TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 gennaio 2018, n. 158

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 gennaio 2018, n. 158

MASSIMA
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 gennaio 2018, n. 158
La presenza di esiti da estumulazione mummificati, per i quali non risultano esperibili trattamenti diversi (es.: inumazione ex art. 86, commi 2 e 3 dPR 10/9/1990, n. 285), ed in assenza di disponibilità di aree ad inumazione in quanto non realizzate dopo l’inizio della concessione del servizio, legittima l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente con cui sia disposta la loro cremazione, restando ininfluente se si tratti di conseguenza di pregresse forme di gestione, in particolare quanto l’attuale rapporto (contratto di servizio) di concessione del servizio cimiteriale non preveda operazioni “escluse”, poiché con l’avvio della gestione della concessione, incombe sull’attuale concessionario lo svolgimento di tutte quelle attività, quali la produzione dei verbali di estumulazione, delle generalità delle salme, dell’esito delle ricerche dei parenti e dell’acquisizione dei consensi e le autorizzazioni dell’ufficiale di stato civile, essendo la ricorrente nella materiale disponibilità degli atti conservati presso gli uffici comunali ed essendo la gestione dei servizi cimiteriali estesa anche alle predette attività propedeutiche alla cremazione.

NORME CORRELATE

Art. 86 dPR 10/9/1990, n. 285

Art. 3 L. 30/3/2001, n. 130

Pubblicato il 09/01/2018
N. 00158/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09900/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9900 del 2017, proposto da:
Consorzio Comor S.r.l., Socim S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;
contro
Comune di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonella Auciello, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Lazio;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 292 del 17 agosto 2017, adottata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000, con la quale è stato ordinato alle ricorrenti, concessionarie dei servizi cimiteriali, di avviare a cremazione i resti mortali mummificati di salme custoditi nel deposito cimiteriale e per i quali non siano pervenute istanze o manifestazioni di interesse al recupero, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione all’albo Pretorio del Comune dell’ordinanza stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Città di Guidonia Montecelio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Le società odierne ricorrenti, concessionarie dei servizi cimiteriali del Comune di Guidonia Montecelio in esito alla procedura di gara per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero e la gestione sia del vecchio che del nuovo cimitero in forza del contratto stipulato in data 9 ottobre 2014, impugnano l’ordinanza contingibile e urgente – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – con la quale il Sindaco ha loro imposto di avviare a cremazione i resti mortali mummificati di salme custoditi nel deposito cimiteriale in esito a precedenti operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza delle concessioni e per i quali non siano pervenute istanze o manifestazioni di interesse al recupero, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio del Comune dell’ordinanza stessa.
Stante l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, la causa può essere definita nel merito con sentenza semplificata, come da avviso dato alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso, affidato a molteplici ordini di censure, è infondato per le ragioni che seguono.
La sussistenza – contestata da parte ricorrente – dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, riconducibile alla tipologia di cui all’art. 50 del TUEL, va affermata alla luce della situazione puntualmente descritta nel gravato atto, come riferita alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati rinvenuti in esito a precedenti operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza delle relative concessioni.
Nel rappresentare come il deposito possa accogliere tali resti per un periodo limitato di tempo, nella gravata ordinanza viene evidenziata la necessità della loro rimozione al fine di “prevenire la dispersione di gas o percolazioni” con conseguente pregiudizio per l’igiene e la salute pubblica.
Trattasi di circostanze pienamente idonee a sorreggere la contestata misura extra ordinem, con la quale si intende far fronte ad una situazione di pericolo per l’igiene e la salute pubblica derivante dal protrarsi della permanenza delle salme mummificate nel deposito cimiteriale, incompatibile con la funzione del deposito stesso e contraria alle norme di igiene pubblica.
