TAR Lombardia, Brescia, Sez, I, 13 marzo 2023, n. 221

TAR Lombardia, Brescia, Sez, I, 13 marzo 2023, n. 221

Pubblicato il 10/03/2023
N. 00221/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 168 del 2023, proposto da Francesca Maria Elena R., rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Crea e Sara Scinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Calvenzano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Roncelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’Ordinanza n. 14 R.G., prot. 10810, datata 6 dicembre 2022, notificata alla ricorrente in data 7 dicembre 2022, con cui il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio e Servizi Tecnici ha ordinato “alla Sig.ra R., in qualità di concessionaria del loculo n. 26 del lotto 4 lato sud di rimuovere la immagine/decorazione illegittimamente posta sulla lastra di copertura del loculo e di sostituirla, previa richiesta ed ottenimento della dovuta autorizzazione, con altra idonea ed adeguata al contesto, e ciò entro 60 (sessanta giorni) dalla data di jnotifica del presente provvedimento”;
di ogni altro atto ad essa ordinanza connesso, presupposto e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, e segnatamente:
– della nota prot. N. 7268 del 9 agosto 2022, con cui il responsabile del Servizio di gestione del territorio e servizi tecnici ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, alla Sig.ra R. l’avvio del procedimento “per emissione ordinanza di rimozione e adeguamento lastra loculo n. 26 lotto 4° lato sud”;
– del “verbale di accertamento dell’intervento eseguito alla lastra di copertura” prot. N. 7188 del 4 agosto 2022;
– del precedente invito (prot. n. 184 del 12 gennaio 2022) alla rimozione della lastra e della conseguente nota prot. N. 2076 del 3 marzo 2022;
– dell’art. 43 del regolamento cimiteriale comunale sotto il profilo della omessa individuazione, anche solo generica, di alcun criterio che consenta, ai concessionari dei colombari, la scelta degli arredi (per tipologia, colore, qualità, caratteristica) delle relative lastre di copertura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvenzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Nel 2007 fu stipulato un accordo tra il Comune di Calvenzano e Pierina P. per la concessione trentennale per sé di un loculo in uno dei colombari del locale cimitero: l’atto specificava che, entro tre mesi dalla tumulazione, avrebbe dovuto essere posta sul loculo, a carico degli eredi, una lapide di marmo sulla quale avrebbe dovuto essere scolpito il nome della defunta e l’anno della morte.
1.2. La P. è morta il 31 maggio 2021, e sua erede, per quanto d’interesse, è la figlia Francesca Maria Elena R., odierna ricorrente. A questa il Comune inviò un primo invito (prot. n. 184 del 12 gennaio 2022) alla rimozione della lastra apposta sul colombario, seguita dalla nota prot. n. 7268 del 9 agosto 2022, con cui il responsabile del Servizio di gestione del territorio e servizi tecnici comunicò, ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, l’avvio del procedimento “per emissione ordinanza di rimozione e adeguamento lastra loculo n. 26 lotto 4° lato sud”; è da ultimo seguita l’ordinanza 6 dicembre 2022, n. 14 R.G., prot. 10810, con cui lo stesso responsabile ha ordinato “alla Sig.ra R., in qualità di concessionaria del loculo n. 26 del lotto 4 lato sud di rimuovere la immagine/decorazione illegittimamente posta sulla lastra di copertura del loculo e di sostituirla, previa richiesta ed ottenimento della dovuta autorizzazione, con altra idonea ed adeguata al contesto, e ciò entro 60 (sessanta giorni) dalla data di notifica del presente provvedimento”.
1.3. La lastra tombale è così descritta nel verbale del 4 agosto 2022, redatto dallo stesso responsabile del servizio (e la documentazione fotografica in atti ne dà conferma): “le dimensioni della lastra del loculo sono le seguenti: lunghezza cm. 72 e altezza cm. 68; su detta lastra è stata incisa un’immagine a colori delle seguenti dimensioni: lunghezza, cm. 53 e altezza cm. 49: detta immagine rappresenta un prato verde con un cielo azzurro con inserito un mazzo di fiori”.
