TAR Campania, Salerno, Sez. I, 11 gennaio 2018, n. 60

TAR Campania, Salerno, Sez. I, 11 gennaio 2018, n. 60

MASSIMA
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 11 gennaio 2018, n. 60
Spetta al consiglio comunale il compito di istituire i tributi e di definirne l’ordinamento, nonché di dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali. Il potere di imporre il diritto fisso, considerato all’art. 19 dPR 10/9/1990. n. 285, opera anche in relazione alla cremazione delle salme che vengono “trasportate da comune ad altro comune”, poiché la norma non distingue le ipotesi e, pertanto, deve ritenersi che il potere di imporre il diritto fisso si applichi anche al caso di trasporto effettuato ai fini della cremazione. Neppure sussiste questione di violazione della concorrenza in quanto il diritto fisso è legittimamente imposto dal Comune nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa.

NORME CORRELATE

Art. 19 dPR 10/9/21990. n. 285

Artt. 3 e 5 L. 30/3/2001, n. 130

Pubblicato il 11/01/2018
N. 00060/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01149/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2017, proposto da:
Percorso Terreno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani N. 31;
contro
Comune Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Barbato Iannuzzi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia 15;
per l’annullamento
nonché previa adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a
a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 8871 del 12.07.2017, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore Governo del territorio del Comune di Montecorvino Pugliano ha comunicato alla ricorrente la delibera di C.C. n. 16 del 04.07.2017, invitandola a “procedere alla cremazione previa verifica dell’avvenuta vidimazione e pagamento dello speciale diritto fisso d’ingresso istituito con l’atto consiliare … nella misura di € 60,00 a salma, da versarsi nelle casse comunali”, non potendo procedere in mancanza all’espletamento del servizio di cremazione;
b – della delibera di C.C. n. 16 del 04.07.2017 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 06 del 13.02.2009 e ss. mm. ii. ed in particolare, l’art. 31;
c – dell’art. 31 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 06 del 13.02.2009 e ss. mm. ii.;
d – ove e per quanto di interesse per la ricorrente, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 06 del 13.02.2009, come successivamente modificato;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Montecorvino Pugliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è risultata aggiudicataria della concessione per la costruzione e gestione di un impianto di cremazione salme e, in virtù di tale aggiudica, in data 10.07.2002, ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Montecorvino Pugliano (rep. n. 28 del 10.07.2002).
Con tale atto la ricorrente si è impegnata a “realizzare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la successiva gestione dell’opera pubblica oggetto della gara predetta …”.
Inoltre, è stato convenuto che “nessun corrispettivo sarà corrisposto dal Comune alla Società concessionaria per le predette attività, in quanto nel piano economico finanziario presentato ha tenuto conto del recupero di quanto speso per la progettazione e la realizzazione dell’opera pubblica mediante i proventi derivanti dalla gestione dell’impianto”.
Con la delibera di C.C. n. 16/2017, il Comune di Montecorvino Pugliano:
– ha introdotto il pagamento di “uno speciale diritto fisso di ingresso da corrispondersi dai richiedenti la cremazione non residenti nel Comune”;
– ha subordinato l’espletamento del servizio ad apposita vidimazione da parte del Comune di Montecorvino Pugliano.
Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
violazione di legge (artt. 42 e 48 t.u.e.l. – art. 19 d.p.r. n. 285/1990) – incompetenza; violazione di legge (art. 19 d.p.r. n. 285/1990 in relazione al regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera di c.c. n. 06 del 13.02.2009 e ss.mm.ii. e alla convenzione rep. n. 28 del 10.07.2002 che regolamenta i rapporti tra la ricorrente ed il comune) – violazione di legge (art. 97 cost. e dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneita’ manifesta – travisamento – sviamento)
Il Comune resistente si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato.
Con un primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Consiglio Comunale a stabilire l’ammontare dello speciale diritto fisso di ingresso istituito con la delibera di n. 216 del 4.7.2017.
Tale motivo di ricorso è privo di pregio.
Nel caso di specie, il Consiglio Comunale ha imposto ai privati che intendono procedere alla cremazione delle salme di corrispondere un diritto fisso pari ad € 60,00.
Secondo la società ricorrente il Consiglio Comunale non potrebbe fissare il quantum dell’imposizione tributaria, che, invece, spetterebbe alla Giunta.
Sul punto, tuttavia, va evidenziato che si verte in tema di tariffe e non di aliquote tributarie, sulla cui misura è senz’altro competente la Giunta, mentre al Consiglio spetta, invece, il più ampio compito di istituire i tributi e di definirne l’ordinamento, nonché di dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali”, ai sensi dell’art. art. 42, co. 2, lett. f), ultima parte, D.Lgs. n. 267/2000.
Nel caso di specie, non si controverte in materia di tributi e, quindi, di determinazione delle relative aliquote che sarebbero state di competenza della Giunta.
Trattasi, invece, di disciplina generale delle tariffe di esclusiva competenza del Consiglio, oltre che per l’istituzione anche per l’individuazione della relativa misura.
Non sussiste, dunque, il dedotto vizio di incompetenza.
Con un secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la presunta violazione delle pattuizioni di cui alla convenzione Rep. n. 28 del 10.7.2002 stipulata con il Comune per la realizzazione e gestione del crematorio. Secondo la società ricorrente il provvedimento impugnato avrebbe introdotto un contributo direttamente incidente sui proventi derivanti dalla gestione dell’impianto, modificando ex post le regole che hanno condotto all’aggiudica, imposto un illegittimo onere di “verifica contributiva” e subordinato l’espletamento del servizio ad attività di verifica del tutto estranee a tale attività.
Rileva il Collegio, tuttavia, che il provvedimento impugnato non ha imposto alcun contributo a carico della ricorrente, in quanto il diritto di ingresso deve essere corrisposto dal privato richiedente la cremazione non residente nel Comune di Montecorvino Pugliano.
La società ricorrente, inoltre, non è tenuta ad alcun onere di “verifica contributiva”, ma ad una semplice verifica documentale già presente, peraltro, prima dell’emanazione del provvedimento impugnato. L’art. 31, co. 2, lett. b), infatti, già prevedeva che il concessionario, prima di procedere alla cremazione, doveva “far preventivamente vidimare dal Sindaco di Montecorvino Pugliano o da suo delegato l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del cadavere destinato alla cremazione e rilasciarne copia”. L’obbligo di verificare la preventiva vidimazione è, quindi, rimasto, nella sostanza, invariato.
Né può essere condivisa la censura di illegittimità del provvedimento, perché lo stesso non sarebbe fondato su una legge e, quindi, violerebbe la riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione, in quanto il fondamento normativo di siffatto potere è rinvenibile nell’art. 19 del D.P.R. n. 285/1990, secondo cui “ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all’art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale”. A tal proposito è appena il caso di sottolineare che il potere di imporre il diritto fisso opera anche in relazione alla cremazione delle salme che vengono “trasportate da comune ad altro comune”; la norma, infatti, non distingue le ipotesi e, pertanto, deve ritenersi che il potere di imporre il diritto fisso si applichi anche al caso di specie.
Né si pone un problema di violazione della concorrenza in quanto, come detto, il diritto fisso è stato legittimamente imposto dal Comune nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa, anche per superare lo stato di dissesto del Comune medesimo.
Ne deriva, pertanto, che il ricorso è infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Maurizio Santise)
IL PRESIDENTE (Francesco Riccio)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

440 Posts

View All Posts
Follow Me :