Né – contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente – la situazione potrebbe essere affrontata con strumenti ordinari, quali il restringimento delle salme e la loro reinumazione o ritumulazione, posto che, per come espressamente affermato nella gravata ordinanza, non vi è disponibilità di spazi liberi per le sepolture per inumazione mentre vi è una esigua disponibilità di loculi per la tumulazione – da destinarsi alle sepolture ordinarie – circostanze queste che trovano conferma alla luce degli atti depositati al fascicolo di causa, tra cui la nota del 10 marzo 2017, redatta dalle stesse società ricorrenti, con la quale è stata segnalata l’emergenza di loculi, e la nota della ricorrente Socim del 13 novembre 2017 circa la indisponibilità di aree nei campi di inumazione.
Stante, quindi, la preclusione alla sistemazione delle salme mummificate secondo le diverse procedure di inumazione e tumulazione, non essendovi loculi e aree disponibili a tali fini – per come peraltro risultante in esito alla istruttoria disposta a tal fine con ordinanza n. 5758/2017 – correttamente il Sindaco, nell’esercizio dei poteri allo stesso attribuiti dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha adottato la gravata ordinanza per ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubbliche, suscettibili di subire pregiudizio dal protrarsi della situazione in cui versa il deposito cimiteriale, individuando nella cremazione delle salme la soluzione alle problematiche connesse alla loro permanenza nel deposito.
Presupposti per l’adozione, da parte del Sindaco, di ordinanze contingibili ed urgenti, sono la sussistenza di un pericolo imminente per la salute e l’igiene pubblica, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799; 26 luglio 2016 n. 3369), nonché la proporzionalità del provvedimento (Consiglio di Stato sez. V 21 febbraio 2017 n. 774), quale mezzo adeguato ed idoneo a fronteggiare la situazione e l’assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità, irrilevante essendo che la situazione sia risalente nel tempo laddove sia proprio il protrarsi di tale situazione ad aggravare il pericolo e l’urgenza del provvedere, i quali giustificano la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
Tale misura, coerentemente con le disposizioni dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, non potendosi fare ricorso al procedimento ordinario di inumazione o di sistemazione in loculi per indisponibilità degli appositi spazi, appare, invero, essere l’unica soluzione possibile ed idonea a fronteggiare la descritta situazione, adottata in esito ad una istruttoria adeguata e sorretta da congrua motivazione.
Ed invero, per le salme mummificate collocate nel deposito cimiteriale non è possibile procedere alla loro collocazione in loculi – stante il loro ridotto numero da destinarsi prioritariamente a nuove esigenze di sepoltura secondo, peraltro, modalità concessorie – né alla inumazione per ulteriori cinque anni, secondo la procedura ordinaria indicata da parte ricorrente, non essendovi alcuna disponibilità di campi per l’inumazione, per come affermato dalla ricorrente stessa, non risultando peraltro essere state realizzate nuove aree per l’inumazione da parte del concessionario dopo la consegna della gestione del cimitero.
Non risulta, inoltre, essere percorribile la soluzione, prospettata da parte ricorrente, della collocazione delle salme nell’ossario comune, trattandosi di salme mummificate non sottoponibili a tale sistemazione ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Ricorrono, quindi, i presupposti per l’esercizio del potere sindacale di fare ricorso all’ordinanza di necessità contingibile ed urgente delineato dall’art. 50 comma 5, del TUEL, da rinvenire, da un lato nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento, in relazione alla ragionevole previsione di danno ed alla persistenza del pericolo effettivo per la salute pubblica.
E’, inoltre, irrilevante, ai fini della delibazione circa la legittimità o meno della gravata ordinanza, la circostanza che la presenza delle salme nel deposito cimiteriale sia imputabile alla pregressa gestione del cimitero da parte del Comune – sino all’assunzione di tale gestione da parte delle ricorrenti – non facendo venir meno, tale profilo, la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente come connessi a situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica.
Peraltro, deve al riguardo rilevarsi che, con l’avvio della gestione del cimitero comunale da parte delle ricorrenti, a far data dal 2 marzo 2017, tutte le attività connesse a tale gestione sono state poste a totale carico – anche economico – delle concessionarie stesse, prevedendo il contratto di concessione la gestione integrale del cimitero, senza alcun riferimento ad attività escluse, con conseguente interruzione da parte degli uffici comunali di ogni attività connessa a tale gestione ed esborso economico connesso ai servizi cimiteriali.