1.4. Al verbale segue una relazione della stessa data, parimenti sottoscritta dal responsabile del Servizio, in cui si richiama anzitutto l’art. 43 del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, secondo il quale “le lampade votive, le decorazioni, e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del comune”.
Si rileva quindi “che le lastre dei loculi esistenti nel cimitero comunale e in particolare quelle presenti nel lato sud, hanno la stessa tipologia, mentre la lastra del loculo n. 26, lotto 4, lato sud non si allinea con le esistenti, e si mette in evidenza che “se fosse stata seguita la procedura di richiesta permesso di cui al sopracitato art. 43, il sottoscritto avrebbe espresso parere negativo in quanto ritiene che l’immagine a colori presente su quasi tutta la lastra, non si inserisca e non sia adeguata al contesto di tutte le lastre di loculi esistenti”.
1.5. L’ordinanza conclusiva del 6 dicembre riprende in motivazione i contenuti del verbale e della relazione, confermando che la lastra era stata apposta senza autorizzazione comunale, neppure richiesta, e che la decorazione del loculo, poiché “la lastra è stata decorata, per la sua interezza, con una immagine dai colori verde e azzurro accesi”, appare fortemente “impattante dal punto di vista cromatico e visivo, apparendo inoltre del tutto avulsa dal contesto e non omogenea rispetto al complesso degli altri loculi presenti nel lotto 4 come pure nelle altre zone del Cimitero Comunale”: da ciò la necessità “di disporre la rimozione della immagine/decorazione posta sulla lastra con altra adeguata al contesto di tutte le lastre dei loculi esistenti”.
2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nell’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, difetto di interesse pubblico; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione dell’articolo 43 del regolamento cimiteriale comunale e della prassi sul medesimo formatasi, anche in relazione ai principi posti dagli articoli 19 e 21 della Costituzione e dagli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
2.2. Invero, parte ricorrente riconosce che il precisato art. 43 del locale regolamento comunale prescrive la preventiva autorizzazione per decorazioni, abbellimenti ed iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi, ma sostiene che il locale Ufficio tecnico comunale avrebbe per prassi sottoposto a regime autorizzativo preventivo le sole tombe monumentali: e di tale prassi la ricorrente avrebbe diretta conoscenza perché il coniuge avrebbe prestato servizio per molti anni quale messo comunale notificatore presso il Comune di Calvenzano.
2.3. D’altro canto, prosegue il ricorso, il loculo che contiene la salma della madre, non sarebbe l’unico presente nel locale cimitero sigillato da una lastra decorata, e nessuna di queste avrebbe ricevuto una preventiva autorizzazione che oggi, viceversa, l’Ente resistente chiede alla ricorrente; neppure tali piastre avrebbero formato oggetto di rilievi circa una presunta incongruenza con il contesto: da ciò una rilevata disparità di trattamento rispetto a tali concessionari.
2.4. Per quanto poi attiene al pregio estetico del manufatto o la sua coerenza con il contesto, osserva la ricorrente che il ripetuto art. 43 non reca alcun criterio che permetta di individuare tipologia, caratteristiche, qualità delle iscrizioni, nonché ogni altro abbellimento e consenta un vaglio circa il suo legittimo esercizio: in ogni caso, la decorazione è stata posta al centro della lastra, è contornata da una cornice di spessore significativo di marmo bianco, identico a quello di tutti gli altri loculi.
Sarebbe comunque mancato un adeguato contemperamento tra gli interessi di che trattasi, con il totale sacrificio dell’aspettativa della ricorrente.
3.1. Il motivo è infondato.
È anzitutto superfluo verificare se il messo comunale di Calvenzano abbia un preciso ricordo e un’esaustiva conoscenza della prassi – o, meglio, della condotta tollerante – seguita dal locale Ufficio tecnico, e se per le quattro lastre di defunti – su centinaia di loculi – recanti una particolare decorazione non sia stato avviato un procedimento di rimozione: anche per il contegno difensivo tenuto in causa dal Comune si può ritenere sussistere tale prassi e si può escludere una procedura di rimozione.
