bis della l. 241 del 1990 non assume rilievo, ai fini dell’annullamento dell’atto, in ragione della previsione di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della medesima legge, con conseguente infondatezza anche della censura sub I.
7. – Le spese seguono, come per legge, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Pontecagnano Faiano, che si liquidano in complessivi euro 1,500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Valerio Bello, Referendario
L’ESTENSORE (Pierangelo Sorrentino)
IL PRESIDENTE (Pierluigi Russo)
IL SEGRETARIO