TAR Sardegna, Sez. I, 30 giugno 2005, n. 15

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 32 Legge n. 142/1990
Art 5 Legge n. 1034/1971

Testo completo:
TAR Sardegna, Sez. I, 30 giugno 2005, n. 1535
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 774/98 proposto dalla Alfano Emilio s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Spagna ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo per la Sardegna
contro
il Comune di Sennori in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò Lucchi Clemente ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Paoli n. 67, presso l’avv. Maura Melis;
per l’annullamento
della nota n. 1581 in data 24/2/1998 con la quale il Sindaco del Comune di Sennori ha determinato di non addivenire alla rinnovazione del rapporto concessorio relativo all’illuminazione del locale cimitero, e di procedere all’assunzione diretta del servizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sennori in persona del Sindaco in carica;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 giugno 2005 il consigliere Manfredo Atzeni ed uditi, altresì, gli avvocati dio parte, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 30/4/1998 e depositato il successivo 16/5, Emilio Alfano s.p.a. in persona del legale rappresentante impugna la nota n. 1581 in data 24/2/1998 con la quale il Sindaco del Comune di Sennori ha determinato di non addivenire alla rinnovazione del rapporto concessorio relativo all’illuminazione del locale cimitero, e di procedere all’assunzione diretta del servizio.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, secondo comma, lett. m) ed f), della legge 8 giugno 1990, n. 142; incompetenza.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724: difetto d’istruttoria e di motivazione.
La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese. Per il caso di rigetto dell’impugnazione, chiede venga affermato l’obbligo, del Comune, al versamento del valore degli impianti esistenti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sennori in persona del Sindaco in carica (autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 191 in data 5/5/1998) chiedendo, con memoria depositata il 6/5/1998, la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
In data 6/6/1998 la parte ricorrente ha depositato note difensive.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Il collegio deve ritenere la giurisdizione in quanto il giudizio ha per oggetto un atto, concernente il diniego di proroga di un rapporto concessorio, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Il ricorso è, peraltro, inammissibile.
Il Comune resistente a suo tempo affidò il servizio di cui ora si tratta ad un soggetto, diverso dall’odierna ricorrente.
Quest’ultima ha stipulato con il gestore del servizio un contratto di cessione di ramo d’azienda, ma il Comune non ha mai accettato la modifica del soggetto, obbligato nei suoi confronti.
Con nota n. 4556 in data 22/5/1997 il Comune ha manifestato alla ricorrente la sua volontà di non accettare il subentro, e non risulta che la stessa parte attrice abbia impugnato la predetta determinazione, o si sia tutelata in altro modo.
Inoltre, con nota n. 1261 in data 4/2/1997 il Comune ha comunicato alla dante causa della ricorrente la disdetta del contratto.
Alla luce di tali elementi di fatto deve, quindi, essere affermato che la ricorrente non riveste alcuna posizione qualificata in ordine alle scelte del Comune, che ha rifiutato di instaurare il rapporto, peraltro destinato a concludersi in base alla disdetta contrattuale, implicitamente accettata dalle parti, che non hanno fatto alcuna opposizione.
Il difetto di legittimazione attiva rende, in conclusione, l’impugnazione inammissibile.
Quanto alla domanda relativa all’obbligo, del Comune, relativo al versamento del valore degli impianti esistenti, deve essere rilevato che il Comune non può certamente liquidare tali somme ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale (salva l’ipotesi in cui questa trasferisca il proprio credito) alla quale, infatti, con la nota di disdetta è stato richiesto di predisporre l’inventario dei beni.
Anche tale capo di domanda, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile
Le spese, liquidate, in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo per la Sardegna, I Sezione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 15 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Prima Sezione, con l’intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere, estensore;
Alessandro Maggio, consigliere.