3.2. È tuttavia evidente da un piano esame degli atti di giudizio che l’Amministrazione non ha disposto la rimozione della lastra perché non preventivamente autorizzata, ma ha piuttosto affermato che l’indubbia peculiarità della decorazione avrebbe imposto una richiesta preliminare, da cui – si può immaginare – si prescinde nella prassi finché ci si attenga agli standard estetici consueti in quel cimitero.
3.3. La ragione per cui l’Amministrazione ha disposto la rimozione dipende evidentemente dalla decorazione della lapide, che – a prescindere dal gusto estetico personale – si differenzia, ad un semplice esame della documentazione fotografica prodotta, sicuramente in modo assai netto dalle lastre presenti nello stesso colombario, e negli altri collocati nello stesso cimitero, spiccando anche a notevole distanza.
3.4. Ora, la scelta tra imporre un cospicuo grado di uniformità tra le sepolture (tombe o loculi che siano), o di consentire viceversa a ciascun concessionario di differenziarsi dagli altri – con esiti talora opinabili – è tema antico, noto a ogni liceale: ma non è dubbio che i Comuni, proprietari e regolatori dei cimiteri, abbiano il potere di compiere una scelta discrezionale nell’uno o nell’altro senso, o comunque a mantenere un indirizzo coerente con la situazione di fatto esistente.
3.5. Ciò posto, la scelta dell’Amministrazione di ordinare la rimozione della lastra corrisponde a una legittima e coerente volontà, univocamente espressa, di conservare un elevato grado di omogeneità delle lastre affisse nei colombari.
Del resto non va dimenticato che l’art. 86 del citato regolamento comunale prevede che “il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo”: e basta a creare tale contrasto, ad avviso di questo Collegio, una differenziazione troppo netta rispetto ad altre lastre, né i colori verde e azzurro accesi sembrano, secondo comune sentire, conformi agli ambienti cimiteriali in cui di regola si privilegiano materiali sobri e classici, di colori naturali e comunque non sgargianti, come i marmi, i graniti o i bronzi.
3.6. Per quanto poi riguarda le altre quattro lapidi portate all’attenzione nella causa, e che giustificherebbero la censura di disparità di trattamento, la documentazione fotografica depositata conduce intanto ad escludere la corrispondenza tra quelle e questa, oggetto di lite: le prime recano infatti decorazioni floreali assai discrete, e di contenuto impatto, anche perché coerenti con i modesti omaggi floreali collocati sui loculi, mentre il colore dominante resta comunque il bianco del marmo, tranne che in un caso, dove vi è parzialmente sovrapposta una lastra bronzea, comunque decorosa.
3.7. In ogni caso, per stabilire se disparità di trattamento vi sia, il raffronto non va fatto con le ipotetiche – e limitate – eccezioni, ma con la situazione assolutamente preponderante: che è quella di un’omogenea prevalenza in tutti i colombari del marmo bianco; in un tale contesto è da escludere che la R. potesse vantare una legittima e ragionevole aspettativa ad esporre la lastra come decorata, mentre un mancato contemperamento si potrebbe invocare solo se, all’atto di richiedere l’autorizzazione, fosse stata denegata dall’Amministrazione una soluzione di compromesso che rassomigliasse la lapide P. alle quattro sobriamente decorate.
4.1 Vi è un secondo motivo di ricorso, rubricato nella violazione e falsa applicazione art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241; nella violazione del principio di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Costituzione; nell’eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e della manifesta illogicità.
4.2. In esso ci si duole della durata assegnata dall’Amministrazione al procedimento di rimozione, ovvero 90 giorni, anziché di 30 dal suo avvio.
È peraltro la stessa ricorrente ad affermare che il termine non è perentorio, e a riconoscere in sostanza che, in specie, il superamento può costituire, al più, una mera irregolarità: sebbene in specie, date le circostanze, si possa facilmente concludere che un intervallo piuttosto lungo è stato assegnato più per delicatezza, che per trascuratezza.
5. Il ricorso va dunque respinto.
La singolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 8 marzo 2023 con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Angelo Gabbricci)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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