TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 43

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 43

MASSIMA
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 43
Lo “ius sepulchri“, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l’intrinseca “cedevolezza” del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico, mentre l’intestazione (e, quindi, la sua eventuale variazione) della concessione attiene, non ai rapporti interprivati, ma ai rapporti pubblicistici tra il privato e il Comune titolare del bene demaniale.

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 10/01/2018
N. 00043/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Venturino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale De Filippis, -OMISSIS-2;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ avvocato Alessandra Belvedere, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, c/o Casa Comunale via Perugini;
nei confronti di
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego della richiesta di voltura della concessione cimiteriale relativa a loculo privato ( prot. n° 0047500), comunicato in data 11.07.2008 .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 15 dicembre 2017 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Viene impugnato il rigetto all’istanza di voltura di concessione cimiteriale in relazione al loculo n.-OMISSIS- meglio identificato in atti. La determinazione è fondata sulla circostanza che il diritto di sepolcro era stato ceduto dall’originario concessionario (dante causa della odierna ricorrente) a favore di un altro parente dello stesso (nipote del concessionario), e che “il diritto d’uso delle sepolture private” è riservato oltre che al nucleo familiare del concessionario, anche ai discendenti in linea retta e collaterale ampliata agli affini fino al 6 grado.
2. La ricorrente deduce invece che il Comune non ha correttamente fatto applicazione della normativa vigente, avendo fatto confusione tra il “diritto alla concessione cimiteriale e il diritto alla sepoltura”; che sono state violate le norme regolamentari di “polizia mortuaria” del Comune di Lamezia Terme (il vizio non è indicato in maniera espressa ma è facilmente evincibile dal contesto del ricorso); che il diniego è affetto da eccesso di potere per contraddittorietà, poiché con una precedente diversa delibera il Comune avrebbe invece accolto istanze di voltura analoghe avanzate dalla interessata per altri loculi.
3. Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 15 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Va premesso che “…in coerenza con gli indirizzi consolidati del giudice ordinario…lo “ius sepulchri”, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l’intrinseca “cedevolezza” del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, sez. V, 14 giugno 2000 , n. 3313)”
7. Nel caso di specie, si controverte della legittimità del diniego all’istanza di intestazione della concessione demaniale concernente un loculo (recante il n. -OMISSIS-) del tumulo funerario appartenente.
Il rigetto dell’istanza di “voltura” è fondato sulla circostanza che “il diritto d’uso del loculo in questione per sepoltura di -OMISSIS-deceduto in data 13 febbraio 1954” era stato “concesso” dall’originario concessionario – nonno dell’odierna ricorrente – a favore del predetto -OMISSIS-, nipote dell’intestatario; sulla considerazione che manca “un atto redatto da parte del concessionario per la divisione, individuazione e utilizzo dei loculi del tumulo funerario” e che “il diritto d’uso delle sepolture private e riservato oltre alla famiglia del concessionario anche ai discendenti in linea retta e collaterale ampliata agli affini fino al 6 grado di parentela”.
8. Deve ritenersi fondata la doglianza con cui la ricorrente lamenta – seppure erroneamente qualificandola genericamente come “violazione di legge per mancata applicazione della stessa” – l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui “confonde” lo ius sepulchri nei rapporti tra privati, legati da rapporti di parentela, e la titolarità dell’atto amministrativo di concessione sulla costruzione funeraria edificata sul bene demaniale, di cui la ricorrente chiede l’intestazione a favore di se medesima.
9. Invero, l’intestazione della concessione attiene, non ai rapporti interprivati, ma ai rapporti pubblicistici tra il privato e il Comune titolare del bene demaniale; è ciò trova una specifica disciplina anche nel Regolamento della polizia mortuaria adottato dal Comune resistente con delibera n. 362 del 22 settembre 2004, il cui art. 58 prevede che, in caso di decesso del diretto concessionario, “i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 55 (ascendenti, discendenti in linea retta e collaterali, affini fino al 6 grado) sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio Servizi cimiteriali entro -OMISSIS- mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l’aggiornamento dell’intestazione della concessione degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune”.
10. Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata, per il loculo n.-OMISSIS-, una precedente richiesta di “variazione per l’aggiornamento” da parte di terzi né a tale circostanza si fa riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si dà unicamente conto della circostanza – peraltro neanche contestata da parte ricorrente – che nel predetto loculo “risultano sepolti i resti ossei della salma di -OMISSIS- -OMISSIS- (come meglio specificato nella nota endoprocedimentale del 21 maggio 2008).
11. In conclusione, il diniego va pertanto annullato per eccesso di potere, in cui è sostanzialmente inquadrabile la censura di illegittimità, illogicità, incoerenza e contraddittorietà, espressa in ricorso (pag. 6).
-OMISSIS-. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Germana Lo Sapio)
IL PRESIDENTE (Giovanni Iannini)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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