TAR Calabria, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1162

Riferimenti: Cass. civ., II, 24/1/2003, n. 1134

Testo completo:
TAR Calabria, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1162
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda
alla presenza dei Signori:
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente
PIERINA BIANCOFIORE Primo referendario est. CARLO DELL’OLIO Referendario
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2078/1992 proposto da Anna Maria BOSCARELLI, Laura BOSCARELLI, Rosaria BOSCARELLI e Giuliana BOSCARELLI in qualità di eredi di Vita Carmelina vedova di Angelo BOSCARELLI rappresentati e difesi dall’Avv. Giovannino FERRARO ed elettivamente domiciliati in Catanzaro presso lo studio dell’Avv. Brunella CANDREVA,
contro
il Comune di Bisignano in persona del legale rappresentante p.t, non costituito in giudizio,
e nei confronti di
Silvana BOSCARELLI, Francesco BOSCARELLI, Angela BOSCARELLI e Luigi BOSCARELLI in qualità di eredi di Agata GRILLO vedova di Giuseppe BOSCARELLI, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi BONOFIGLIO e domiciliati presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale,
per l’annullamento
della delibera n. 398 del 1° giugno 1992 con la quale la Giunta municipale ha disposto di trasferire la concessione della cappella di famiglia eredi Boscarelli Giuseppe ed Angelo alla controinteressata Agata GRILLO vedova di Giuseppe Boscarelli;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati eredi Giuseppe BOSCARELLI;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2005 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Espone in ricorso l’interessata di essere stata sollecitata dall’Amministrazione comunale a riparare e restaurare la cappella gentilizia della famiglia del marito, intestata a quest’ultimo Angelo ed al di lui fratello Giuseppe. Non avendo ottemperato alle richieste la cognata, i cui eredi sono gli attuali convenuti nel giudizio in esame, provvedeva a far eseguire le riparazioni, stravolgendo la linea architettonica ed estetica del manufatto e con un impegno di spesa, riferisce l’interessata, sproporzionato ed esagerato rispetto a quanto realizzato.
In conseguenza di ciò l’Amministrazione comunale, in base ad una norma del regolamento cimiteriale, provvedeva a trasferire la concessione della cappella gentilizia in capo alla controinteressata che aveva provveduto in proprio alla esecuzione dei lavori di restauro.
Ha quindi dedotto la violazione dell’art. 71 del r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880, degli articoli 15 e 25 del Regolamento cimiteriale comunale, l’incompetenza della Giunta comunale, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.
Gli eredi della controinteressata si sono costituiti in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne hanno chiesto la reiezione per infondatezza nel merito.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 3 dicembre 2004 alla quale il Collegio ha ritenuto la necessità di disporre un’istruttoria che risulta ottemperata dall’Amministrazione comunale. All’odierna udienza pubblica di rinvio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Col proposto gravame i ricorrenti in qualità di eredi della propria madre a sua volta vedova del titolare di una cappella gentilizia nel Cimitero di Bisignano hanno impugnato il provvedimento col quale la Giunta municipale ha trasferito la concessione di detta cappella alla cognata, anch’essa vedova del contitolare della Cappella, deducendo l’incompetenza della Giunta Municipale, nonché l’eccesso di potere e la violazione degli articoli 15 e 25 del Regolamento del Cimitero Comunale.
In buona sostanza hanno lamentato che la Giunta municipale non poteva adottare il provvedimento in esame, spettando ciò al Consiglio Comunale ed hanno sostenuto di essersi sempre dimostrati disponibili a sostenere le spese di riparazione della Cappella, mentre con atto del tutto arbitrario essi erano stati esclusi dal diritto al sepolcro, con ciò dimostrandosi anche la violazione e falsa applicazione del regolamento cimiteriale comunale.
Tutte le doglianze sono infondate.