Non conduce a diverse conclusioni il richiamo di parte ricorrente alla precedente ordinanza contingibile e urgente del Commissario Straordinario n. 79 del 28 febbraio 2017 con la quale è stato ordinato l’avvio a cremazione delle salme mummificate da parte dell’Ufficio Cimiteriale.
Trattasi, invero, di ordinanza, basata sui medesimi presupposti richiamati nella gravata ordinanza, intervenuta nel corso della gestione cimiteriale da parte del Comune, e, pertanto, correttamente indirizzata ai relativi competenti uffici.
Nel confermare, l’adozione di tale pregressa ordinanza, la sussistenza di ragioni di ordine igienico e sanitario legittimanti il ricorso a strumenti di natura extra ordinem – la cui permanenza costituisce il fondamento della gravata successiva ordinanza – l’ordine nella stessa contenuto, come rivolto agli uffici comunali, è necessariamente venuto meno una volta intervenuta la consegna della gestione di tutti i servizi cimiteriali a favore della concessionaria odierna ricorrente, sulla quale è stato traslato ogni adempimento inerente tale gestione, irrilevante essendo che, nelle more del passaggio della gestione, tale ordine non sia stato portato ad esecuzione dagli uffici comunali, tenuto peraltro conto del breve lasso di tempo intercorso.
La sussistenza di un rapporto contrattuale di concessione intercorrente tra parte ricorrente ed il Comune non costituisce elemento preclusivo alla adozione della gravata ordinanza, con la quale si intende far fronte ad una situazione di pericolo per la salute e l’igiene pubblica che determina l’urgenza del provvedere, dovendo peraltro al riguardo rilevarsi che le precedenti diffide rivolte alle ricorrenti, fondate sul richiamo ad obblighi contrattuali, sono rimaste inadempiute, così determinandosi la persistenza della situazione emergenziale da affrontare e risolvere con tempestività.
Non sono idonei a rivelare la sussistenza di profili di illegittimità della gravata ordinanza gli obblighi di informativa dei parenti dei defunti da avviare a cremazione – come opposti da parte ricorrente – essendo prevista nell’ordinanza stessa la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune dell’avviso di voler procedere a cremazione, e ciò conformemente a quanto previsto dall’art. 130 della legge n. 130 del 2001 per i casi di irreperibilità dei parenti.
Ricade, inoltre, su parte ricorrente l’onere di procedere a tutti gli adempimenti propedeutici e necessari al fine di disporre la cremazione delle salme mummificate – quali l’identificazione dei relativi nominativi (a tanto demandata, peraltro, con nota del 26 giugno 2017), la ricerca e gli avvisi ai parenti – trattandosi di attività rientranti tra quelle previste nel contratto di concessione e gestione ed avendo la ricorrente stessa accesso ai relativi archivi, ottemperando puntualmente a tutte le previsioni normative di riferimento, la cui osservanza è idonea a preservarla dalle conseguenze, anche di ordine penale, paventate dalla ricorrente stessa.
Trattasi di adempimenti cui non può provvedere il Comune il quale, attraverso il contratto di concessione, si è spogliato di ogni competenza in materia e che quindi ricadono, necessariamente, in capo alla ricorrente – quale gestore unico – in quanto facenti parte della gestione dei servizi cimiteriali.
Con l’avvio della gestione della concessione, incombe quindi su parte ricorrente lo svolgimento di tutte quelle attività che vengono, invece, dalla stessa addotte quale ostacolo all’adempimento della gravata ordinanza, quali la produzione dei verbali di estumulazione, delle generalità delle salme, dell’esito delle ricerche dei parenti e dell’acquisizione dei consensi e le autorizzazioni dell’ufficiale di stato civile, essendo la ricorrente nella materiale disponibilità degli atti conservati presso gli uffici comunali ed essendo la gestione dei servizi cimiteriali estesa anche alle predette attività propedeutiche alla cremazione.
Fuoriescono, infine, dal perimetro della controversia che qui occupa, le ulteriori questioni inerenti l’esatto adempimento del contratto di gestione e costruzione del cimitero, essendo incontroversa la indisponibilità e la mancata realizzazione di campi di inumazione in cui collocare le salme secondo le procedure ordinarie – unico profilo che qui rileva – come peraltro emerso a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, irrilevante essendo l’avvenuta costruzione di loculi la cui conformità alle previsioni contrattuali è contestata dal Comune, essendo quelli già esistenti e utilizzabili in numero troppo esiguo ed insufficiente ad ospitare le salme collocate nel deposito cimiteriale.
In conclusione, il ricorso in esame deve essere rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sezione Seconda Bis
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 9900/2017 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Elena Stanizzi)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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