In particolare non può essere condiviso il dedotto difetto di competenza della Giunta municipale a favore del Consiglio comunale, in quanto dal momento che il provvedimento è datato 1992, in assenza di una classe dirigenziale alla quale affidare le funzioni di gestione amministrativa, secondo i principi introdotti nella L. 8 giugno 1990, n. 142 dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, soltanto la Giunta appare titolare di poteri di amministrazione attiva, quali sono quelli che si sostanziano in un provvedimento di trasferimento della concessione a favore dei controinteressati.
Per il resto in via preliminare va precisato che la questione non riguarda, come in ricorso adombrato, il diritto al sepolcro, ma la concessione a suo tempo rilasciata dal Comune relativa ad una cappella gentilizia. Il diritto al sepolcro, infatti, secondo quanto precisato sul punto dalla Cassazione, costituisce un diritto reale sul bene, la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione e poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest’ultimo, ma non rileva nei rapporti con l’ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non contestare le modalità di esercizio del diritto al sepolcro. (Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134).
Nel caso in esame, come sopra accennato, la questione riguarda la mancata manutenzione della detta Cappella gentilizia e l’istruttoria ordinata dal Collegio consente di respingere anche le altre censure.
In particolare l’art. 14 del regolamento cimiteriale vigente all’epoca nel Comune di Bisignano stabiliva che “i concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti, ecc.
“In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida dispone la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all’articolo 15”.
La vedova del Sig. Angelo BOSCARELLI, attuale ricorrente, e la vedova del fratello Giuseppe BOSCARELLI hanno entrambe ricevuto la diffida da parte del Sindaco in data 10 giugno 1986 ad effettuare il restauro della cappella, anzi per la verità la seconda ne aveva ricevuto una prima nel 1979. Sta di fatto però che soltanto la seconda manifestava la propria disponibilità ad effettuare il detto restauro per l’intero e direttamente a sue spese, laddove la ricorrente manifestava, invece, il proprio intendimento al restauro soltanto per la propria parte. Nel prosieguo, la richiesta del Sindaco diretta a tutti gli eredi BOSCARELLI, dell’una parte e dell’altra, (Nota prot. 3974 del 12 marzo 1990) ad effettuare l’istanza di risistemazione della Cappella congiuntamente entro 10 giorni, non trovava seguito che presso la controinteressata ed i suoi eredi, i quali quindi venivano autorizzati ad effettuare detto restauro, che veniva ultimato in data 31 ottobre 1991.
In conseguenza dell’accertata realizzazione della manutenzione della Cappella gentilizia a cura della controinteressata e degli eredi di quest’ultima, l’Amministrazione dunque procedeva all’applicazione dell’art. 15 del Regolamento cimiteriale comunale il quale testualmente stabiliva che “nel caso di incuria, il Comune, previa comunicazione al concessionario, se in vita, o agli aventi diritto di cui all’art. 20, intima l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte al ripristino dello stato originario dell’opera. Dopo di ciò se le opere non vengono eseguite si procede alla revoca della concessione.
Nel caso di più aventi diritto, se le opere vengono eseguite, la concessione passa alla parte che esegue le opere e la parte inadempiente decade e perde i diritti”.
A fronte della chiara lettera del regolamento cimiteriale comunale non pare vi siano dubbi che, per quanto risulta anche dal provvedimento impugnato, malgrado la disponibilità mostrata dalla ricorrente ad eseguire la manutenzione per la sola propria parte, non avendovi essa provveduto neppure di fronte alle esortazioni del Sindaco, reiterate nel tempo, l’Amministrazione comunale non ha potuto che trarne le dovute conseguenze adottando il provvedimento impugnato, che, pertanto, va esente anche dalla censura di violazione di legge e di regolamento dedotte. Ed è inoltre da aggiungere che se le parti ricorrenti, o la loro dante causa non concordavano con la norma del regolamento che prevedeva il trasferimento della concessione in capo a colui che avesse mantenuto il gentilizio, nel caso di contestazione della concessione, avrebbero dovuto impugnare, unitamente al provvedimento lesivo, oggetto di esame, anche il detto regolamento, secondo le regole vigenti nell’ordinamento in ordine alla impugnativa degli atti amministrativi a carattere generale.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2005.

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